Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1813 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1813 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 21234-2012 proposto da:
NEW AGE ITALIA SRL 02299101200, in persona
dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 36, presso lo
studio dell’avvocato ZANACCHI LUCA, rappresentata e difesa
dall’avvocato RUBBOLI RICCARDO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
FONDAZIONE ENASARCO, in persona del Presidente e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, V. DELLA
PANETTERIA 15, presso lo studio dell’avvocato ROSSANA MARIA
AGNESE RINELLA, che la rappresenta e difende giusta procura a
margine del controricorso;

Data pubblicazione: 28/01/2014

- controricorrente nonché contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, PANZERA
GIOVANNI;

Ú.-VVerSC>)

intimati

l’ordinanza n. R.G. 450/2011 del TRIBUNALE di

RAVENNA, SEZIONE DISTACCATA di LUGO, depositata il
05/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/01/2014 dal Presidente Relatore Dott. ANTONIO SEGRETO.

Ric. 2012 n. 21234 sez. M3 – ud. 16-01-2014
-2-

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Ricorso n. 21234/2012
Ordinanza
1. New Age Italia srl ha convenuto in giudizio davanti al
Tribunale di Ravenna, sez. dist. di Lugo, la Fondazione
Enasarco, la B.N.L. ed il notaio Giovanni Panzera, chiedendo
la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni
derivatigli dal protesto illegittimo di effetti cambiari.

competenza per territorio del tribunale, ritenendo competenti
il Tribunale di Bologna e quello di Roma, a norma degli artt.
18 e 19 c.p.c..
Il Tribunale di Lugo, con ordinanza depositata il 5.7.2012,
dichiarava la propria incompetenza, per essere competenti
alternativamente il tribunale di Roma o quello di Bologna.
Avverso questa ordinanza

la New Age Italia srl. proponeva

regolamento di competenza, ex art, 42 c.p.c..
Resiste la fondazione Enasarco, con memoria.
La ricorrente ha presentato memoria.
2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e
falsa applicazione delle norme di diritto di cui agli artt. 20
c.p.c., 46 c.c., ai sensi dell’art. 360 n.3. c.p.c..
Assume la ricorrente che erroneamente la sentenza impugnata
non ha tenuto conto, ai fini della competenza ex art. 20
c.p.c., che il pregiudizio subito dall’illegittimità del
protesto e costituito dal danno all’immagine della società, si
era verificato non solo nel luogo della sede legale
(Castelmaggiore, Bologna), ma anche presso la sede effettiva
della stessa, cioè in Lugo, da equiparare, ai sensi dell’art.
46, c. 2 c.c..
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta il
vizio motivazionale e l’errata valutazione delle prove in
merito all’individuazione della sede effettiva della società.
3. I due motivi vanno esaminati congiuntamente, stante la loro
connessione.

I convenuti si costituivano e contestavano in limine la

4

Ritiene il collegio che essi siano infondati e che vada
affermata la competenza territoriale alternativa del
tribunale di Bologna o di Roma.
Va, anzitutto, osservato che con entrambi i motivi la
ricorrente sostanzialmente lamenta l’errata ricognizione
della fattispecie concreta, a mezzo delle risultanze di causa.
Il Tribunale, infatti, non nega la rilevanza della “sede

effettiva” della società ai fini dell’individuazione della
competenza per territorio ma esclude che essa resti integrata
dall’unità locale operativa, esistente in Lugo, come
certificata dalla visura camerale prodotta,
La ricorrente contesta tale ricostruzione facendo leva
sull’erroneo scrutinio di documentazione (costituita dalle
fatture dei fornitori di essa società attrice, dalle buste
paga dei dipendenti e dalla domanda di attribuzione di codice
fiscale e dichiarazione di inizio attività rivolta all’Agenzia
delle Entrate), idonea a fondare una diversa decisione.
4.Rileva questa Corte che , per consolidata giurisprudenza,
“sede effettiva” della società

è quella dove in concreto si

svolge l’attività direttiva ed

amministrativa e quindi, ove

vengono convocate le assemblee

e dove risiedono gli organi

amministrativi e gli uffici

direttivi, sostanziando, in

definitiva, il luogo deputato

e stabilmente utilizzato per

l’accentramento degli organi e degli uffici societari in vista
del compimento degli affari e delle attività dell’ente (v.
Cass. 2324/11; 6021/09; 497/97; 3910/88; 5359/88; 3604/84).
Quindi

la

“sede effettiva”, a differenza di quella

“legale”, non è indicata nell’atto costitutivo della società
né è oggetto di altre forme di pubblicità legale

ed essa,

quale centro direzionale, organizzativo ed amministrativo
dell’impresa societaria, si presume coincidente con la sede
quando non risultino in contrario elementi sicuri

e concreti

(Cass. 12577/12; 4626/90; 2187/83), tutelandosi, in

tal guisa,

la posizione dei terzi che fanno affidamento sulle

risultanze

del registro delle imprese.

4

.

5

Osserva questa Corte che il principio contenuto nell’art. 46,
secondo comma cod. civ., secondo cui in caso di divergenza tra
la sede legale e la sede effettiva i terzi possono considerare
come sede della persona giuridica anche quest’ultima, ha
valenza generale, nel senso che individua qual è il concetto
di “sede”, al quale fare riferimento in tutti i casi in cui
questo venga in rilievo, anche con riferimento alla competenza

per territorio (Cass. n. 959/1998).
5.Infondata è anche la censura, contenuta nel secondo motivo
di ricorso, di omissione della valutazione di risultanze
processuali ritenute decisive e sostanziate dalle fatture dei
fornitori inviate ad essa società presso la sede di Lugo,
dalle buste paga dei suoi dipendenti, intestate alla New Age
Italia s.r.l. con sede in Lugo, nonchè dal sito Internet del
commercialista della New Age, con sede in Castel Maggiore
(Bologna).
Per aversi “sede effettiva” non è sufficiente che in un
determinato luogo la società abbia uno stabilimento, paghi gli
stipendi ed i salari ai propri dipendenti, riceva le merci e
consegni i manufatti (Cass. 2187/83), essendo, invece,
necessario che in esso sito si accentrino di fatto i poteri di
direzione e di amministrazione dell’azienda stessa, anche ove
esso diverga da quello in cui si trovano i beni aziendali e
nel quale viene svolta l’attività imprenditoriale (Cass.
9256/09; 10465/98; 9172/91; 2884/90; 590/85; 5087/83; S.U.
7070/83).
Correttamente pertanto è stata ritenuta non significativa la
documentazione sulla quale fa leva la ricorrente, così come
non dirimente risulta l’individuazione del Tribunale di
Bologna quale giudice territorialmente competente in relazione
al ricorso ex art. 700 c.p.c., volto ad ottenere la
sospensione della pubblicazione dei protesti.
6. In definitiva va affermata la competenza per territorio
alternativamente del Tribunale di Bologna o di quello di Roma,

1

5

6

essendo invece incompetente quello di Ravenna, sez. dist. di
Lugo.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara

la competenza per territorio alternativamente del

Tribunale di Bologna o di quello di Roma. Condanna la
ricorrente al pagamento delle spese di questo regolamento,

2200,00, di cui €. 200,00 per spese, oltre accessori di legge.
Così deciso, in Roma, lì 16 gennaio 2014
Il Presi hte est.

sostenute dalla resistente e liquidate in complessivi E.

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