Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18123 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. II, 31/08/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 31/08/2020), n.18123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18322/2016 proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.B. VICO 1,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO ROSSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, V.D.;

– intimati –

avverso l’ordinanza relativa al RG 9152/2014 del TRIBUNALE di PADOVA,

depositata il 04/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/12/2019 dal Presidente Segio Gorjan;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato Lorenzo Prosperi Mangili, difensore del ricorrente,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’avv. P.L. ebbe a rappresentare cliente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in sede di mediazione obbligatoria in dipendenza della natura della lite – questione locativa – da promuovere in sede giudiziaria.

Espletata negativamente la procedura di mediazione,tuttavia la lite non fu promossa poichè stragiudizialmente le parti ebbero a conciliare la vertenza e l’avv. P. chiese la liquidazione del compenso professionale secondo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato.

Il Giudice adito ebbe a rigettare l’istanza di liquidazione e l’avv. P. propose opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, ed il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale di Padova rigettò l’impugnazione, rilevando come la legge non consentiva la liquidazione dell’attività professionale svolta in ambito mediatorio e come non concorresse sospetto d’illegittimità costituzionale della norma.

L’avv. P. ha proposto ricorso per cassazione articolato su unico motivo con annessa istanza di rimessione della questione alla Corte costituzionale.

Il Ministero della Giustizia ed il cliente D. sono rimasti intimati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da P.L. s’appalesa infondato sicchè va rigettato.

Con l’unico mezzo d’impugnazione proposto il ricorrente denunzia violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e 75, in combinato disposto con D.Lgs. n. 28 del 2010, artt. 5, 8 e art. 17, comma 5 bis, nonchè artt. 3,24 Cost. e art. 111 Cost., comma 7, poichè il Giudice patavino ha escluso che concorra il diritto alla liquidazione del compenso per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato per la procedura di mediazione obbligatoria.

Rileva il ricorrente come interpretazione costituzionalmente orientata delle norme in tema di patrocinio a spese dello Stato debba portare al riconoscimento del diritto al compenso anche per l’espletamento della sola fase di mediazione, in quanto obbligatoria ai fini della successiva instaurazione del procedimento civile, stante la natura paragiurisdizionale di detta procedura.

La statuizione assunta dal Giudice patavino,secondo il ricorrente, si pone in contrasto con la disciplina Europea in tema, posto che attività professionale imposta dall’ordinamento processuale rimarrebbe priva di rimunerazione.

Inoltre l’avv. P. rileva come, se confermata l’argomentazione resa dal Tribunale, si configurerebbe situazione di sospetta illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 74 e 75 e delle correlate norme in tema di mediazione, posto che vi sarebbe violazione e del disposto costituzionale in tema di diritto di difesa e differenziazione ingiustificata con le controversie transfrontaliere.

La censura articolata sotto il profilo della violazione di legge non concorre posto che,espressamente, la norma D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 74, limita l’operatività del patrocinio a spese dello Stato all’ambito del procedimento sia penale che civile, eppertanto postula l’intervenuto avvio della lite giudiziale.

Detto limite non può esser superato dal Giudice con attività d’interpretazione posto che in tal modo verrebbe ad incidere sulla sfera afferente la gestione del pubblico denaro, specie con relazione alle disposizioni di spesa,materia riservata al Legislatore e presidiata da precisi dettami costituzionali – Cass. sez. 2 n. 24723/11, Cass. sez. 1 n. 15490/04, Cass. sez. L n. 17997/19 -.

Inoltre,come ricordato dal Giudice patavino, la disciplina portata nel D.Lgs. n. 28 del 2010, non già, ha omesso ogni considerazione alla questione del patrocinio a spese dello Stato, bensì quando l’ha ritenuto applicabile – art. 17, comma 5 bis – ne ha fatta espressa menzione, precisando inoltre che dal procedimento di mediazione non può conseguire oneri economici a carico dello Stato.

Dunque correttamente il Giudice patavino ha ritenuto non liquidabile compenso al difensore per la fase della mediazione, cui non è seguita la proposizione della lite – Cass. su n. 9529/13 – poichè non consentito dalla attuale disciplina legislativa in tema ed un tanto non superabile con l’attività d’interpretazione – come richiesto dal ricorrente – che in effetti sconfinerebbe nella produzione normativa.

Anche la prospettata questione di sospetta illegittimità costituzionale delle norme in tema di patrocinio a spese dello Stato e mediazione, in quanto non consentono la liquidazione di compenso al difensore anche per la fase di mediazione obbligatoria quando non consegua la lite giudiziale, appare manifestamente infondata.

Difatti l’argomento svolto dall’avv. P. per sostenere il sospetto d’illegittimità costituzionale si fonda su presupposto fattuale non esistente in quanto nella specie – come ricordato dallo stesso ricorrente – la procedura di mediazione obbligatoria svolta si concluse senza alcun accordo, sicchè doveva conseguire la lite.

Lite giudiziaria che non intervenne poichè le parti raggiunsero accordo stragiudiziale, sicchè la richiesta di compenso sarebbe correlata ad attività professionale stragiudiziale.

Dunque la proposta questione di costituzionalità nella specie non assume rilevanza posto che il Legislatore ha ritenuto di riconoscere il patrocinio a spese dello Stato in relazione all’attività nell’ambito del processo e, non anche, per l’attività stragiudiziale, rimessa esclusivamente alla volontà delle parti, relativamente alla quale non concorre il pur previsto limite generale della manifesta infondatezza delle ragioni sostenute.

Al rigetto del ricorso non segue statuizione circa le spese di questa giudizio di legittimità in difetto di costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla spese.

Così deciso in Roma, nella di Camera di consiglio, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

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