Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18129 del 15/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 15/09/2016, (ud. 13/07/2016, dep. 15/09/2016), n.18129

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26436/2011 proposto da:

S.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 28 SC. A INT. 6, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE BERNARDI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

SI.PA.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1539/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/05/2011 R.G.N. 754/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

o in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17 febbraio 2011, la Corte d’Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e accoglieva la domanda proposta da Si.Pa. nei confronti di S.A., agente dell’Unipol Assicurazioni S.p.A., avente ad oggetto il riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 1 luglio 2000 al 10 novembre 2003 per lo svolgimento di mansioni di impiegata tecnico-amministrativa e la condanna dell’agente datore al pagamento delle relative differenze retributive.

La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la natura confessoria delle dichiarazioni rese dal S. in sede di interrogatorio libero ammissive dell’esercizio di quei poteri di direzione e controllo che connotano il rapporto di lavoro subordinato.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il S., affidando l’impugnazione ad un unico motivo. La Si. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, lamenta a carico della Corte territoriale l’erroneità del convincimento espresso, a conferma di quello analogo già maturato dal giudice di prime cure, circa il rilievo confessorio di quanto dichiarato dal ricorrente in sede di interrogatorio libero, contestando che le stesse, il cui contenuto era riferito a caratteristiche del rapporto tra le parti insuscettibili di connotarlo nel senso della subordinazione o dell’autonomia, possano costituire quella prova della pretesa della lavoratrice che la stessa non ha, viceversa, fornito, in particolare con riguardo all’elemento decisivo dell’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore, neppure attraverso le prove testimoniali offerte.

Ravvisato il difetto di prova della notifica del ricorso, cui dovrebbe conseguire l’inammissibilità dello stesso, deve rilevarsi, in ogni caso, l’inammissibilità, del motivo di impugnazione, atteso che le generiche ed assertive censure mosse dal ricorrente con riferimento alla mera valenza probatoria, e non al contenuto, mai puntualmente contestato, quando non semplicemente sottaciuto, delle dichiarazioni rese dal ricorrente stesso e dai testi escussi non valgono ad evidenziare specifiche carenze logico-giuridiche dell’iter valutativo seguito dalla Corte territoriale nel suo libero apprezzamento degli elementi di prova acquisiti al giudizio, risolvendosi nella proposizione di una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie non consentita in questa sede.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, senza attribuzione di spese, non avendo l’intimata svolto alcuna attività difensiva.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA