Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18122 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, (ud. 21/04/2021, dep. 24/06/2021), n.18122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25834-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ASD GS BARCON, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO AMATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 566/2015 della COMM. TRIB. REG. VENETO,

depositata il 24/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/04/2021 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Commissione Tributaria Regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate e confermava la decisione di primo grado che aveva accolto l’impugnazione di G.S. BARCON Associazione Sportiva Dilettantistica, ora A.S.D. G.S. BARCON, avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento, relativi all’anno 2007, per II.DD. e IVA.

L’Agenzia delle entrate propone ricorso affidato a due motivi e, successivamente, deposita istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la contribuente provveduto a presentare domanda di definizione agevolata della controversia ed a pagare il dovuto.

La contribuente, costituitasi con controricorso, ha depositato istanza di sospensione del processo ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 10, conv. in L. n. 136 del 2018.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 148 TUIR, e dell’art. 2697 c.c., nonchè. Con il secondo motivo, dell’art. 148 TUIR, e della L. n. 388 del 1991, art. 1, per avere la CTR invertito l’onere della prova a carico di chi invoca il regime di favor previsto per gli enti di tipo associativo che svolgono attività sportiva, escludendo il rilievo del mancato rispetto degli adempimenti formali cui è condizionata la fruizione del predetto regime.

La parte ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali, per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria, svendo la contribuente presentato domanda D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 2018, ed effettuato pagamento.

La istanza può essere accolta e, anche alla luce della documentazione versata in atti, va dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere.

Le spese devono essere compensate come previsto dal citato art. 6, comma 13 (Cass. 11 novembre 2019, n. 29015, Cass. n. 29016 del 2019, Cass. n. 29017 del 2019, Cass. n. 29019 del 2019, Cass. n. 29020 del 2019; Cass. 6 novembre 2019, n. 28560; Cass. 5 novembre 2019, n. 28438).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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