Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18127 del 21/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. R.G.

4330/2017, sollevato dal Tribunale di Gela con ordinanza emessa per

il procedimento n. 1383/2016 di quell’ufficio, vertente tra:

D.D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

TUSCOLANA, 741 SC. A INT. 3, presso lo studio dell’avvocato NINA

ALESSANDRA ZACCARA, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato SERGIO ANZALDI, da una parte e

V.M.F. dall’altra;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che visto

l’art. 380 ter c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in Camera

di consiglio dichiari la competenza territoriale del Tribunale di

Gela, con le conseguenze di legge.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il tribunale di Foggia, adito da V.M.F. con ricorso per separazione personale dal coniuge D.D.D., dichiarava la propria incompetenza in favore del tribunale di Gela;

il Tribunale di Gela, dinanzi al quale la causa era stata riassunta dal D., chiedeva il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., osservando che la V. e il figlio minore erano da considerare residenti in comune ((OMISSIS)) posto nel circondario di Foggia, mentre il D. era residente nel comune di (OMISSIS), posto nel circondario di Gela; pertanto, dinanzi a residenze separate, la competenza avrebbe dovuto essere determinata in base al criterio sussidiario di cui all’art. 706 c.p.c., comma 1, con riferimento al luogo di residenza del convenuto, vale a dire della V.;

D. ha depositato una scrittura difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

contrariamente a quanto affermato dal tribunale di Gela, nel giudizio a quo il coniuge convenuto, alla cui residenza devesi parametrare la competenza territoriale del giudice della separazione secondo il citato art. 706 c.p.c., comma 1, non è la V. ma il D.;

infatti, in caso di riassunzione del giudizio, non rileva, onde stabilire la posizione delle parti, di attore e di convenuto, a chi sia da ascrivere l’iniziativa nella sede ad quem, giacchè le parti, in sede di riassunzione, conservano la stessa posizione processuale che avevano assunto nel procedimento originario (v. per tutte, quanto ai casi di riassunzione a seguito i cassazione con rinvio, Cass. n. 23073-14); è del tutto pacifico che il processo, in caso di riassunzione, non inizia ex novo ma semplicemente continua secondo le caratteristiche che esso aveva allorchè venne instaurato; poichè il convenuto era D., e poichè l’ordinanza in esame riconosce che D. era residente nel circondario di Gela, è evidente che presso il tribunale di Gela, e non di Foggia, si radicava la competenza per il giudizio di separazione; va quindi dichiarata la competenza del tribunale di Gela.

PQM

 

La Corte dichiara la competenza del tribunale di Gela.

Così deciso in Roma, su relazione del Cons. Dott. Terrusi (est.), il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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