Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18125 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2019, (ud. 05/02/2019, dep. 05/07/2019), n.18125

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 13219/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRAT, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

Contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore

p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al

controricorso, dall’Avv. Prof. GIUSEPPE MARINO, unitamente al quale

è elett.te dom.to in ROMA, alla VIA OSLAVIA, n. 30, presso lo

studio dell’Avv. FABRIZIO GIZZI;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia n. 5066/44/14 depositata il 24/11/2015, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

5/2/2019 dal consigliere Roberto Succio.

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha confermato la pronuncia di prime cure, con ciò confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento impugnato per IVA 2008;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per Cassazione l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; la società contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con istanza successivamente del 13.9.2018, sottoscritta in calce, per adesione, dall’AGENZIA DELLE ENTRATE, la contribuente ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, depositando altresì: 1) copia dell’informativa al G.D. (da questi vistata) in ordine alla chiesta estinzione del presente giudizio; 2) delibera di approvazione del Comitato dei Creditori; 3) decreto di omologa del concordato fallimentare del (OMISSIS) del Tribunale di Milano;

– che preliminarmente va osservato come alcun dubbio possa sorgere quanto all’ammissibilità del deposito delle predette istanze e correlata documentazione, avendo la giurisprudenza di legittimità chiarito che l’art. 372 c.p.c., in tema di deposito di documenti nuovi in sede di legittimità, nonostante il testuale riferimento alla sola inammissibilità del ricorso, consente la produzione di ogni documento incidente sulla proponibilità, procedibilità e proseguibilità del ricorso medesimo, inclusi quelli diretti ad evidenziare l’acquiescenza del ricorrente alla sentenza impugnata per comportamenti anteriori all’impugnazione, ovvero la cessazione della materia del contendere per fatti sopravvenuti che elidano l’interesse alla pronuncia sul ricorso purchè riconosciuti ed ammessi da tutti i contendenti (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 1, 26.2.2018, n. 4516, Rv. 648249-01 e Cass., Sez. 1, 18.10.2018, n. 26299, Rv. 651303-01);

– che, ciò doverosa mente premesso, il deposito dell’istanza congiunta dei difensori delle parti, nella quale si rappresenta l’intervenuta cessazione della materia del contendere, in ragione dell’intervenuta omologazione del concordato fallimentare L. Fall., ex art. 129, impone a questa Corte di prendere atto che la materia ad essa devoluta non necessita più di essere regolata con una decisione che debba esaminare i ricorsi (principale ed incidentale) ed i loro motivi, essendo venuto meno il bisogno di tutela giurisdizionale in ragione della composizione, in via stragiudiziale, della lite;

– che in tal caso, nel quale la cessazione della materia del contendere consegue alla omologazione del concordato fallimentare, non può farsi applicazione del principio affermato da Cass., Sez. U., 11 aprile 2018, n. 8980 in tema di cessazione della materia del contendere conseguente ad accordo negoziale – secondo cui la cessazione della materia del contendere in sede di giudizio di legittimità comporta il venir meno della sentenza impugnata – per un duplice ordine di ragioni, che di seguito si illustrano;

in primo luogo, la natura pubblicistica del decreto di omologa fa sì che l’avvenuta composizione della controversia non deriva dal venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, ma per effetto della omologazione giudiziale dell’approvazione della proposta di concordato fallimentare, ossia previa verifica da parte dell’autorità giudiziaria delle condizioni di legge per l’omologazione (L. Fall., art. 129, comma 4, e salve le opposizioni L. Fall., ex art. 129, comma 5);

in secondo luogo, la proposta di concordato fallimentare prevede (come in questo caso) la partecipazione di un assuntore in veste di esecutore del concordato fallimentare, assuntore che rimane terzo rispetto alla lite pendente (Cass., Sez. III, 30 novembre 2010, n. 24263), salvo che la proposta preveda il suo subingresso nelle singole posizioni debitorie facenti capo al fallito e alla massa con contestuale liberazione del debitore originario (Cass., Sez. I, 8 agosto 2013, n. 18967), in costanza della quale l’assuntore succede a titolo particolare nei diritti controversi o, al più, gli si affianca in qualità di garante e coobbligato (Cass., Sez. I, 2 dicembre 2003, n. 18382); sicchè l’assuntore, soggetto attraverso il quale si attua l’accordo tra le parti processuali, rimane terzo rispetto all’accordo ovvero, ancorchè assuma astrattamente il ruolo di successore a titolo particolare, non può comunque intervenire nel giudizio di legittimità (Cass., Sez. I, 23 marzo 2016, n. 5759), salvo che non sia costituito il dante causa (Cass., Sez. V, 27 dicembre 2018, n. 33444);

– che, pertanto, per effetto della cessazione della materia del contendere in questo caso deve espressamente disporsi la rimozione della sentenza emessa oramai non più attuale, perchè inidonea a regolare il rapporto fra le parti (Cass., Sez. VI, 18 aprile 2017, n. 9753, Cass., Sez. V, 23 settembre 2011, n. 19533);

– che, pertanto, va dichiarata la cassazione senza rinvio della decisione originariamente impugnata;

– che, quanto alle spese del giudizio di legittimità, le parti hanno altresì concordemente concluso per la loro integrale compensazione.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia contendere; cassa l’impugnata sentenza e compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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