Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18126 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, (ud. 26/04/2021, dep. 24/06/2021), n.18126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI IASI Camilla – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25133/2017 R.G. proposto da:

Comune di Ischia, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te

domiciliato in Napoli, al Rione Sirignano n. 6, presso lo studio

dell’avv. Gennaro di Maggio da cui è rapp.to e difeso come da

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Società Imperial s.n.c. di I.E. & C., in persona del

legale rapp.te p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via di Porta

Pinciana n. 4, presso lo studio dell’avv. Mario Santaroni,

unitamente all’avv. Giuseppe Di Meglio da cui è rapp.ta e difesa

come da procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2616/31/17 della CTR della Campania,

depositata il 20/3/2017, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26 aprile 2021 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 2616/31/17, depositata il 20 marzo 2017, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dalla Società Imperial s.n.c. di I.E. & C., avverso la sentenza n. 21957/5/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una ingiunzione di pagamento riguardante l’ICI per l’anno 2008, rispetto alla quale la contribuente aveva eccepito l’invalidità dell’avviso di accertamento prodromico, in quanto notificato a mezzo di un licenziatario privato, e l’inapplicabilità retroattiva della rendita accertata dall’Agenzia del Territorio;

3. la CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR, in riforma della sentenza impugnata, aveva dichiarato l’illegittimità dell’ingiunzione stante l’inesistenza della notifica dell’avviso di accertamento presupposto, in quanto avvenuta a mezzo posta privata;

4. avverso la sentenza di appello, l’ente impositore proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il (OMISSIS), affidato a due motivi; la contribuente resisteva con controricorso e depositava memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso il Comune di Ischia deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, nonchè dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la notifica poteva al più ritenersi affetta da nullità, sanata dal raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c., avendo la contribuente avuto tempestiva conoscenza dell’atto;

2. con il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e della L. n. 342 del 2000, art. 74, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, fondandosi l’ingiunzione su di una rendita divenuta definitiva all’esito di pronunce favorevoli rese tra le stesse parti per annualità precedenti.

Osserva che:

1. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento.

1.1 Questione controversa è la legittimità della notifica, a mezzo di un operatore postale privato, dell’avviso di accertamento prodromico all’ingiunzione di pagamento impugnata.

La fattispecie in esame attiene alla notifica tramite posta privata di atto impositivo tributario, e risulta quindi diversa da quella della notifica degli atti processuali, decisa dalle S.U. di questa Corte con la sentenza n. 299 del 2020.

2. Sulla questione oggetto di causa, in continuità con un orientamento che ormai può dirsi consolidato, va ribadito che “In tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, e succ. modif., è valida la notifica compiuta – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella portata a pieno compimento dalla L. n. 124 del 2017 – tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui al citato D.Lgs. n. 261, art. 5, comma 1, configurandosi l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali” (Vedi Cass. n. 15360 del 2020 e Cass. n. 25521 del 2020).

2.1 Come evidenziato nei suddetti arresti va, infatti, ricordato che il D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, entrato in vigore il 6 agosto 1999, nella sua formulazione originaria, stabiliva al comma 5, che “Indipendentemente dai limiti di prezzo e di peso, sono compresi nella riserva di cui al comma 1” al fornitore del servizio universale, Poste Italiane, “gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative”, intendendosi per tali “le procedure riguardanti l’attività della pubblica amministrazione e le gare di evidenza pubblica”.

La norma, dopo altre modifiche non incidenti sulla tematica in esame, fu quindi ancora modificata, con decorrenza dal 30 aprile 2011, dal D.Lgs. 31 marzo 2011, n. 58, art. 1, comma 4, per effetto del quale il succitato D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, concernente, come da rubrica, i “Servizi affidati in esclusiva” fu delineato nuovamente nei termini di seguito riportati: “1. Per esigenze di ordine pubblico, sono affidati in esclusiva al fornitore del servizio universale: a) i servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, successive modificazioni; b) i servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 201”

Anteriormente alla riforma del 2011, la giurisprudenza di legittimità si era consolidata nel senso che tra le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. n. 890 del 1982, dovessero essere annoverate le notificazioni a mezzo posta degli atti tributari sostanziali e processuali (cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, 30 settembre 2016, n. 19467; Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2014, n. 27021; Cass. sez. 6-5, ord. 23 marzo 2014, n. 5873; Cass. sez. 5, 17 febbraio 2011, n. 3932; Cass. sez. 5, 7 maggio 2008, n. 11095), riservate dunque in esclusiva a Poste Italiane S.p.A., osservandosi che “la consegna e la spedizione in raccomandazione che non siano state affidate al fornitore del servizio universale non sono assistite dalla funzione probatoria che il D.Lgs. n. 261 del 1999, ricollega alla nozione degli invii raccomandati” (così, testualmente, la citata Cass. ord. n. 27021 del 2014, in senso conforme si vedano ancora Cass. sez. 1, 19 ottobre 2006, n. 22375, Cass. sez. 1, 21 settembre 2006, n. 20440).

Si riteneva, altresì, che l’incaricato di un servizio di posta privata fosse privo della qualità di pubblico ufficiale, a ciò conseguendo che agli atti da esso compiuti non potesse riconoscersi alcuna efficacia fidefaciente fino a querela di falso e che l’attestazione della data di consegna del plico apposta dallo stesso non fosse idonea a porsi come termine iniziale per la proposizione della relativa impugnazione (cfr. Cass. sez. 6-1, 30 gennaio 2014, n. 2035), donde la ritenuta inesistenza della notifica degli atti tributari sostanziali e processuali spediti per il tramite di licenziatario privato.

2.2 In realtà, una più compiuta ricognizione delle relative fattispecie ha consentito di verificare come le succitate pronunce civili, riguardanti notifiche tra la modifica normativa del 2011 e la definitiva liberalizzazione del 2017, quest’ultima operante solo per l’avvenire ed una volta definito il sistema di attribuzione delle relative licenze (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 11 ottobre 2017, n. 23887), avessero ad oggetto solo notifiche di atti processuali e non anche di atti tributari sostanziali.

Si è così chiarito che il tenore letterale del D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 4, quale sopra riportato, conseguente alla modifica operata dal D.Lgs. n. 58 del 2011, consente di affermare che, dalla data del 30 aprile 2011, della sua entrata in vigore, gli invii raccomandati riguardanti atti tributari diversi da quelli stricto sensu giudiziari possono essere oggetto di notifica anche tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla “licenza individuale” di cui al D.Lgs. n. 261 del 1999, art. 5, comma 1.

2.3 La conclusione di cui sopra in tema di validità della notifica dell’atto impositivo, la cui notifica sia stata compiuta nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.Lgs. n. 58 del 2011, e quella portata a pieno compimento dalla L. n. 124 del 2017, mediante licenziatario di posta privata appare, in primo luogo, in linea con l’evoluzione interpretativa che ha ormai ritenuto configurabile l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali, come confermato, da ultimo, in subiecta materia, proprio dalla citata Cass. SU n. 299 del 2020, nonchè con l’ulteriore decisione delle Sezioni Unite di questa Corte, Cass. SU 26 marzo 2019, n. 8416, in tema di notifica di ordinanza ingiunzione amministrativa.

3. Il motivo merita accoglimento anche sotto altro profilo, in considerazione del fatto che “In tema di atti d’imposizione tributaria, la notificazione non è un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, ma una condizione integrativa d’efficacia, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l’inesistenza dell’atto, quando ne risulti inequivocabilmente la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l’esercizio del potere all’Amministrazione finanziaria, su cui grava il relativo onere probatorio. (Vedi Cass. n. 21071 e n. 2203 del 2018 e n. 8374 del 2015).

4. Dal momento che la CTR non ha fatto corretta applicazione di tali principi, laddove ha ritenuto inesistente la notifica dell’avviso di accertamento presupposto dell’ingiunzione solo in quanto avvenuta a mezzo posta privata, va accolto il primo motivo e, restando assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata, per l’esame degli ulteriori motivi rimasti assorbiti, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia per l’ulteriore esame alla CTR della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 26 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

 

 

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