Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18125 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 24/06/2021), n.18125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27443-2017 proposto da:

GLOBE SERVICE SRL UNIPERSONALE, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA GIOVANNI ANTONELLI 4, presso lo studio dell’avvocato ISABELLA

MARIA RITA NICASSIO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO

D’AGOSTINO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TARANTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PONTEFICI, 3, presso lo studio dell’avvocato VALENTINO CAPECE

MINUTOLO DEL SASSO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELA

MARIA BUCCOLIERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1185/2017 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ.

DIST. di TARANTO, depositata il 06/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

 

Fatto

RITENUTO

che:

Globe Service s.r.l. unipersonale ha impugnato, davanti alla Commissione tributaria provinciale di Taranto, l’avviso di pagamento, notificata da Soget s.p.a., con cui era stato richiesto il pagamento di Euro 4.004,88 a titolo di Tarsu, sanzioni ed interessi, con riferimento all’anno 2009, contestando la tariffa prevista dal Regolamento comunale per le strutture alberghiere e chiedendone la disapplicazione.

L’adita Commissione tributaria ha respinto il ricorso della contribuente con decisione confermata dalla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale, con la sentenza n. 1185/17, depositata il 6/4/2017, osservava che i rapporti tra le tariffe di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 2, non vanno riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria di immobili, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, per cui non v’è l’obbligo di una specifica motivazione al riguardo, stante il potre discrezionale esercitato dall’ente impositore, e che la contribuente neppure ha dimostrato, ai fini della riduzione della tariffa applicata, una produzione di rifiuti in misura paria a quella normale di una civile abitazione.

La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati con memoria, cui il Comune di Taranto resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 65, 68 e 69, e L. 212 del 2000, art. 7, omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, per avere la CTR erroneamente affermato la legittimità del Regolamento del Comune di Taranto che non accomuna, dal punto di vista tariffario, i locali ad uso alberghiero e quelli ad uso abitativo, atteso che mentre la maggiore produzione di rifiuti appare incontestabile nel caso di alberghi dotati anche di sala ristorante, cucine, lavanderia e magazzini, non lo è affatto nel caso di alberghi senza ristorante, e ciò nonostante la disposizione applicata fissa per “abitazioni, box auto e cantine”, la tariffa di Euro 2,72, e per gli “alberghi senza ristorante” quella di Euro 10,14 che, quindi non tiene conto del tipo di uso dell’immobile tassato.

Con il secondo motivo si lamenta nullità della sentenza impugnata per error in procedendo, in relazione, e violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di pronunciare sulla domandata disapplicazione del Regolamento, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, perchè in parte qua illegittimo.

Le doglianze sono infondate.

La giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato che, in tema di Tarsu, è legittima la delibera comunale che preveda una tariffa per la categoria degli esercizi alberghieri notevolmente superiore a quella applicata alle civili abitazioni, in quanto costituisce un dato di comune esperienza la maggiore capacità produttiva di rifiuti propria di tali esercizi (Cass. n. 8308 del 2018).

In particolare, si è rilevato che questa maggiore capacità contributiva sarebbe stata confermata da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia ed assunta quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. n. 22 del 1997, in ragione di una stima tipologica media e nell’ottica di una tassazione finalizzata alla copertura dei costi del servizio di raccolta dei rifiuti in un determinato territorio comunale, senza che avesse di per sè rilievo il carattere stagionale dell’attività, il quale poteva dare luogo all’applicazione di speciali riduzioni d’imposta, rimesse alla discrezionalità, meramente tecnica e non politica, dell’ente impositore.

La Corte ha precisato che i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 69, comma 2, fra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica (Cass. n. 20966 del 2019, Cass. n. 22525 del 2017, Cass. n. 11959 del 2016, Cass. n. 12859 del 2012, Cass. n. 15861 del 2011, Cass. n. 11655 del 2009).

Il contribuente, come ritenuto dal giudice di appello, mantiene la possibilità di dimostrare i requisiti dell’esenzione e della riduzione di imposta in ragione della effettiva destinazione delle superfici e della loro assente o minore generazione di rifiuti, in modo tale da accertare in concreto la capacità contributiva delle strutture ed evitare disparità di trattamento fra le categorie.

Al riguardo, è stata esclusa la fondatezza della eccezione di illegittimità costituzionale proposta dal controricorrente per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., proprio perchè, da un lato, la distinzione fra strutture alberghiere ed alloggi abitativi è fondata su nozioni di comune esperienza e sulla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio con riguardo alla suddetta classificazione economica, che escludono l’identità o similarità delle rispettive situazioni, dall’altro, perchè è sempre possibile adeguare l’astratta capacità contributiva del singolo alla realtà fattuale.

La Commissione tributaria regionale della Puglia ha correttamente escluso la mancanza di motivazione della scelta del Comune di Taranto di differenziare le tariffe, atto che, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire, in tema di Tarsu, non è configurabile alcun obbligo di motivazione della delibera comunale di determinazione della tariffa di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 65, poichè la stessa, al pari di qualsiasi atto amministrativo a contenuto generale o collettivo, si rivolge ad una pluralità indistinta, anche se determinabile ex post di destinatari, occupanti o detentori, attuali o futuri, di locali ed aree tassabili (Cass. n. 937 del 2019, Cass. n. 936 del 2019, Cass. n. 16165 del 2018, Cass. n. 7044 del 2014).

Non v’è spazio, quindi, per l’esercizio, da parte del giudice tributario, nell’ambito della cognizione dei motivi di impugnazione avverso l’atto impositivo, del potere-dovere di disapplicare, anche d’ufficio, la delibera comunale presupposta, in quanto illegittima, come previsto in via generale dalla L. n. 2248 del 1865, art. 5, e nella specie dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 5, (Cass. n. 1952 del 2019 e Cass. n. 9631 del 2012).

Segue la condanna alle spese del giudizio di legittimità che sono liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.400,00 per compensi professionali ed Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

 

 

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