Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18126 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. II, 31/08/2020, (ud. 28/01/2020, dep. 31/08/2020), n.18126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10498/2016 proposto da:

CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO

GIGLIO;

– ricorrente –

contro

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

101, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO PIAZZA, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonchè

sul ricorso proposto da:

S.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO

101, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO PIAZZA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato LEONARDO

GIGLIO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1644/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 09/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Condominio (OMISSIS), ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza n. 1644/2015 della Corte d’appello di Palermo, depositata il 9 novembre 2015.

S.D. si è difeso con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale articolato in unico motivo.

La Corte d’appello di Palermo, in riforma della pronuncia resa in data 13 gennaio 2008 dal Tribunale di Palermo, ha annullato la Delib. dell’assemblea del Condominio (OMISSIS), del 13 luglio 2006, ed ha accolto l’impugnazione formulata dal condomino S.D., osservando al riguardo che l’ordine del giorno contenuto nell’avviso di convocazione aveva fatto riferimento unicamente all'”esame dello stato finale dei lavori progettati”, mentre poi l’assemblea aveva provveduto altresì ad approvare il riparto delle relative spese. In particolare, la Corte di Palermo ha evidenziato che l’amministratore aveva distribuito dei fogli all’assemblea del 13 luglio 2006 con un prospetto sostitutivo rispetto a quello spedito con la convocazione (due pagine diverse ed una in aggiunta), ed aveva quindi ripartito le spese dei lavori del piano cantinato ponendole in ragione del 45% a carico del condominio e per la residua frazione a carico del S.. Tale riparto, per come approvato, non era stato allegato nell’avviso di convocazione della assemblea del 13 luglio 2006 e, secondo i giudici di secondo grado, la circostanza che il collegio avesse poi deliberato al riguardo determinava l’invalidità della Delib. stessa, trattandosi di argomento non inserito all’ordine del giorno. La sentenza impugnata ritenne inoltre illegittima la deliberazione adottata dall’assemblea, in quanto il riparto delle spese per i lavori del cantinato, operato, come visto, in ragione del 45% posto a carico del condominio e del 55% posto a carico del S., non poteva essere giustificato dal criterio di cui all’art. 1125 c.c., richiamato dal Tribunale di Palermo, avendo le opere riguardato parti, quali le travi, i pilastri e i muri, oggetto di proprietà condominiale ex art. 1117 c.c..

La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c..

I. Il primo ed il secondo motivo del ricorso del Condominio (OMISSIS), denunciano entrambi la violazione o falsa applicazione dell’art. 1105 c.c., comma 3, artt. 1117,1123,1124 e 1125 c.c., esponendo che il documento allegato all’avviso di convocazione chiarisse quali erano i criteri applicati dall’amministratore per il riparto delle spese dei lavori nello scantinato, documento, peraltro, già approvato nella precedente assemblea del 21 marzo 2006, che aveva appunto dato mandato all’amministratore di predisporre la ripartizione finale. Il S., secondo il ricorrente principale, era perciò a conoscenza che l’assemblea del 13 luglio 2006 avrebbe dovuto discutere ed approvare il riparto delle spese redatto dall’amministratore. La sentenza della Corte d’appello sarebbe inoltre da cassare, ad avviso del Condominio ricorrente principale, per non aver considerato che la relazione tecnica del direttore dei lavori geometra O. aveva accertato la causa del danno ai pilastri nella omessa manutenzione degli stessi addebitabile al proprietario esclusivo dello scantinato; la censura contiene quindi un elenco di importi di voci di spesa i cui costi dovevano gravare sul proprietario esclusivo del lastrico.

Il terzo motivo del ricorso del Condominio (OMISSIS) allega la violazione degli artt. 100,112,115 e 345 c.p.c., nonchè dell’art. 2697 c.c., dovendosi negare l’interesse concreto ed attuale del S. all’impugnativa della Delib. Assembleare, atteso che il riparto delle spese dei lavori di manutenzione straordinaria approvato dall’assemblea del 13 luglio 2006 era avvenuto sulla base del computo metrico estimativo già condiviso dall’assemblea del 21 marzo 2006, la cui deliberazione in argomento non era stata impugnata dal medesimo S.. Si espone anche l’inammissibilità della deduzione fatto solo in secondo grado dall’appellante S. circa l’intervento manutentivo attuato su parti comuni e non sulla proprietà esclusiva.

1.2. I tre motivi del ricorso principale del Condominio (OMISSIS), vanno esaminati congiuntamente, perchè connessi. Essi sono accumunati da diffusi profili di inammissibilità, giacchè denunziano la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ma nei loro contenuti non deducono l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme asseritamente inosservate, allegando piuttosto un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, la quale inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità se non nei limiti del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Le vicende inerenti agli importi da versare contabilizzati nel documento approvato nell’assemblea del 21 marzo 2006, al mandato conferito in quella sede all’amministratore, allo stato di abbandono in cui versavano i pilastri del piano cantinato, alla locazione che riguardava lo stesso locale, alla colpa del S. nella manutenzione dei pilastri, delineano tutte questioni di fatto di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, comunque postulanti indagini ed accertamenti non compiuti dai giudici di merito e non eseguibili nel procedimento di cassazione mediante diretto accesso agli atti. Il ricorrente per cassazione, che, come nella specie, proponga questioni che implicano accertamenti di fatto e delle quali non si faccia menzione alcuna nella sentenza impugnata -, ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, agli effetti dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo di allegare l’avvenuta tempestiva deduzione delle questioni dinanzi al giudice di merito, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al “thema decidendum” previsti nell’art. 183 c.p.c., ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (e cioè di specificare il “dato”, testuale o extratestuale, da cui essa risulti devoluta, nonchè il “come” e il “quando” tali questioni siano stata oggetto di discussione processuale tra le parti), onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito le questioni stesse. Il ricorrente principale al riguardo genericamente richiama documenti che si assumono inseriti nei fascicoli di parte delle pregresse fasi di merito, e dei quali viene sintetizzato il contenuto, senza comunque rispettare la previsione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, ovvero senza indicare specificamente il “dato” in cui le circostanze comprovate dalla richiamata documentazione risultassero dedotte nei pregressi gradi di giudizio, in maniera da essere oggetto di discussione processuale tra le parti, ovvero senza specificare quali istanze la parte avesse rivolto al Tribunale ed alla Corte d’Appello nei propri scritti difensivi per chiarire gli scopi dell’esibizione di quei documenti (arg. da Cass. Sez. 1, 24/12/2004, n. 23976). Il giudice ha, infatti, il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri atti introduttivi, ovvero nelle memorie di definizione del “thema decidendum”, quali siano gli elementi di fatto e la ragioni di diritto comprovate dall’allegata documentazione.

Peraltro, quanto in particolare al primo motivo di ricorso, la decisione della questione di diritto operata dalla Corte d’Appello è conforme all’interpretazione costante della giurisprudenza, consolidatasi prima dell’entrata in vigore dell’art. 66 disp. att. c.c., comma 3 (introdotto dalla L. 11 dicembre 2012, n. 220 e perciò qui non applicabile ratione temporis), secondo cui, affinchè la Delib. di un’assemblea condominiale sia valida, è necessario che l’avviso di convocazione elenchi, sia pure in modo non analitico e minuzioso, specificamente gli argomenti da trattare sì da far comprendere i termini essenziali di essi e consentire agli aventi diritto le conseguenti determinazioni anche relativamente alla partecipazione alla deliberazione. La disposizione dell’art. 1105 c.c., comma 3 – che si riteneva applicabile anche in materia di condominio di edifici, in difetto di una analoga prescrizione quale quella ora contenuta nel richiamato art. 66 disp. att. c.c., comma 3 -, la quale stabilisce che tutti i partecipanti debbano essere preventivamente informati delle questioni e delle materie sulle quali sono chiamati a deliberare, non comporta che nell’avviso di convocazione debba essere prefigurato lo sviluppo della discussione ed il risultato dell’esame dei singoli punti da parte dell’assemblea. In ogni modo, l’accertamento della completezza o meno dell’ordine del giorno di un’assemblea condominiale – nonchè della pertinenza della deliberazione dell’assemblea al tema in discussione indicato nell’ordine del giorno contenuto nel relativo avviso di convocazione – rimane demandato all’apprezzamento del giudice del merito insindacabile in sede di legittimità se, come nel caso della sentenza impugnata, adeguatamente motivato, essendo stato chiarito come l'”esame dello stato finale dei lavori progettati”, previsto nell’avviso di convocazione, fosse argomento diverso rispetto all’approvazione del riparto delle spese di tali lavori, peraltro avvenuto sulla base di un nuovo prospetto distribuito dall’amministratore soltanto nel corso dell’assemblea (cfr. Cass. Sez. 2, 27/03/2000, n. 3634; Cass. Sez. 2, 22/07/2004, n. 13763; Cass. Sez. 2, 10/06/2014, n. 13047). Non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata le considerazioni del ricorrente principale secondo cui lo stato di ripartizione approvato il 13 luglio 2006 era stato comunque determinato dall’amministratore su delega dell’assemblea secondo criteri prefissati, in quanto l’annullamento della Delib. è stato disposto dalla Corte d’appello non escludendo il potere dell’amministratore di procedere al riparto, quanto sanzionando la mancata specifica indicazione, tra gli argomenti oggetto dell’ordine del giorno dell’assemblea, dell’approvazione dello stesso, ovvero la violazione del diritto di informazione preventiva dei convocati.

Ne può dubitarsi, a proposito del secondo motivo del ricorso principale, che correttamente la Corte d’appello abbia affermato che le spese per la riparazione di travi, pilastri e muri, pur compresi nel piano cantinato, dovevano essere ripartite alla stregua dell’art. 1123 c.c.. Tra alcune parti condominiali, quali, appunto, i muri, i pilastri, le travi portanti, i tetti, le fondazioni, ecc., e le unità immobiliari di proprietà esclusiva sussiste, invero, un legame materiale di incorporazione, che rende le prime indissolubilmente legate alle seconde ed essenziali per la stessa esistenza o per l’uso di queste, dalle quali i beni comuni non possono essere separati (Cass. Sez. 2, 18/01/2005, n. 962; Cass. Sez. 2, 07/03/1992, n. 2773; Cass. Sez. 2, 10/05/1996, n. 4391).

Deve dunque ribadirsi che, ai fini della corretta ripartizione delle spese tra i condomini, riguardanti, nella specie, il risanamento di alcuni pilastri di un piano cantinato, non è rilevante nemmeno la titolarità del diritto di proprietà, quanto la funzione della parte dell’edificio bisognosa degli interventi di ristrutturazione, con conseguente applicazione del criterio generale stabilito dell’art. 1123 c.c., comma 1, secondo il quale tutti i condomini sono tenuti al pagamento pro-quota, (cfr. Cass. Sez. 2, 16/05/2019, n. 13229; Cass. Sez. 2, 13/02/2008, n. 3470).

Riguardo al terzo motivo del ricorso principale, è evidente l’interesse del condomino ad impugnare una Delib. dell’assemblea, deducendo la violazione del diritto di informazione preventiva circa l’ordine del giorno degli argomenti da trattare e l’assunta erroneità della disposta ripartizione delle spese, derivando dalla detta deliberazione un apprezzabile pregiudizio personale, in termini di mutamento della sua posizione patrimoniale (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 09/03/2017, n. 6128). Nè vi può essere novità nella prospettazione – che il terzo motivo del ricorso principale assume svolta dal S. solo in appello – della natura condominiale delle parti oggetto dell’intervento di manutenzione La competenza dell’assemblea a disporre l’esecuzione di lavori di manutenzione ed a ripartirne le relative spese non può che riguardare beni rientranti nella proprietà comune, essendo altrimenti affette da nullità assoluta, rilevabile in ogni tempo, la Delib. dell’assemblea di un condominio di esecuzione di opere anche sulle proprietà esclusive dei condomini senza il loro consenso e la conseguente Delib. di ripartizione delle spese derivatene (Cass. Sez. 2, 30/12/1997, n. 13116). Nella stessa esposizione dei fatti di causa contenuta nel ricorso del Condominio (OMISSIS), si sostiene che il condomino S.D. nel suo atto di citazione del 21 settembre 2006 aveva dedotto la nullità della Delib. Assembleare 13 luglio 2006, nella parte relativa alla ripartizione delle spese di manutenzione straordinaria attinenti allo scantinato: che la ragione di tale nullità risiedesse nel fatto che l’assemblea avesse disposto lavori su beni di proprietà esclusiva o avesse mal distribuito spese inerenti a parti comuni non rileva al fine di escludere l’obbligo del giudice d’appello di esaminare la questione, eventualmente convertendo in eccezione la domanda di accertamento della nullità proposta per la prima volta in sede di gravame dall’appellante (arg. da Cass. Sez. U, 12/12/2014, n. 26243).

II. L’unico motivo del ricorso incidentale di S.D. denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 336 c.p.c., per aver la Corte d’appello di Palermo del tutto omesso di pronunciare sulla domanda di restituzione della somme corrisposte al Condominio dal medesimo S. (Euro 28.164,00 quale saldo delle spese condominiali ed Euro 4.093,82 a titolo di spese processuali) in conseguenza della sentenza di primo grado, domanda avanzata nell’atto di appello e ribadita in sede di precisazione delle conclusioni.

II.1. Il ricorso incidentale è fondato. Secondo ormai consolidato orientamento di questa Corte, la sentenza d’appello che, in riforma quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in esecuzione di questa, non costituisce, in mancanza di un’espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all’uopo che il solvens formuli in sede di gravame un’apposita domanda in tal senso. La mancata statuizione, nel dispositivo della sentenza della Corte d’Appello di Palermo, in ordine alla domanda di restituzione di S.D. correlata, ex art. 336 c.p.c., agli effetti espansivi esterni della sentenza di riforma della decisione di primo grado, configura il vizio di omessa pronuncia riguardo a quel capo, denunciabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c.. Incorre, infatti, nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato il giudice che, accogliendo l’appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l’atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria, non potendosi utilizzare la riforma della pronuncia di primo grado, agli effetti di quanto previsto dall’art. 474 c.p.c., nonchè dall’art. 389 c.p.c., per le domande conseguenti alla cassazione, come condanna implicita (cfr. Cass., Sez. 3, 10/07/2018, n. 18062; Cass. Sez. 3, 11/04/2017, n. 9263; Cass. Sez. 3, 03/05/2016, n. 8639; Cass. Sez. 3, 05/02/2013, n. 2662; Cass. Sez. 3, 24/05/2007, n. 12084; Cass. Sez. 3, 08/07/2010, n. 16152). E’ peraltro palese che, una volta verificata l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione di quanto corrisposto in forza della sentenza di primo grado riformata, occorra disporre la cassazione con rinvio, essendo impedita a questa Corte la decisione nel merito che sollecita il ricorrente incidentale, in quanto occorrono al riguardo gli indispensabili nuovi accertamenti di fatto, che non emergono in nessun modo dal provvedimento impugnato.

III. Deve dunque rigettarsi il ricorso principale ed accogliersi il ricorso incidentale, sicchè la sentenza impugnata va cassata in tali limiti, con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo, che riesaminerà la domanda su cui è stata omessa la pronuncia e regolerà anche le spese del giudizio di legittimità. Va negata la domanda di “risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.” proposta dal ricorrente incidentale. In via preliminare, trova applicazione in questo giudizio di legittimità, piuttosto, l’art. 385 c.p.c., comma 4, giacchè esso ha ad oggetto un ricorso avverso sentenza pubblicata dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 20, che ne ha disposto l’abrogazione, ed essendo stato il primo grado instaurato anteriormente alla medesima data. E’ agevole escludere che il ricorso del Condominio (OMISSIS) sia stato proposto con colpa grave, ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire coscienza della sua integrale infondatezza, avendo il ricorrente principale reiterato nel giudizio di cassazione tesi giuridiche che erano state, del resto, accolte nel primo grado di merito.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale del Condominio (OMISSIS), accoglie il ricorso incidentale di S.D., cassa in relazione al ricorso incidentale la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d’Appello di Palermo, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 28 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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