Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18126 del 15/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 15/09/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 15/09/2016), n.18126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3113/2014 proposto da:

FONDAZIONE GESU’ E MARIA, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

TRIESTE 150, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO DE RENZIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO COLUCCI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

e contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1463/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 02/05/2013, R.G. N. 2568/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato STEFANO COLUCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Fondazione Gesù e Maria adiva il Tribunale di Avellino per sentir condannare il proprio dipendente M.F. alla restituzione dell’importo di Euro 22.333,55, debito derivante dalla riduzione dell’orario di lavoro da parte del M. rispetto a quello di assunzione con orario full time, a partire dal 2001 e sino al maggio 2006, allorquando venne licenziato anche a causa del lavoro svolto dal dipendente, nelle ore di ufficio, in favore di terzi, falsificando il libro paga e le dichiarazioni fiscali al fine di ricevere la retribuzione a tempo pieno piuttosto che a tempo parziale.

Si costituiva il lavoratore resistendo alla domanda e proponendo altresì domanda riconvenzionale per il pagamento di differenze retributive inerenti il suo effettivo livello di inquadramento.

Con sentenza del 7.1.09, il Tribunale rigettava la domanda principale e dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale per mancata richiesta di fissazione della nuova udienza ex art. 418 c.p.c..

Avverso tale sentenza proponeva appello la Fondazione; resisteva il M..

Con sentenza depositata il 2 maggio 2013, la Corte d’appello di Napoli rigettava il gravame, escludendo doversi procedere alla riunione della controversia con quella contraddistinta dal n.r.g. 1456/13 per diversità delle domande, e ritenendo non essere stata fornita alcuna sufficiente prova circa la dedotta unilaterale riduzione dell’orario di lavoro da parte del M., del resto ritenuta non chiaro neppure nel contratto di assunzione, e non provato lo svolgimento da parte del lavoratore di prestazioni in favore di terzi durante la prestazione lavorativa con la Fondazione.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso la Fondazione, affidato a due motivi.

Il M. è rimasto intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 276, 420 e 437 c.p.c., lamentando che dopo l’apertura della discussione il Collegio della Corte d’appello di Napoli risultava mutato, posto che dal verbale dell’udienza di discussione i componenti del Collegio risultavano il Presidente D.C., ed i consiglieri C. e D.R., mentre il dispositivo della sentenza risultava emesso dal seguente Collegio: Presidente D.C., D.G. e C., consiglieri.

Il motivo è fondato ed assorbe l’intero ricorso.

Risulta infatti dagli atti di causa che il collegio formato per l’udienza di discussione del 21 febbraio 2013 era costituito dai seguenti magistrati: Presidente D.C., consiglieri C. e D.R., mentre il dispositivo della sentenza, resa lo stesso 21 febbraio 2013, risultava emesso dal seguente Collegio: Presidente D.C., consiglieri D.G. e C..

Deve quindi rimarcarsi che: a) i collegi delle Corti di appello, dovendo procedere alla trattazione della causa in composizione collegiale anche in fase istruttoria, sono soggetti al principio dell’immutabilità del collegio, il quale, però, in quanto inteso unicamente ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa, trova applicazione dall’apertura della discussione fino alla deliberazione della decisione, con la conseguenza che non è configurabile alcuna nullità nei caso di mutamento della composizione del collegio nel corso dell’istruttoria (Cass. 15 maggio 2009, n. 11295; Cass. 18 agosto 2009, n. 18268);

b) ai sensi degli artt. 276, 420 e 437 c.p.c., il principio della immodificabilità del collegio giudicante trova applicazione anche nel rito del lavoro, ma solo dal momento in cui inizia la discussione vera e propria, sicchè solo la decisione della causa da parte di un collegio diverso da quello che ha assistito alla discussione può dare luogo a nullità della sentenza, non rilevando, invece, una diversa composizione del collegio che abbia assistito a precedenti udienze di trattazione (Cass. 10 agosto 2006, n. 18156; Cass. 12 maggio 2005, n. 9968; Cass. 7 luglio 2004, n. 12154; Cass. 23 giugno 2000, n. 8588; Cass. 1 luglio 1999, n. 6797);

c) in particolare, il principio di immutabilità del giudice di cui all’art. 276 c.p.c., secondo il quale alla decisione della causa possono partecipare solo i giudici che hanno assistito alla discussione, non si estende alle udienze svolte in precedenza, di mero rinvio o, nel giudizio di appello, di decisione sull’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata (Cass. 18 giugno 2010, n. 14781; Cass. 2 novembre 1998, n. 10947). Ne risulta, in sintesi, che il principio di immodificabilità del collegio della Corte d’appello giudicante trova attuazione, nel rito del lavoro, solo dal momento dell’inizio della discussione, va valutato solo in rapporto alla decisione che segue la discussione stessa (Cass. 5 marzo 2003, n. 3258) e ove risulti che non sia stato rispettato determina la nullità insanabile della sentenza, ai sensi dell’art. 158 c.p.c. (Cass. 1 luglio 1999, n. 6797 cit.).

Nella specie risulta, quindi, per tabulas, che il Collegio che ha deciso la controversia ed ha emesso il dispositivo è diverso da quello avanti al quale la causa è stata discussa. Ciò determina la violazione del principio della immutabilità del collegio, volto, come si è detto, ad assicurare che i giudici che pronunciano la sentenza siano gli stessi che hanno assistito alla discussione della causa, onde evitare che la sentenza risulti deliberata da soggetti rimasti estranei alla trattazione della causa.

Ne consegue che in accoglimento del primo motivo del ricorso principale la sentenza impugnata deve ritenersi affetta da nullità assoluta e insanabile ai sensi dell’art. 158 c.p.c., in conformità con la costante giurisprudenza di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità (vedi, per tutte: Cass. n.6857/12; Cass. 1 luglio 1999, n. 6797; Cass. 22 febbraio 1999, n. 1473; Cass. 26 luglio 2004, n. 13998).

2.- All’accoglimento del primo motivo consegue l’assorbimento del secondo (con cui la società lamenta la violazione degli artt. 2721 e c.c., in ordine alla sussistenza ed alla valutazione delle prove).

3.- La sentenza impugnata deve dunque cassarsi con rinvio al giudice in dispositivo indicato, il quale provvederà anche in ordine alle spese, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2016

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