Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18126 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 05/07/2019), n.18126

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13951-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to ope legis in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Curatore p.t., rapp. e dif., in virtù di procura

speciale in calce al controricorso, dall’Avv. GIUSEPPE MARINO,

unitamente al quale è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA OSLAVIA, n.

30, presso lo studio dell’Avv. FABRIZIO GIZZI;

– controricorrente/ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 60/1/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 26/04/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2019 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI.

Fatto

RILEVATO

che (OMISSIS) S.P.A. (d’ora in avanti, breviter, “(OMISSIS)”) impugnò l’avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005 ai fini I.V.A., I.R.P.E.G. ed I.R.A.P, emesso dall’AGENZIA DELLE ENTRATE per operazioni soggettivamente inesistenti relative all’acquisto, nonchè alla vendita nell’ambito di operazioni intracomunitarie, di prodotti informatici da una pluralità di società cartiere, contestando l’indebita detrazione I.V.A.;

che la C.T.P. di Milano accolse il ricorso con sentenza 319/05/2010, depositata il 15.7.2010, confermata, in sede di gravame, dalla C.T.R. della Lombardia con sentenza n. 60/1/2012, depositata il 26.4.2012: in particolare, i giudici di appello ritennero mancante la prova del carattere soggettivamente fittizio delle operazioni contestate alla (OMISSIS) e sottese all’avviso impugnato;

che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo;

si è costituita ed ha resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale affidato a due motivi (il primo dei quali scomposto in “sottomotivi”), il FALLIMENTO (OMISSIS).

Diritto

CONSIDERATO

che, all’esito dell’udienza camerale del 20.3.2018 e, in specie, con atto depositato il 19.6.2018, sottoscritto in calce, per adesione, dall’AGENZIA DELLE ENTRATE, la contribuente ha chiesto disporsi la rimessione della causa sul ruolo, al fine di abbandonare il giudizio tributario;

che a seguito di tale richiesta congiunta, con ordinanza depositata il 4.7.2018 questa Corte, dando atto di quanto precede, ha disposto il rinvio a nuovo ruolo, per consentire il perfezionamento degli adempimenti connaturati a detta istanza;

Rilevato che, con istanza successivamente depositata il 13.9.2018, sottoscritta in calce, per adesione, dall’AGENZIA DELLE ENTRATE, la contribuente ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, depositando altresì: 1) copia dell’informativa al G.D. (da questi vistata) in ordine alla chiesta estinzione del presente giudizio; 2) delibera di approvazione del Comitato dei Creditori; 3) decreto di omologa del concordato fallimentare del (OMISSIS) del Tribunale di Milano; che preliminarmente va osservato come alcun dubbio possa sorgere quanto all’ammissibilità del deposito delle predette istanze e correlata documentazione, giacchè l’art. 372 c.p.c., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare l’acquiescenza del ricorrente alla sentenza impugnata per comportamenti anteriori all’impugnazione, ovvero la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l’interesse alla pronuncia sul ricorso (e, nella specie, sul controricorso) purchè riconosciuti ed ammessi da tutti i contendenti (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 1, 26.2.2018, n. 4516, Rv. 648249-01 e Cass., Sez. 1, 18.10.2018, n. 26299, Rv. 651303-01);

che, ciò doverosamente premesso, l’istanza congiunta delle parti è fondata sulla omologazione del concordato fallimentare nel fallimento del controricorrente, omologazione intervenuta con decreto del Tribunale di Milano in data (OMISSIS): in particolare, la proposta di concordato fallimentare, approvata dai creditori ed omologata dal tribunale, prevede espressamente “l’abbandono dei giudizi tributari pendenti”, come risulta dal decreto di omologazione del (OMISSIS), in atti;

che il deposito dell’istanza congiunta dei difensori delle parti, nella quale si rappresenta l’intervenuta cessazione della materia del contendere, in ragione dell’intervenuta omologazione del concordato fallimentare L. Fall., ex art. 129,impone a questa Corte di prendere atto che la materia ad essa devoluta non necessita più di essere regolata con una decisione che debba esaminare i ricorsi (principale ed incidentale) ed i loro motivi, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione del venir meno dell’interesse delle parti alla definizione della lite nel merito;

Ritenuto che in tal caso, nel quale la cessazione della materia del contendere consegue alla omologazione del concordato fallimentare, non può tuttavia farsi applicazione del principio recentemente affermato da Cass., Sez. U., 11.4.2018, n. 8980, Rv. 650327-01, in tema di cessazione della materia del contendere conseguente ad accordo negoziale, per un duplice ordine di ragioni: (a) in primo luogo, la natura pubblicistica del decreto di omologa fa sì che l’avvenuta composizione della controversia non deriva dal venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, ma per effetto della omologazione giudiziale dell’approvazione della proposta di concordato fallimentare, ossia previa verifica da parte dell’autorità giudiziaria delle condizioni di legge per l’omologazione (L. Fall., art. 129, comma 4, e salve le opposizioni L. Fall., ex art. 129, comma 5); (b) in secondo luogo, la proposta di concordato fallimentare prevede (come in questo caso) la partecipazione di un assuntore in veste di esecutore del concordato fallimentare, assuntore che rimane terzo rispetto alla lite pendente (Cass., Sez. 3, 30.11.2010, n. 24263, Rv. 614913-01), salvo che la proposta preveda il suo subingresso nelle singole posizioni debitorie facenti capo al fallito e alla massa con contestuale liberazione del debitore originario (Cass., Sez. 1, 8.8.2013, n. 18967, Rv. 627576-01), in costanza della quale l’assuntore succede a titolo particolare nei diritti controversi o, al più, gli si affianca in qualità di garante e coobbligato (Cass., Sez. 1, 2.12.2003, n. 18382, Rv. 56860301); sicchè l’assuntore, soggetto attraverso il quale si attua l’accordo tra le parti processuali, rimane terzo rispetto all’accordo ovvero, ancorchè assuma astrattamente il ruolo di successore a titolo particolare, non può comunque intervenire nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. 1, 23.3.2016, n. 5759, Rv. 639273-01), salvo che non sia costituito il dante causa (Cass., Sez. 5, 27.12.2018, n. 33444, Rv. 652035-01);

che nel caso di specie, pertanto, per effetto dell’estinzione del presente giudizio in conseguenza della cessazione della materia del contendere, deve espressamente disporsi la rimozione della sentenza emessa, oramai non più attuale – perchè inidonea a regolare il rapporto fra le parti – la quale va cassata senza rinvio (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6-5, 18.4.2017, n. 9753, Rv. 643803-01 e, funditus, Cass., Sez. 5, 23.9.2011, n. 19533, Rv. 619044-01);

Rilevato che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, le parti hanno altresì concordemente concluso per la loro integrale compensazione;

che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, si deve dare atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis; invero il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 21 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, è applicabile qualora il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma dell’efficacia della statuizione impugnata, cioè con il rigetto dell’impugnazione nel merito, ovvero con la dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, mentre in questo caso l’adottanda declaratoria della cessazione della materia del contendere, pur determinando la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio, accerta, come s’è veduto, la rimozione della sentenza impugnata in forza di un intervenuto accordo fra le parti (Cass., Sez. U, 11.4.2018, n. 8980, Rv. 650327-01, cit.).

P.Q.M.

La Corte, dichiara l’estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere; cassa senza rinvio la sentenza impugnata; dichiara compensate le spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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