Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18123 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18123

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17234/2016 proposto da:

R.M.A.E., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURO TORTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza n. 794/2016 del GIUDICE DI PACE di PALERMO,

depositata il 21/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

R.M.A.E. ricorre per cassazione, in due motivi, avverso l’ordinanza con la quale il giudice di pace di Palermo ha rigettato il ricorso proposto ai sensi del T.U. n. 286 del 1998, art. 13, nei riguardi del decreto di espulsione emesso dal prefetto in data 26-5-2016;

l’amministrazione non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo, che denunzia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, nonchè il difetto di motivazione, a proposito della mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua madre del destinatario o in quella cd. veicolare, non tiene conto di quanto questa Corte ha chiarito circa l’omessa traduzione del decreto nella lingua nota all’interessato o in una delle lingue cosiddette veicolari indicate dall’art. 13 citato;

tale omessa traduzione infatti comporta la nullità del provvedimento di espulsione, salvo che lo straniero conosca la lingua italiana, e che di tale circostanza venga fornita la prova, anche in via presuntiva (v. Cass. n. 23216-05, Cass. n. 1755810);

nello specifico dall’ordinanza risulta che l’interessata aveva dichiarato, al momento della notificazione del decreto, giustappunto di conoscere la lingua italiana, e che tale dichiarazione era stata attestata nella relata di notificazione;

atteso il carattere fidefacente della relata, quanto all’effettività della dichiarazione, correttamente il giudice di pace ha escluso la violazione del diritto di difesa e, conseguentemente, la nullità del decreto per omessa traduzione;

la situazione è infatti analoga a quella già altre volte affrontata a mezzo del principio per cui, in tema di traduzione della copia del decreto di espulsione nella lingua conosciuta dall’interessato, a norma del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 7, l’esplicita attestazione, contenuta nel medesimo decreto, che lo straniero comprende e parla la lingua italiana si riferisce a due fatti certamente percepiti dal pubblico ufficiale e quindi avvenuti in sua presenza, per cui l’attestazione fa fede fino a querela di falso (v. Cass. n. 13114-11);

il secondo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza; si denunzia l’assenza delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, in virtù di un asserito imminente vincolo coniugale con cittadino italiano; ma dall’ordinanza non risulta che una eguale doglianza sia stata fatta valere dinanzi al giudice di pace impugnando il decreto prefettizio;

in conclusione, il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c..

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, su relazione del Cons. Dott. Terrusi (est.), il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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