Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18129 del 21/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. SAMBITO Maria G. C. – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17465-2016 proposto da:

H.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28,

presso lo studio dell’avvocato IGNAZIO SILLITTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI BATTISTA GRAMATICA DI BELLAGIO;

– ricorrente –

contro

PREFETTO LA SPEZIA;

– intimato –

avverso il Decreto n. 5670/2016 Cron. del GIUDICE DI PACE di LA

SPEZIA, depositato il 25/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. GENOVESE FRANCESCO

ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

R.H., cittadino marocchino, fu espulso con decreto del Prefetto di La Spezia dell’8 aprile 2013 ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c), in quanto persona socialmente pericolosa.

Il Giudice di pace di La Spezia, adito dall’ H., confermò il provvedimento espulsivo ritenendo che la pericolosità del ricorrente, condannato per reati in materia di stupefacenti, non venisse meno per l’asserito possesso di mezzi adeguati di sostentamento.

Interposto ricorso per cassazione, sostenuto da un unico motivo sulla valutazione di pericolosità, la Corte lo accolse con ordinanza n. 24084/2015, cassando con rinvio il provvedimento impugnato. La Corte rilevò che il Giudice di pace si era limitato a prendere atto di una condanna penale senza verificare la fondatezza della valutazione di pericolosità sociale formulata dal Prefetto sia sotto il profilo della riconducibilità dei fatti accertati a una delle ipotesi di pericolosità sociale definite dall’art. 1 della legge antimafia (L. n. 1423 del 1956, riprodotto nel D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 1), sia sotto quello dei criteri dell’attualità della pericolosità e della valutazione globale della personalità dell’interessato alla luce anche degli elementi allegati dal medesimo in giudizio (Cass. 12721/2002, 5661/2003, 11321/2004, 17585/2010, 18482/2011).

Riassunto il giudizio e costituitasi la Prefettura facendo riferimento, quali elementi da cui desumere la pericolosità sociale dell’ H., a tre condanne emesse nel 2006, 2009 e 2010 per spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, nonchè all’arresto in flagranza per cessione di stupefacenti del 2015, il Giudice di pace confermò il provvedimento di espulsione con ordinanza del 25 giugno 2016 ritenendo: a) che il ricorrente non aveva provato la sussistenza di fonti regolari di reddito; b) che i predetti provvedimenti penali attestavano che il ricorrente era dedito ad attività criminali e dunque socialmente pericoloso, sia attualmente (alla luce dell’arresto successivo al provvedimento espulsivo), sia al momento dell’emissione del decreto prefettizio; c) che il matrimonio nel frattempo intervenuto era da ritenersi irrilevante, non essendovi tra l’altro prova di eventuali redditi della moglie per le esigenze familiari e del ricorrente; d) che la possibilità di andare a vivere con il fratello non risultava provata.

Propone nuovamente ricorso per cassazione l’ H. per violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, nonchè dell’art. 383 c.p.c..

L’intimata Prefettura non ha svolto difese.

Con unico articolato motivo, involgente i profili sopra citati, deduce il ricorrente: a) che il Giudice di pace, lungi dall’uniformarsi al principio di diritto fissato dalla Corte, avrebbe valutato la pericolosità dell’ H. all’epoca del primo ricorso “giudicato negativamente dalla Corte di cassazione con l’ordinanza di cui sopra, che pertanto non era più discutibile perchè esprimeva un giudizio definitivo” (p. 2 del ricorso); b) che il Giudice di pace avrebbe “sconfinato nel proprio giudicato” trattando fatti e procedimenti successivi alla pronuncia di legittimità, come tali fuori del processo; c) di abitare in casa del fratello; d) che il matrimonio contratto con cittadina italiana sarebbe ostativo all’espulsione, a mente del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19.

Anche volendo prescindere dai profili di inammissibilità del motivo di ricorso, sì come formulato con mero riferimento affatto generico e indistinto – all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, esso è manifestamente infondato.

Prive di pregio, all’evidenza, le censure sub a) e b), da trattarsi in quanto connesse: con l’ord. n. 24084/2015 questa Corte, lungi dal rendere irretrattabile la valutazione del profilo della pericolosità sociale dell’ H., ha disposto il rinvio ex art. 383 c.p.c., per nuovo esame sul punto fissando il principio di diritto cui il Giudice di pace spezzino risulta essersi attenuto alla luce dell’esaustiva motivazione resa con riguardo ai profili richiesti dalla L. c.d. art. 1, antimafia, motivazione che merita positivo scrutinio in questa sede stante il disposto dell’art. 360 c.p.c., n. 5, nuovo testo, applicabile ratione temporis. Per il resto, la valutazione del giudice del rinvio è stata correttamente svolta osservando sia gli elementi esistenti alla data del provvedimento prefettizio, sia quelli successivi (p. 3 dell’ordinanza), questi ultimi suscettibili di considerazione ai fini dell’esame globale della personalità del soggetto (Cass. 18482/2011), nonchè quali sopravvenuti elementi di qualificazione giuridica dei fatti originari (Cass. 11321/2004). La deduzione sub c) – convivenza con il fratello – risulta affatto sfornita di prova.

Infine, quanto alla circostanza dedotta sub d) (matrimonio con cittadina italiana), deve notarsi che: il matrimonio è stato contratto successivamente all’espulsione; la convivenza non è stata dedotta, nè risulta comunque provata (Cass. 13831/2016, 23598/2006, 2539/2005; trattasi, peraltro, di situazione di fatto non deducibile, nè verificabile in sede di legittimità, come tale irrilevante: Cass., 12540/2003); il divieto di espulsione D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, comma 2, lett. c), non opera in presenza di ragioni di pericolosità sociale ostative, come nella specie, al soggiorno dello straniero (Cass. 18553/2014).

Per completezza, giova infine notare che l’omessa pronuncia sulle spese da parte del Giudice di pace non è stata impugnata dal ricorrente (Cass., 12104/2003, 12297/1993).

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

In considerazione della mancata costituzione degli intimati, non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali, e nè all’esame dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato (materia esente).

PQM

 

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 6-la sezione civile della Corte di cassazione, il 20 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA