Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18127 del 15/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 15/09/2016, (ud. 05/07/2016, dep. 15/09/2016), n.18127

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8867/2012 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI

12;

– ricorrente –

contro

C.A., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA NINO OXILIA N. 21, presso lo studio dell’avvocato FLAVIO MARIA

POLITO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 372/2010 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 31/03/2011 R.G.N. 1096/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA BLASUTTO;

udito l’Avvocato BELLINI GIULIO per delega verbale Avvocato POLITO

FLAVIO MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza n. 372/10, ha confermato la pronuncia di primo grado con cui il Giudice del lavoro di Rimini aveva accolto la domanda proposta da C.A. diretta all’accertamento del suo diritto all’inquadramento nel ruolo dirigenziale del Ministero della Giustizia per effetto dello scorrimento della graduatoria di merito.

2. La Corte di appello ha osservato che la C., collocatasi al 110^ posto della graduatoria di merito, aveva diritto ad essere assunta nel ruolo dirigenziale in quanto la P.A. era tenuta, ai sensi del D.Lgs. n. 4 del 2001, art. 24, a coprire metà dei posti vacanti nel tempo di validità della graduatoria. In particolare, occorreva porre in connessione la scadenza temporale della graduatoria e il numero dei posti vacanti coevo, sul quale computare la metà, in ottemperanza al disposto normativo di cui al D.Lgs. n. 4 del 2001. Nella specie, le vacanze in organico erano 119 unità, per cui, essendosi protratta l’efficacia della graduatoria sino al 20.7.2002 ed essendo nel frattempo sopraggiunte ulteriori scoperture in numero di 25, la posizione della C. certamente si inseriva, per scorrimento, entro l’ultima collocazione, coincidente con il n. 117. Inoltre, il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato di cui alla L. n. 448 del 2001, art. 19, comma 1, era stato derogato proprio dalla legge n. 4/2001, che aveva previsto anche la relativa copertura finanziaria.

3. Per la cassazione di tale sentenza ricorrente il Ministero della Giustizia con due motivi. Resiste con controricorso la C.. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si denuncia violazione del D.L. n. 341 del 2000, art. 24, comma 1 bis, conv. in L. n. 4 del 2001, per avere la Corte di appello ritenuto che tale norma avesse previsto un vero e proprio diritto allo scorrimento della graduatoria in favore del candidato risultato idoneo, nei limiti del 50% dei posti vacanti, nel periodo di validità della graduatoria medesima, mentre la copertura delle vacanze di organico non costituisce un obbligo, ma una facoltà della Pubblica Amministrazione. Nel caso in esame, il Ministero della Giustizia aveva ritenuto di coprire soltanto n. 59 posti; pertanto, nessun diritto poteva vantare la ricorrente, collocatasi al n. 110 della graduatoria di merito.

2. Con il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 448 del 2001, art. 19, comma 1 e della L. n. 289 del 2002, art. 84, nella parte in cui la sentenza aveva ritenuto inoperante il blocco delle assunzioni previsto dalle menzionate disposizioni, mentre esso era applicabile anche alle procedure di inquadramento del personale nella qualifica dirigenziale.

3. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

4. Le questioni poste dal presente ricorso sono state già scrutinate da questa Corte nelle sentenze 21 febbraio 2007, n. 4012; 14 dicembre 2009, n. 26166; 15 marzo 2010, n. 6209; 16 marzo 2010, n. 6333, n. 2319 del 17 febbraio 2012.

5. Gli orientamenti espressi nelle suindicate decisioni – alle quali il Collegio intende dare continuità – si basano sull’interpretazione del D.L. 24 novembre 2000, n. 341, art. 24, comma 1 bis, convertito con modificazioni dalla L. 19 gennaio 2001, n. 4, effettuata muovendo dalla premessa che l’attribuzione della qualifica dirigenziale concreta, sul piano della qualificazione giuridica, una “nuova assunzione” anche nei confronti di soggetto già dipendente dell’amministrazione, in conformità con il consolidato il principio di diritto (derivato dagli orientamenti della Corte costituzionale) espresso dalla giurisprudenza delle Sezioni unite di questa Corte (vedi, tra le numerose decisioni, Cass. SU, 20 aprile 2006. n. 9164; 8 maggio 2006, n. 10419; 29 novembre 2006, n. 25277; 30 giugno 2009, n. 15235).

6. Da tale premessa questa Corte ha desunto che il suddetto art. 24, comma 1 bis – che letteralmente dispone: “L’amministrazione giudiziaria provvede alla copertura della metà dei posti vacanti nella carriera dirigenziale attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi precedentemente banditi dalla medesima amministrazione, fermo restando il termine di validità previsto dagli articoli” (termine di validità originariamente previsto in diciotto mesi, poi elevato a ventiquattro mesi) – non deve essere inteso nel senso di avere imposto all’Amministrazione di procedere alla copertura della metà di tutti i posti vacanti, ma, più semplicemente, nel senso di avere conferito all’Amministrazione stessa un ampio potere discrezionale di provvedere alle assunzioni entro il limite massimo della metà dei posti vacanti, con portata derogatoria del vigente quadro normativo solo per la parte in cui rende obbligatorio attingere alle graduatorie efficaci dei concorsi banditi nei due anni precedenti.

7. Tra gli argomenti a sostegno di tale soluzione ermeneutica – per la cui compiuta esposizione si rinvia soprattutto a Cass. 14 dicembre 2009, n. 26166 cit. – appare opportuno ricordare e ribadire – che quella prescelta appare come l’unica interpretazione compatibile non solo con lo stesso tenore letterale della norma (ove non si dispone la copertura dei posti vacanti al tempo di entrata in vigore della legge, ma solo l’obbligo dell’Amministrazione di avvalersi eccezionalmente del meccanismo dello scorrimento delle graduatorie, correlato alla durata della validità delle graduatorie stesse), ma anche con la sua finalità (essendo l’art. 24, in questione, inserito in un contesto di disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della giustizia, anche con riguardo al fabbisogno del personale dirigenziale) e soprattutto con i principi di cui all’art. 97 Cost., che portano ad escludere che la norma abbia imposto la copertura della metà di tutti i posti vacanti nella qualifica dirigenziale, indipendentemente dal fabbisogno di personale e dai vincoli economici, dovendo i profili derogatori essere limitati alle sole modalità di reclutamento.

8. Nelle suddette decisioni di questa Corte – e soprattutto in Cass. 14 dicembre 2009, n. 26166 cit. – si tiene conto anche di quanto disposto dal D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, art. 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31. In base a tale disposizione i dirigenti risultati idonei nel concorso di cui si tratta sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia, qualora sussistano una serie di condizioni: 1) siano stati assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro; 2) alla data di entrata in vigore della legge di conversione abbiano sottoscritto i relativi contratti; 3) abbiano rinunciato ad ogni contenzioso giudiziario.

9. Nel caso in esame non ricorrono tali condizioni e pertanto si è fuori dal perimetro del provvedimento legislativo. Nè si può ipotizzare una questione di legittimità costituzionale legata alla diversità di trattamento, poichè le condizioni richieste costituiscono adeguate ragioni di differenziazione di disciplina, tanto più perchè viene in rilievo una normativa di sanatoria di carattere eccezionale, quale è quella dell’art. 14 bis cit. (comunque, anche sul punto, vedi Cass. 14 dicembre 2009, n. 26166 cit.).

10. In conclusione, ove sia mancata, precedentemente all’operatività del “blocco”, la determinazione della P.A. a procedere alla copertura dei posti vacanti, non sussiste il diritto dell’idoneo all’assunzione, nè è configurabile una responsabilità dell’Amministrazione.

11. Dunque, va accolto il ricorso del Ministero, e potendo la causa essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, va respinta l’originaria domanda.

12. Il consolidarsi dell’orientamento di legittimità in epoca successiva alla sentenza di appello giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2016

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