Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18125 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. II, 31/08/2020, (ud. 09/01/2020, dep. 31/08/2020), n.18125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARRATO Aldo – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5006/2016 proposto da:

C.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIMA 7

INTERNO 7, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE IANNUCCILLI, che

la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione e rappresentato e difeso dagli avvocati GIORGIO

DI MAJO, ed OSVALDO BELLOCCHIO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2620/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 10/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

09/01/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate da entrambe le parti.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. C.A.M. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere R.A. affinchè fosse pronunciata la sentenza costitutiva del trasferimento della proprietà dell’appartamento del convenuto, dandosi atto del già avvenuto pagamento integrale del prezzo, ovvero condizionandosi il trasferimento al saldo del corrispettivo.

Deduceva che in data 18/11/2000 aveva concluso un preliminare di compravendita del bene immobile meglio indicato in citazione, che prevedeva il prezzo di Lire 87.500.000, di cui Lire 43.750.000 versati all’atto della conclusione del preliminare.

Aggiungeva che, a seguito di accordi verbali, il termine per il rogito era stato differito al 31/3/2001 e che, a tal fine, il promittente venditore aveva richiesto l’emissione di un assegno di importo superiore al residuo prezzo dovuto, con la prestazione di garanzia fideiussoria ad opera di una società. Inoltre sempre in maniera verbale era stato concesso alla promissaria acquirente di immettersi nel possesso anticipato del bene al fine di eseguire alcuni lavori che erano poi effettivamente stati eseguiti per un costo di Lire 35.000.000.

Deduceva altresì, l’attrice che inopinatamente il convenuto l’aveva diffidata ad adempiere al versamento del saldo del prezzo ed a procedere alla stipula del rogito in data 4/4/2001 assegnandole l’esiguo termine di tre giorni, sicchè a tale diffida la C. aveva risposto controdiffidando il R. a predisporre quanto necessario alla vendita, intraprendendo poi l’azione ex art. 2932 c.c., una volta decorso il termine di cui alla controdiffida.

Il Tribunale adito, nella resistenza del convenuto, che in via riconvenzionale chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto, accoglieva la domanda dell’attrice, e trasferiva la proprietà del bene condizionatamente al pagamento del saldo. Avverso tale sentenza proponeva appello R.A., e nella resistenza dell’appellata, la Corte d’Appello di Napoli con la sentenza n. 2620 del 10 giugno 2015, in accoglimento del gravame, rigettava la domanda attorea, dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento della promissaria acquirente, con la conseguente condanna al rilascio del bene in favore del convenuto, del quale però, rigettava la domanda di risarcimento danni.

Una volta ammessa in astratto la conclusione di accordi verbali per la modifica del termine per il rogito ovvero per la consegna anticipata del bene, rilevava che però tali accordi, invocati dall’attrice, non erano stati in alcun modo provati, essendo la parte interessata decaduta dalla prova testimoniale e non potendosi esaminare l’atto di fideiussione che il Tribunale aveva ritenuto tardivamente prodotto, senza che sul punto fosse stato spiegato appello incidentale.

Nè aveva rilevanza la fotocopia di una matrice di un assegno che la C. assumeva essere stato dato in garanzia al promittente venditore.

Inoltre non poteva invocarsi la non contestazione sulle circostanze addotte dall’attrice in quanto in comparsa di risposta il R. aveva contestato sia la proroga del termine, che l’avvenuto pagamento del prezzo, ribadendo poi in sede di interrogatorio formale che le chiavi dell’appartamento erano state consegnate all’attrice al solo fine di eseguire alcuni lavori, laddove invece la stessa si era immessa nel godimento dell’immobile, permanendovi ancora alla data della decisione di appello, come peraltro confermato dai testi di parte appellante. Per l’effetto, doveva reputarsi che l’appellata fosse gravemente inadempiente non avendo proceduto all’indicazione del notaio rogante, alla fissazione della data del rogito ed al saldo del prezzo nel termine concordato, e neanche in quello asseritamente prorogato, avendo poi occupato stabilmente il bene, in contrasto con la limitazione che il promittente venditore aveva posto alla fruizione delle chiavi di accesso.

Trattavasi di inadempimento grave che legittimava l’accoglimento della domanda di risoluzione, non potendosi per converso addebitare alcun inadempimento al R., atteso che in base al contratto era la parte promissaria acquirente ad essere tenuta ad individuare il notaio dinanzi al quale convocare il venditore, il quale solo dinanzi al notaio avrebbe dovuto consegnare i documenti necessari per la stipula.

Invece, era infondata la domanda di risarcimento danni da illegittima occupazione del bene, in quanto sfornita di prova, nemmeno potendosi ordinare, in assenza di domanda sul punto, la restituzione in favore dell’attrice della somma versata a titolo di anticipo.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso C.A.M. sulla base di due motivi.

R.A. ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1455 e 1457 c.c., nonchè dell’art. 2727 c.c..

Deduce la ricorrente che la previsione del termine del 18/01/2001 per la stipula del definitivo non equivaleva alla fissazione di un termine essenziale, sicchè si palesa erronea la decisione impugnata che ha tratto dal superamento di tale termine la conseguenza della risoluzione del contratto per inadempimento dell’attrice.

Peraltro non si riscontra la gravità dell’inadempimento addebitatole, atteso che aveva già versato la metà del prezzo ed offerto in garanzia un assegno di importo tale da soddisfare il residuo credito della controparte.

Inoltre, all’esito della consegna delle chiavi, aveva eseguito sul bene lavori di rilevante importo, essendo invece frutto di una scelta del tutto inopinata la decisione del R. di diffidarla ad adempiere.

I dati emersi dal processo avrebbero invece dovuto indurre il giudice di merito a convincersi dell’esistenza di un interesse del controricorrente alla conclusione del definitivo anche in epoca successiva alla scadenza del termine fissato nel contratto.

Il secondo motivo denuncia invece la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. e delle norme in tema di onere della prova in materia di risoluzione per inadempimento, nel caso in cui la domanda si contrapponga a quella di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c..

Sempre alla luce delle emergenze probatorie, doveva escludersi che la condotta della ricorrente potesse configurare un grave inadempimento, essendo peraltro onere del R. quello di provare l’inadempimento della promissaria acquirente. Non poteva poi trascurarsi la circostanza che fosse stata fatta offerta di adempiere prima dell’introduzione del giudizio, come peraltro comprovato anche dalla successiva proposizione della domanda di esecuzione in forma specifica.

3. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

In effetti, come si ricava in maniera univoca dalla lettura della motivazione del giudice di appello, la risoluzione del contratto non è stata pronunciata per il riscontro dell’ipotesi di risoluzione di diritto di cui all’art. 1457 c.c., ma in conseguenza della verifica delle condizioni per la pronuncia della risoluzione per inadempimento della ricorrente ex art. 1453 c.c., una volta ravvisata la gravità del suo inadempimento.

Appaiono,quindi,del tutto prive di corrispondenza con l’effettivo contenuto della decisione impugnata le critiche che denunciano la violazione della previsione di cui all’art. 1457 c.c., posto che la Corte di merito non ha ritenuto che il termine fissato in contratto avesse carattere essenziale, ma ha riscontrato la gravità dell’inadempimento, idoneo a determinare la risoluzione del contratto sulla base di una pluralità di elementi che, complessivamente valutati, inducevano a ritenere configurati i requisiti posti dalle norme citate in tema di ordinaria azione di risoluzione per inadempimento.

In tal senso rileva la circostanza che la sentenza, pur non ritenendo provata la proroga consensuale del termine previsto in contratto per la stipula del definitivo, ha tuttavia ritenuto che il decorso di oltre tre mesi dal termine de quo, sebbene non potesse legittimare gli effetti imposti dall’art. 1457 c.c., fosse sintomatico di un’inerzia colpevole della promissaria acquirente, che era invece obbligata ad attivarsi per assicurare la stipula dell’atto definitivo, individuando il notaio incaricato previa fissazione della relativa data.

Ancora, la Corte ha ritenuto che non fosse stata fornita la prova circa l’effettiva proroga del termine concordata tra le parti, ma ha tuttavia valutato la gravità dell’inadempimento della ricorrente anche avuto riguardo alla data che la stessa ricorrente indicava come corrispondente a quella prorogata, così come del pari ha ritenuto che non fosse stata fornita la dimostrazione dell’effettiva consegna, a titolo di garanzia, di un assegno di importo corrispondente al saldo del prezzo ancora dovuto.

La decisione impugnata, lungi dal fare affidamento sulla regola di giudizio di cui all’art. 2697 c.c., tenuto conto delle obbligazioni che gravavano reciprocamente sulle parti a seguito della stipula del preliminare, ha ritenuto che la ricorrente non avesse adempiuto le stesse, e ciò sia in relazione al versamento del saldo del prezzo, sia in relazione alla mancata tempestiva attivazione per l’individuazione del notaio incaricato del rogito,inadempimento aggravato altresì dal fatto che, in violazione degli accordi dei quali il R. aveva fornito prova a mezzo testi, la promissaria acquirente, venuta in possesso delle chiavi al limitato fine di eseguire alcuni lavori, si era immessa nel godimento del bene in maniera stabile.

In realtà, oltre a non trovare riscontro nell’effettivo tenore delle censure mosse la dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., l’intero impianto argomentativo della ricorrente si risolve in una sollecitazione alla rivalutazione dei fatti di causa, e peraltro in massima parte assumendo come dimostrati elementi fattuali che la sentenza, nell’esercizio del potere di accertamento del fatto riservato al giudice di merito, ha escluso fossero riscontrabili (proroga del termine, versamento di un assegno a saldo del corrispettivo pattuito).

Ne discende, alla luce di tali considerazioni l’evidente infondatezza dei motivi, e ciò in ragione del costante principio affermato da questa Corte per cui (cfr. Cass. n. 6401/2015) in materia di responsabilità contrattuale, la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell’art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito, risultando insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (conf. Cass. n. 14974/2006).

Va poi ricordato che (cfr. Cass. n. 13627/2017) nei contratti con prestazioni corrispettive, in caso di denuncia di inadempienze reciproche (nella fattispecie avvenuta da parte della ricorrente, non già allo scopo di chiedere la risoluzione del contratto, ma, in vista dell’emanazione della sentenza costitutiva del trasferimento della proprietà del bene, al fine di respingere le contrarie deduzioni del promittente venditore), è necessario comparare il comportamento di ambo le parti per stabilire quale di esse, con riferimento ai rispettivi interessi ed all’oggettiva entità degli inadempimenti, si sia resa responsabile delle trasgressioni maggiormente rilevanti ed abbia causato il comportamento della controparte, nonchè della conseguente alterazione del sinallagma, così che essendo tale accertamento, fondato sulla valutazione dei fatti e delle prove, rientra nei poteri del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato (conf. ex multis Cass. n. 13827/2019, che appunto ha affermato che, qualora l’inadempimento di una delle parti sia valutato come prevalente, deve considerarsi legittimo il rifiuto dell’altra di adempiere alla propria obbligazione, conclusione questa che, rapportata al caso in esame, conferma l’incensurabilità della decisione impugnata che, a fronte del riscontro in fatto della prevalenza dell’inadempimento della ricorrente, ha ritenuto giustificata la domanda di risoluzione,

con il conseguente rigetto della domanda di esecuzione in forma specifica).

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

5. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 4.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara che ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 9 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA