Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18124 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18124

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17478/2016 proposto da:

N.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MACHIAVELLI

50, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA DI MAGGIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI RAGUSA;

– intimata –

avverso il decreto 732/16 del GIUDICE DI PACE di RAGUSA, depositato

il 30/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

il giudice di pace di Ragusa ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da N.T. avverso il decreto di espulsione adottato dal prefetto in data 23-1-2016, sostenendo che, a norma del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 3, la procura speciale al difensore avrebbe dovuto essere rilasciata avanti all’autorità consolare;

avverso l’ordinanza è proposto ricorso per cassazione in unico motivo, col quale si denunzia la violazione e falsa applicazione della norma evocata per avere il giudice di pace confuso la disciplina della procura rilasciata all’estero con la disciplina ordinaria della procura alle liti rilasciata dallo straniero presente in Italia;

il ricorrente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

nelle controversie aventi a oggetto l’impugnazione del decreto di espulsione, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero, e “può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana”;

in tal caso “l’autenticazione della sottoscrizione e l’inoltro all’autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza”;

la procura speciale al difensore “è rilasciata altresì dinanzi all’autorità consolare”;

è assolutamente ovvio che l’ipotesi del rilascio della procura speciale dinanzi all’autorità consolare riguarda sempre il caso del ricorrente che si trovi all’estero;

pertanto il ricorso si palesa manifestamente fondato, con conseguente necessità di cassare il provvedimento di merito; segue il rinvio della causa al giudice di pace di Ragusa, il quale provvederà a esaminare l’opposizione nel merito; il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al giudice di pace di Ragusa anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, su relazione del Cons. Dott. Terrusi (est.), il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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