Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18123 del 15/09/2016

Cassazione civile sez. lav., 15/09/2016, (ud. 12/05/2016, dep. 15/09/2016), n.18123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19036-2012 proposto da:

F.G., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di Cassazione,

rappresentato e difeso dall’Avvocato DIEGO ALLETTO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

D.C.D.E., C.F. (OMISSIS), D.C.F. C.F.

(OMISSIS), D.C.A.T. C.F. (OMISSIS), domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria della Corte di

Cassazione, rappresentati e difesi ELENA BRAMBILLA, giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

e contro

R.M.;

– intimata –

avverso la sentenza non definitiva n. 2465/2011 della CORTE D’APPELLO

di PALERMO, depositata il 28/12/2011 R.C.N. 1863/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’estinzione del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 21.6.2004 presso il Tribunale di Agrigento F.G., premesso di essere stato dipendente nel periodo dal 9 ottobre 1997 al 31 agosto 2003 della società ANGELO’S BAG snc di D.C.F. & C., esercente attività di confezioni, abbigliamento e pelletteria, con qualifica di operaio di livello 4^ e di essere rimasto creditore, all’esito del licenziamento, delle ultime retribuzioni – con decorrenza dal mese di giugno 2003 – delle competenze di fine rapporto (TFR ed indennità sostitutiva delle ferie e del preavviso) e di differenze sulle retribuzioni (anche per il lavoro straordinario), esponeva che la società datrice di lavoro aveva posto in essere, per sottrarsi all’adempimento delle sue obbligazioni, trasformazioni sociali (da snc in sas) e cessioni.

Chiedeva condannarsi la società società ANGELO’S BAG di R.M. & C. sas – nonchè in solido, con beneficio di escussione, gli ex soci collettivisti – D.C.F., D.C.A.T. e D.C.D.E. – nonchè la socia accomandataria – R.M. – al pagamento in suo favore della somma di Euro 64.366,53 oltre accessori. Chiedeva altresì la condanna di D.C.F. al pagamento della somma di Euro 20.660,37 oltre accessori, per averlo costretto a sottoscrivere prospetti di paga riportanti somme superiori a quelle effettivamente corrisposte.

Alla udienza del 27.4.2006 veniva dichiarata la interruzione del giudizio nei confronti della società convenuta per l’intervenuto fallimento; il giudizio veniva proseguito e deciso con sentenza – nr. 1126/07 – di accoglimento parziale della domanda e di condanna delle socie convenute al pagamento della somma complessiva di Euro 38.938,91 oltre accessori.

Avverso la sentenza proponevano appello D.C.F., D.C.A.T. e D.C.D.E.; F.G., costituendosi, proponeva appello incidentale sul punto della dichiarazione di interruzione del giudizio nei confronti della società ANGELO’S BAG di R.M. & C. sas, chiedendo disporsi anche la condanna della società fallita.

Al giudizio veniva riunito il giudizio di appello proposto dalle stesse parti appellanti avverso una diversa sentenza del Tribunale di Taranto – nr. 1127/07 – con la quale veniva definita la domanda di altro lavoratore, signor C.G., nei confronti delle stesse parti convenute.

Con sentenza dell’1.12/28.12.2011 (nr. 2465/2011) la Corte d’appello di Palermo emetteva sentenza non definitiva, con la quale dichiarava nulle le due sentenze impugnate e disponeva con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio.

La Corte territoriale evidenziava che a seguito del fallimento della società ANGELO’S BAG avrebbe dovuto essere interrotto anche il giudizio nei confronti delle società essendo la loro posizione inscindibile da quella della società fallita e non potendosi consentire al creditore di acquisire un titolo esecutivo per un importo maggiore di quello eventualmente riconosciutogli in sede di ammissione al passivo fallimentare.

Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso F.G., articolando due motivi.

Hanno resistito con controricorso D.C.F., D.C.A.T. e D.C.D.E..

R.M. è rimasta intimata.

In data 24 marzo 2016 F.G. ha notificato alle controricorrenti rinunzia al ricorso sottoscritta dalla parte stessa e dal difensore, avv. Diego Alletto; la rinunzia è stata accettata da D.C.F., D.C.A.T. e D.C.D.E. nonchè dal difensore, avv. Elena Brambilla, con accordo sulla compensazione delle spese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La fattispecie è disciplinata dall’art. 390 c.p.c. nella formulazione vigente, applicabile, ai sensi del D.L. n. 69 del 2013, art. 75, comma 2 ai giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione nei quali il decreto di fissazione dell’udienza o dell’adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso D.L. (L. 9 agosto 2013, n. 98, entrata in vigore il 21.8.2013).

A tenore della norma processuale citata la parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non sia cominciata la relazione alla udienza o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all’art. 380-ter. La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto. L’atto di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto.

Stante la ritualità dell’ atto di rinunzia e la espressa accettazione deve essere dichiarata la estinzione del giudizio.

Nulla per le spese, stante l’accordo delle parti.

PQM

La Corte dichiara estinto il processo. Nulla per le spese.

Cosi deciso in Roma, il 12 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2016

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