Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18126 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 3128-2017

sollevato dal Tribunale di Bolzano con ordinanza RG 4665/2016,

depositata il 16/01/2017 nel procedimento vertente tra:

M.R.I.;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO

PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA;

– intimato –

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del Sostituto

Procuratore Generale Pierfelice Prati che chiede che la Corte di

Cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Trento.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il tribunale di Venezia dichiarava la propria incompetenza per territorio, in favore del tribunale di Bolzano, in ordine al giudizio di impugnazione di un provvedimento di diniego del riconoscimento della protezione internazionale avanzata da M.R.I.;

secondo il tribunale l’istante era al momento residente presso la Caritas di (OMISSIS), circostanza che valeva a radicare la competenza del tribunale di Bolzano quale tribunale del distretto del capoluogo della corte d’appello;

il tribunale di Bolzano, dinanzi al quale il giudizio è stato riassunto, ha chiesto d’ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., evidenziando che la sezione di Bolzano della Corte d’appello di Trento non costituisce distretto autonomo: dunque non la sede di Bolzano, ma quella di Trento, avrebbe dovuto considerarsi determinativa della competenza territoriale;

le parti non hanno svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

in base al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, avverso la decisione della Commissione territoriale e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria;

in base al D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, appositamente richiamato nella disposizione suddetta, le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dal citato art. 35 sono regolate dal rito sommario di cognizione e la competenza spetta: (1) al tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato; (2) in caso di impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, al tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione; (3) nel caso di ricorrenti presenti in una struttura di accoglienza governativa o in una struttura del sistema di protezione di cui al D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, art. 1-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1990, n. 39, ovvero trattenuti in un centro di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14, al tribunale in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede la struttura ovvero il centro;

il Tribunale avente sede nel capoluogo del distretto di corte d’appello è, con riferimento al caso di specie, giustappunto il tribunale di Trento, giacchè quella di Bolzano è una mera sezione distaccata della corte d’appello trentina; e i rapporti tra sede distaccata e sede principale di una medesima corte d’appello si pongono in termini di ripartizione d’affari nell’ambito del medesimo ufficio giudizio, e non di competenza (cfr. Cass. n. 1814-05; conf., quanto al rapporto relativo alle sedi di primo grado, Cass. n. 19299-05 e Cass. n. 13200-11);

va quindi dichiarata la competenza territoriale del tribunale di Trento.

PQM

 

La Corte dichiara la competenza del tribunale di Trento.

Così deciso in Roma, su relazione del Cons. Dott. Terrusi (est.), il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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