Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18128 del 21/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 20/06/2017, dep.21/07/2017), n. 18128
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna Concetta – Consigliere –
Dott. FERRO Massimo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8552/2016 proposto da:
A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SARDEGNA 29,
presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO FERRARA, rappresentato e
difeso dall’avvocato SILVIO FERRARA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 276/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 26/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO
GENOVESE.
Fatto
FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n. 276 del 2016 (pubblicata il 26 gennaio 2016), in reiezione dell’appello proposto dal sig. A.A., cittadino del (OMISSIS), ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città che aveva respinto la domanda di protezione internazionale.
Secondo la Corte territoriale, per quanto rileva, la reiterazione della domanda di riconoscimento dello status, già in precedenza respinta per altra ragione, riguardando ora, in modo inedito, la propria condizione di omosessuale e, perciò, di persona in pericolo di persecuzione una volta ritornato in patria, doveva formare oggetto di una rigorosa prova quanto agli “impedimenti di ordine psicologico e morale” che avrebbero ostacolato una sua tempestiva discovery, ossia fin dal 2008.
Il ricorrente assume l’esistenza di giustificate ragioni attinenti a profili intimi, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia (C-148/13 e C-150/13).
Il Collegio non condivide la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non state mosse osservazioni critiche. Il ricorso, infatti, è fondato laddove, richiamando la pronuncia della CGUE nelle cause riunite C-148-149-150/13, ricorda che, alla luce di essa, l’art. 4, par. 3, e art. 13, par. 13, lett. a) della Direttiva 2005/85/CE del Consiglio devono essere interpretati nel senso che le autorità nazionali che procedono in ordine alle istanze di protezione internazionale non possono considerare mancanti di credibilità i richiedenti asilo per il solo motivo che l’asserito orientamento sessuale non sia stato fatto valere alla prima occasione concessagli per esporre i motivi della persecuzione, dovendo essi tener conto delle peculiarità del caso, della estrazione sociale e delle esperienze di vita, del sesso e dell’età del richiedente, insomma del contesto sociale di provenienza e della caratteristiche individuali della persona esaminata.
Pertanto, la sentenza – che non tenuto conto di tali criteri di complessivo esame delle dichiarazioni e delle richieste formulate dal richiedente asilo – deve essere cassata e rinviata – anche in ordine alle spese di questo giudizio – per un nuovo esame, svolto alla luce dei principi enunciati dalla sentenza sopra richiamata.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta – 1 Civile della Corte di Cassazione, il 20 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017