Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1813 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2020, (ud. 05/06/2019, dep. 27/01/2020), n.1813

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

in relazione al procedimento, iscritto d’ufficio, relativo alla

correzione di errore materiale dell’ordinanza n. 32905/2018 della

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 19/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa BESSO

MARCHEIS CHIARA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

D.V.D. aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 1307/2018 che, in parziale accoglimento del gravame, aveva rigettato l’opposizione fatta valere avverso una deliberazione del Condominio Largo Sermoneta 1, Napoli.

Questa Corte, con ordinanza n. 32905/2018, ha dichiarato il ricorso improcedibile, dando atto della mancata costituzione degli intimati (OMISSIS) e A.G..

Con provvedimento depositato il 18/2/2019 il Presidente titolare della sezione, dato atto che successivamente alla pubblicazione della menzionata ordinanza la cancelleria aveva comunicato il rinvenimento dei controricorsi degli intimati (OMISSIS) e A.G., ha disposto d’ufficio l’iscrizione del procedimento di correzione di errore materiale.

D.V.D., il (OMISSIS) e A.G. hanno depositato memorie ex art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il Collegio, preso atto delle memorie depositate dalle parti, ritiene che non ricorrano i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio e pertanto ritiene che la causa vada rimessa, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., u.c., alla pubblica udienza della sezione semplice.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della seconda sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2020

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