Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18122 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16178/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato TIZIANA PANE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE – C.F. (OMISSIS), in

persona dei Curatori Fallimentari, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA GIOVANNI PIERLUIGI DA PALESTRINA n. 19, presso lo studio

dell’avvocato STEFANO AMBROSINI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 706/2016 Cron. del TRIBUNALE di NAPOLI,

depositato il 30/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Equitalia Sud ricorre per cassazione avverso il decreto del tribunale di Napoli in data 30-5-2016 col quale è stata respinta l’opposizione al passivo del fallimento (OMISSIS) s.p.a. in relazione a crediti tributari documentati da estratti di ruolo;

il Tribunale ha ritenuto suscettibili di ammissione al passivo i soli crediti tributari e previdenziali portati da cartelle di pagamento previamente notificate alla fallita o al curatore;

la curatela ha replicato con controricorso e memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso, col quale Equitalia Sud denunzia innanzi tutto la violazione della L. Fall., art. 93,D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 18, è manifestamente fondato, essendosi il tribunale discostato dall’insegnamento di questa Corte secondo il quale l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo (e dunque del relativo estratto), senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (v. Cass. n. 6126-14, Cass. n. 23110-16); il secondo motivo è assorbito;

il provvedimento va cassato con rinvio al medesimo tribunale di Napoli, diversa sezione, per nuovo esame; il tribunale si uniformerà al principio esposto e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, su relazione del Cons. Dott. Terrusi (est.), il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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