Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1813 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1813 Anno 2018
Presidente: D’ASCOLA PASQUALE
Relatore: ORILIA LORENZO

ORDINANZA
sul ricorso 8520-2017 proposto da:
DE FERMO ANNALUISA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
APPIA NUOVA, 96, presso lo studio dell’avvocato MARINO
MARINI, rappresentata e difesa dall’avvocato ALBA RONCA;
– ricorrente contro
BATTISTA DAVIDE;
– intimato avverso l’ordinanza n. 4321/2016 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE di ROMA, depositata il 04/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/11/2017 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

Data pubblicazione: 24/01/2018

RICORSO N. 8520/2017

RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza n. 4321/16 questa Corte di cassazione ha respinto
il ricorso presentato da Annaluisa De Fermo ai sensi dell’art. 348 ter
cpc contro la sentenza 1419/2012 del Tribunale di Pescara che aveva a
sua volta rigettato la domanda di nullità di un decreto di trasferimento

Davide BattiAd, Per giungere

él

Idle soluzione il Collegio dì legittimità,

dopo aver respinto l’eccezione di nullità della sentenza emessa ex art.
281 sexìes, ha osservato che il ricorso non si confrontava con la ratio
decidendi del primo giudice fondata sul principio della stabilità della

vendita di cui all’art. 2929 cc (inammissibilità di una autonoma azione
di accertamento della nullità processuale esecutiva e inefficacia nei
confronti dell’aggiudicatario o assegnatario, salvo il caso di collusione,
nel caso di specie non ricorrente). La ricorrente – prosegue la Corte avrebbe pertanto dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi per
far valere l’eventuale nullità di atti prodromici alla vendita ma non una
autonoma azione di accertamento.
Contro tale ordinanza la De Fermo propone ricorso per
revocazione ai sensi degli artt. 391-bis, 1° comma, e 395 n. 4 c.p.c.,
mentre il Battista non ha svolto difese in questa sede.
Il relatore ha proposto l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La ricorrente, premessa la analitica ricostruzione della vicenda
giudiziaria, evidenzia profili di nullità della procedura esecutiva in suo
danno sfociata nel decreto di trasferimento del bene (sottolineando
l’avvenuta estinzione della procedura); ribadisce l’eccezione di nullità
della sentenza di primo grado ) perché la sentenza non formava un
corpo unico col verbale di udienza e rileva che se la documentazione
prodotta fosse stata valutata nella sua portata l’ordinanza sarebbe
stata completamente diversa. Critica infine il primo giudice per non

di un appartamento e di rilascio avanzata nei confronti dell’acquirente

RICORSO N. 8520/2017

avere visionato i fascicoli.
Il Collegio condivide la proposta di inammissibilità del ricorso per
l’inesistenza dell’errore revocatorio.
Come ripetutamente affermato da questa Corte, la revocazione
ex art. 391-bis c.p.c. è prevista per la sola ipotesi dell’art. 395, n. 4,
c.p.c., la quale, a sua volta, è ammissibile solo quando si denunci che

o supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto la cui verità
risulti invece, in modo indiscutibile, dagli atti o dai documenti di causa
(v. fra le varie Cass. nn. 17593/05 e 26074/05).
Ebbene, nel caso di specie, si è completamente fuori da tale
ipotesi giustificatrice del rimedio straordinario.
Come si desume dall’ordinanza 4321/16 oggi impugnata per
revocazione, con il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo
grado la De Fermo aveva dedotto che quella pronuncia, in quanto
emessa ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., sarebbe viziata dal fatto di
non recare nell’epigrafe l’indicazione di tale norma e di non costituire
corpo unico con il verbale di causa; che il giudice di primo grado
avrebbe ignorato “le effettive conclusioni e richieste formulate nell’atto
introduttivo”; che la procedura esecutiva era estinta da ben quattro

anni, come attestato dalla cancelleria delle esecuzioni immobiliari del
Tribunale; che nello stesso decreto di trasferimento non è attestata la
data di versamento del saldo prezzo d’aggiudicazione del bene; e che,
in conclusione, “il lungo excursus processuale rappresentato nell’atto
introduttivo del giudizio di primo grado è dirimente rispetto alle
conclusioni ivi rassegnate e rende edotti che la sentenza de qua abbia
completamente saltato, a piè pari, alcuna valutazione in tal senso,
determinando un’assoluta carenza di motivazione sul punto (così, a
pag. 11 de/ricorso)”.

La ricorrente oggi si limita sostanzialmente a riproporre le
doglianze già disattese con la precedente ordinanza 4321/16 e a

la sentenza è frutto di un erroreqatto, da intendere come affermazione

RICORSO N. 8520/2017

riformulare la tesi della nullità della procedura esecutiva che, a suo
dire, avrebbe dovuto giustificare l’accoglimento della domanda di
rilascio dell’immobile previa declaratoria di nullità del decreto di
trasferimento, ma la infondatezza di tutte le doglianze è stata già
rilevata dalla ordinanza oggi impugnata che nella parte finale – ed in
maniera assolutamente dirimente – ha ritenuto necessario un

fatto avvenuto, una “un’autonoma (“specifica”, si premura di precisare
parte ricorrente a pag. 5 della memoria) azione di accertamento, che il
giudice di primo grado ha correttamente dichiarato inammissibile in
quanto elusiva del decorso del termine di decadenza previsto dall’art.
617 c.p.c.”.
Ora, poiché, dal ricorso in esame e dagli atti non risulta che sia
stata proposta una opposizione agli atti esecutivi (v. in particolare pag.
2 del ricorso ove si trascrivono le conclusioni dell’atto di citazione del
2012) ed avendo, come si è visto, la stessa De Fermo dedotto di avere
promosso davanti al Tribunale una “specifica azione di accertamento”,
nessun errore revocatorio si ravvisa nell’ordinanza di questa Corte per
avere riscontrato la mancata proposizione di una opposizione agli atti
esecutivi, dovendosi escludere “la supposizione dell’inesistenza di un
fatto la cui verità risulti invece, in modo indiscutibile, dagli atti o dai
documenti di causa”: pertanto il ricorso, che in definitiva sollecita una
duplicazione del giudizio di legittimità, deve essere inevitabilmente
dichiarato inammissibile.
L’assenza, in questa sede, di attività difensiva da parte del
Battista esonera la Corte dal provvedere sulle spese ma, considerato
che trattasi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013,
sussistono le condizioni per dare atto — ai sensi dell’art. 1, comma 17,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013),
che ha aggiunto il comma 1 -quater all’art. 13 del testo unico di cui al

tempestivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi e non già, come di

RICORSO N. 8520/2017

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell’obbligo di
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

inserito dall’art.1,comnna 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Roma, 30.11.2017.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,

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