Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18128 del 26/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 18128 Anno 2013
Presidente: CARNEVALE CORRADO
Relatore: MERCOLINO GUIDO

ha pronunciato la seguente

OGGETTO:

SENTENZA

nistrazione

sul ricorso proposto da
METROPOLITANA MILANESE S.P.A., in persona del presidente p.t. Giulio
Burchi, elettivamente domiciliata in Roma, al lungotevere Michelangelo n. 9,
presso lo STUDIO TRIFIRO’ 8c PARTNERS AVVOCATI, unitamente all’avv.
SALVATORE TRIFIRO’, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura
11′

speciale per notaio Salvatore D’Avino del 31 maggio 2006, rep. n. 199427
RICORRENTE

contro
QUADRIO CURZIO S.P.A., in persona del presidente p.t. Maria Agnese Cima,
elettivamente domiciliata in Roma, alla via Adda n. 55, presso l’avv. ENRICO
DEL PRATO, dal quale, unitamente all’avv. prof. ALDO ANGELO DOLMETTA, è rappresentata e difesa in virtù di procura speciale in calce al controricorso
CONTRORICORRENTE E RICORRENTE INCIDENTALE CONDIZIONATA

20 t3
NRG 18544-06 e 20997-06 Metropolitana Milanese Spa-Quadrio Curzio Spa – Pag. I

`,

Data pubblicazione: 26/07/2013

sommi-

avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 1076/05, pubblicata il 23
aprile 2005.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 aprile 2013

uditi l’avv. Paolo Zucchinali per delega del difensore della ricorrente e l’avv.
Enrico Del Prato per la controricorrente;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale
dott. Libertino Alberto RUSSO, il quale ha concluso per l’accoglimento del primo
motivo del ricorso principale, con il conseguente assorbimento degli altri motivi e
del ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – La Solena Leganti Naturali S.r.l. convenne in giudizio la Metropolitana
Milanese S.p.a., esponendo di aver stipulato con la stessa più contratti aventi ad
oggetto la somministrazione di miscela cementizia per il consolidamento dei terreni interessati dai lavori di costruzione di alcuni tratti della linea 3 della metropolitana di Milano e chiedendone la condanna al pagamento di importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi, interessi per ritardato pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, dei conti finali e della revisione dei prezzi e del compenso per i
maggiori oneri sopportati per la fornitura di un lotto di miscela cementizia diversa
da quella originariamente pattuita e per il posizionamento dell’impianto di produzione della miscela.
1.1. — Con sentenza del 21 marzo 2002, il Tribunale di Milano accolse parzialmente la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di
Euro 400.542,80 per la causale di cui alla quinta riserva formulata dall’attrice e di
Euro 115.843,27 per la causale di cui alla terza riserva, oltre agl’interessi moratori

NRG 18544-06 e 20997-06 Metropolitana Milanese Spa-Quadrio Curzio Spa – Pag. 2

dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

sull’importo di Lire 949.110.796 con decorrenza dalla domanda giudiziale.
2. — Sull’impugnazione proposta dalla Solena, la Corte d’Appello di Milano,
con sentenza del 23 aprile 2005, ha parzialmente riformato la sentenza di primo

571.528,25, a titolo di interessi corrispettivi con decorrenza dalla data di esigibilità di ciascuno stato di avanzamento, oltre interessi anatocistici al tasso legale dalla
domanda giudiziale.
A fondamento della decisione,. la Corte ha innanzitutto escluso che l’avvenuta
estinzione della società appellante, fusasi per incorporazione nella Quadrio Curzio
S.p.a. in pendenza del giudizio di primo grado, comportasse l’inammissibilità del
gravame, osservando che l’evento interruttivo non era mai stato dichiarato dal procuratore costituito, ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., con la conseguenza che la
posizione giuridica dell’attrice era rimasta stabilizzata nei confronti delle altre parti e del giudice, con la correlata ultrattività del mandato rilasciato al procuratore,
anche ai fini della proposizione dell’impugnazione. Ha precisato al riguardo che
alla dichiarazione o alla notificazione dell’evento non era equiparabile la comunicazione epistolare delle modalità di pagamento della somma dovuta, trattandosi di
conoscenza acquisita al di fuori del processo e per fini estranei a quelli propri della dichiarazione.
La Corte ha ritenuto invece fondata l’eccezione d’inammissibilità dell’appello
incidentale proposto dalla M.M., rilevando che l’impugnazione era stata proposta
nella comparsa di costituzione depositata alla prima udienza di comparizione, e
quindi successivamente alla scadenza del termine di cui all’art. 343, primo comma, cod. proc. civ., e precisando che l’art. 334 cod. proc. civ. consente di sottrarsi
esclusivamente alla scadenza del termine ordinario ed agli effetti dell’acquiescen-

NRG 18544-06 e 20997-06 Metropolitana Milanese Spa-Quadrio Curzio Spa – Pag. 3

grado, condannando la M.M. al pagamento dell’ulteriore somma di Euro

za, non anche al termine previsto per la costituzione in giudizio, salvo che Finteresse non sorga dall’impugnazione di una parte diversa dall’appellante principale.
Nel merito, pur osservando che le lettere inviate dalla Solena alla M.M. il 28

stituzione in mora, avendo contenuto interlocutorio, ha ritenuto che ai fini della
maturazione di interessi corrispettivi sul credito di cui alla quinta riserva non fosse
necessaria alcuna intimazione o diffida ad adempiere, trattandosi di credito certo
ed esigibile, in quanto le contestazioni insorte tra le parti non riguardavano il
quantitativo della fornitura, ma l’individuazione del corrispettivo applicabile, in
relazione al tipo di miscela da contabilizzare, e gli stati di avanzamento erano stati
regolarmente onorati alla scadenza.
3. — Avverso la predetta sentenza la M.M. propone ricorso per cassazione,
articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Resiste con controricorso la
Quadrio Curzio S.p.a., proponendo ricorso incidentale condizionato, affidato ad
un solo motivo ed illustrato anch’esso con memoria, al quale la M.M. resiste con
controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la viola-

zione degli artt. 110, 300 e 328 cod. proc. civ., nonché l’omessa e/o insufficiente
motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza
impugnata nella parte in cui ha ritenuto ammissibile l’appello principale, negando
rilevanza alla comunicazione dell’avvenuta estinzione della società appellante, effettuata nell’intervallo tra il primo ed il secondo grado di giudizio.
Premesso che la fusione per incorporazione determina automaticamente l’estinzione della società incorporata e la successione a titolo universale della società

NRG 18544-06 e 20997-06 Metropolitana Milanese Spa-Quadrio Conio Spa – Pag. 4

agosto 1986 ed il 26 febbraio 1990 non erano configurabili come validi atti di co-

incorporante nei relativi rapporti giuridici, la ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto applicabile l’art. 300 cit., che si riferisce al caso in
cui il procedimento sia ancora in corso, anziché l’art. 328, il quale trova applica-

per l’impugnazione, riguardi la parte che ha proceduto alla notifica della sentenza.
Nella specie, d’altronde, la comunicazione è stata effettuata dal legale della Quadrio Curzio, in nome e per conto di tale società, la quale ha fatto valere la sentenza
impugnata, ricevendo anche il pagamento della somma dovuta, senza che alcuna
contestazione fosse sollevata dalla Solena, e riservandosi di proporre impugnazione. Tale documentazione è stata trascurata dalla Corte d’Appello, la quale si è limitata prendere in considerazione l’efficacia della comunicazione ai fini dell’interruzione del giudizio, omettendo di valutarne l’incidenza sulla legittimazione dell’appellante e sullo jus postulandi del suo procuratore.
1.1. — La censura è fondata.
E’ infatti pacifico che l’estinzione della Solena Leganti Naturali S.r.l., fusasi
per incorporazione nella Quadrio Curzio S.p.a. con atto stipulato il 16 novembre
1999, pur essendo intervenuta nel corso della trattazione della causa in primo grado, non è stata oggetto di dichiarazione in udienza da parte del procuratore della
società attrice o di notificazione alla controparte prima della scadenza dei termini
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, con la
conseguenza che la sentenza di primo grado è stata pronunciata nei confronti della
società estinta. Soltanto successivamente la M.M. ha avuto conoscenza dell’evento
interruttivo, attraverso una nota, in data imprecisata, con cui il procuratore della
società incorporante ha richiesto il pagamento della somma liquidata in sentenza,
formulando peraltro riserva d’impugnazione.

NRG 18544-06 e 20997-06 Metropolitana Milanese Spa-Quadrio Curzio Spa – Pag. 5

zione anche nel caso in cui l’evento interruttivo, reso noto in pendenza del termine

Orbene, in riferimento all’ipotesi di morte od incapacità della parte costituita,
sopravvenute nel corso del giudizio di merito prima della chiusura della discussione o (per i giudizi promossi successivamente all’entrata in vigore della legge 26

proc. civ., la giurisprudenza di legittimità aveva enunciato il principio secondo
cui, ove il procuratore non avesse tempestivamente provveduto a dichiarare l’evento interruttivo o a notificarlo alle altre parti, la posizione giuridica della parte
deceduta o divenuta incapace rimaneva stabilizzata, nei confronti delle altre parti
e del giudice, quale soggetto giuridico ancora esistente e capace, sia nella fase
processuale in corso che nelle successive fasi di quiescenza del rapporto processuale e di riattivazione dello stesso a seguito d’impugnazione, con la conseguenza
che, anche in forza del principio di ultrattività della procura, il procuratore doveva
ritenersi legittimato ad impugnare la sentenza in rappresentanza della parte defunta o divenuta incapace ed a ricevere la notificazione dell’impugnazione proposta
dalla controparte, senza che assumesse alcun rilievo la conoscenza dell’evento interruttivo da quest’ultima aliunde acquisita (cfr. Cass., Sez. II, 6 maggio 2005, n.
9394; Cass., Sez. I, 28 aprile 2003, n. 6588; Cass., Sez. III, 9 aprile 2003, n. 5574;
29 maggio 2001, n. 7270). Tale principio era stato ritenuto applicabile anche alle
società, con riguardo all’ipotesi di fusione per incorporazione, essendo stato osservato che tale fattispecie giustifica anch’essa l’applicazione della disciplina dettata
dall’art. 300 cod. proc. civ., in quanto, determinando l’estinzione della società incorporata ed il subingresso dell’incorporante nei rapporti giuridici già facenti capo
alla stessa, dà luogo ad una successione a titolo universale assimilabile a quella
che si verifica in caso di morte della persona fisica (cfr. Cass., Sez. III, 9 febbraio
2005, n. 2656; Cass., Sez. II, 22 maggio 2001, n. 6949).

NRG 18544-06 e 20997-06 Metropolitana Milanese Spa-Quadrio Curzio Spa – Pag. 6

novembre 1990, n. 353) prima della scadenza dei termini di cui all’art. 190 cod.

Al predetto orientamento, richiamato dalla Corte territoriale a sostegno della
legittimazione ad impugnare della società appellante, se ne contrapponeva però un
altro, a carattere minoritario, secondo cui, avuto riguardo all’autonomia delle sin-

300 cod. proc. civ., la cui opportunità è rimessa in via esclusiva alla valutazione
del procuratore della parte colpita dall’evento interruttivo, nell’interesse di quest’ultima e con riferimento a conseguenze e riflessi dell’evento stesso su quel determinato rapporto processuale, il principio che subordina l’efficacia interruttiva
degli eventi previsti dall’art. 300 cit. alla dichiarazione o alla notifica da parte del
procuratore costituito, con la conseguente operatività, in mancanza, del principio
di ultrattività del mandato, poteva trovare applicazione esclusivamente nell’ambito
della fase processuale in pendenza della quale si era verificato l’evento (cfr. Cass.,
Sez. II, 3 luglio 1999, n. 6894; 22 maggio 1998, n. 5116; Cass., Sez. 1,21 dicembre 1995, n. 13041).
La questione è stata infine sottoposta all’esame delle Sezioni Unite di questa
Corte, che, risolvendo il contrasto di giurisprudenza, hanno dato seguito al secondo orientamento, affermando il principio di diritto secondo cui la mancata dichiarazione in udienza o la mancata notificazione da parte del procuratore costituito
dell’evento interruttivo verificatosi nel corso di una fase processuale non esclude
la necessità che l’impugnazione della relativa sentenza sia proposta da e contro i
soggetti effettivamente legittimati, e ciò alla luce dell’art. 328 cod. proc. civ., dal
quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione
alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della
sentenza che dell’impugnazione, con piena parificazione, a tali effetti, tra l’evento
verificatosi dopo la sentenza e quello intervenuto durante la fase attiva del giudi-

NRG 18544-06 e 20997-06 Metropolitana Milanese Spa-Quadrio Curzio Spa – Pag. 7

gole fasi processuali ed al carattere negoziale della dichiarazione prevista dall’art.

zio e non dichiarato né notificato. Si è infatti osservato che l’art. 300 cod. proc.
civ., limitandosi a fissare un termine oltre il quale il potere di scelta del procuratore in ordine alla dichiarazione o alla notificazione dell’evento interruttivo non può

delle vicende successive all’emanazione della sentenza, sembra orientare l’interprete nel senso che l’irrilevanza dell’evento non dichiarato né notificato operi solo
in relazione alla fase processuale in cui esso si verifica. Conseguentemente, va limitata alle singole fasi processuali anche l’operatività del principio di ultrattività
del mandato, desumibile dalla disciplina dettata dallo stesso art. 300, il quale costituisce una deroga al principio generale di cui all’art. 1722 n. 4 cod. civ., secondo cui la morte o la sopravvenuta incapacità del mandante comporta l’estinzione
del mandato (cfr. Cass., Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15783; nello stesso senso, in
tema di estinzione della società, Cass., Sez. I, 27 ottobre 2006, n. 23168).
In applicazione di tale principio, costantemente ribadito in epoca successiva
(cfr. tra le più recenti, Cass., Sez. III, 4 aprile 2013, n. 8194; 29 agosto 2011, n.
17692; 7 gennaio 2011, n. 259) e condiviso anche da questo Collegio, deve pertanto ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto nella sentenza impugnata,
l’estinzione della Solena Leganti Naturali, conseguente alla sua incorporazione da
parte della Quadrio Curzio, escludesse la legittimazione della società incorporata,
e per essa del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, a proporre appello avverso la relativa sentenza. Nessun rilievo può assumere, a tal fine, la circostanza che la fusione, pacificamente posta in essere prima della scadenza dei termini di cui all’art. 190 cod. proc. civ., non fosse stata portata a conoscenza della
M.M. nelle forme e nei termini previsti dall’art. 300 cod. proc. civ., avendo le Sezioni Unite chiarito che nell’ambito di una lettura dell’art. 328 cod. proc. civ. volta

NRG 18544-06 e 20997-06 Metropolitana Milanese Spa-Quadrio Curzio Spa – Pag. 8

essere più esercitato, salva l’ipotesi di riapertura dell’istruzione, e disinteressandosi

a cogliere la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle
variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione, ed operante tanto nel caso di evento verificatosi do-

dichiarato nè notificato, con piena parificazione degli effetti delle due fattispecie,
non vi è spazio per opzioni interpretative dirette a subordinare il dovere d’indirizzare l’impugnazione nei confronti del nuovo soggetto all’avvenuta conoscenza o
alla conoscibilità dell’evento. E stato d’altronde precisato che la potenziale lesione
del diritto di difesa, ricollegabile al dovere di rispettare il termine per l’impugnazione, pur a fronte di un’incolpevole ignoranza dell’evento interruttivo, non riguarda la parte colpita da quest’ultimo, ma la controparte, tenuta comunque a proporre l’impugnazione nei confronti del soggetto effettivamente legittimato (cfr.
Cass., Sez. Un., 28 luglio 2005, n. 15783, cit.). Pertanto, indipendentemente dalla
comunicazione dell’intervenuta estinzione della società attrice in sede di esecuzione della sentenza di primo grado, l’ignoranza dell’appellata non poteva costituire
un’idonea giustificazione dell’avvenuta proposizione del gravame da parte della
società incorporata, che era perfettamente a conoscenza della fusione, avendovi
partecipato.
2. — La sentenza impugnata va pertanto cassata, e, non risultando necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la dichiarazione d’inammissibilità
dell’appello.
3. — Tale pronuncia comporta, ai sensi dell’art. 334, secondo comma, cod.
proc. civ., la dichiarazione d’inefficacia dell’appello incidentale tardivo proposto
dalla M.M., restando conseguentemente assorbito il secondo motivo del ricorso

NRG 18544-06 e 20997-06 Metropolitana Milanese Spa-Quadrio Curzio Spa – Pag. 9

po la sentenza, quanto in quello di evento intervenuto durante la fase attiva e non

per cassazione, con il quale la società ricorrente deduce la violazione degli artt.
327, 333, 334 e 333 cod. proc. civ., nonché l’omessa e/o insufficiente motivazione
circa un punto decisivo della controversia, sostenendo che, nel dichiarare inam-

la stessa poteva essere proposta fino alla prima udienza dinanzi all’istruttore.
3.1. — L’asserito rispetto del termine di cui all’art. 343 cod. proc. civ. non potrebbe infatti assumere alcun rilievo in relazione all’inefficacia del gravame, la
quale segue di diritto alla dichiarazione d’inammissibilità dell’appello principale,
indipendentemente dalla tempestività della costituzione dell’appellato, che rappresenta anzi il presupposto per l’operatività della predetta sanzione in caso d’inosservanza del termine per l’impugnazione (cfr. Cass., Sez. III, 26 gennaio 2010, n.
1528; 20 febbraio 2004, n. 3419; Cass., Sez. I, 15 giugno 2005, n. 12845).
Non merita consenso, in proposito, la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo
cui l’appello incidentale non avrebbe potuto essere considerato tardivo, avuto riguardo all’operatività della proroga semestrale prevista dall’art. 328, ultimo comma, cod. proc. civ., per effetto della quale il termine di cui all’art. 327 cod. proc.
civ., applicabile in virtù della mancata notificazione della sentenza di primo grado, non risultava ancora scaduto: anche a voler ritenere, conformemente ad una
prospettiva additata dalle Sezioni Unite, che la proroga, prevista per l’ipotesi in cui
la morte o la perdita della capacità di stare in giudizio si sia verificata dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, operi anche nel caso in cui
l’evento interruttivo sia intervenuto nel corso del giudizio e la parte ne abbia avuto
conoscenza soltanto dopo il deposito della sentenza, dovrebbe escludersene nella
specie l’applicabilità, non essendo stata neppure indicata la data esatta in cui l’appellata ha ricevuto la comunicazione dell’intervenuta fusione.

NRG 18544-06 e 20997-06 Metropolitana Milanese Spa-Quadrio Curzio Spa – Pag. 10

missibile l’impugnazione incidentale, la Corte d’Appello non ha tenuto conto che

4. — La dichiarazione d’inammissibilità dell’appello principale, determinando
il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, anche nella parte riguardante la decorrenza degl’interessi sull’importo dovuto, comporta l’assorbimento

lazione degli artt. 1282 e 1283 cod. civ., nonché la contraddittoria e/o insufficiente
motivazione circa un punto decisivo della controversia, censurando la sentenza
impugnata nella parte in cui ha escluso la necessità della costituzione in mora ai
fini della maturazione degl’interessi sull’importo di cui alla quinta riserva.
5. — Resta conseguentemente assorbito l’unico motivo del ricorso incidentale
condizionato, con cui la controricorrente denuncia la violazione dell’art. 1219 cod.
civ., nonché l’omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della
controversia, ribadendo, per l’ipotesi in cui venga riconosciuta la necessità della
costituzione in mora, l’efficacia, a tale fine, delle due lettere da essa spedite alla
ricorrente.
6. — L’esito del giudizio, contrassegnato dalla dichiarazione d’inammissibilità del gravame per effetto del mutato orientamento della giurisprudenza di legittimità, giustifica la dichiarazione dell’integrale compensazione tra le parti della
spese relative al giudizio di appello e di quello di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri
motivi ed il ricorso incidentale condizionato, cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello principale ed inefficace l’appello incidentale; dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di
appello e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2013, nella camera di consiglio della Prima

NRG 18544-06 e 20997-06 Metropolitana Milanese Spa-Quadrio Curzio Spa – Pag. 11

anche del terzo motivo del ricorso principale, con cui la ricorrente lamenta la vio-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA