Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18122 del 15/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 15/09/2016, (ud. 05/05/2016, dep. 15/09/2016), n.18122

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. VENUTI Pietro – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21284-2012 proposto da:

C.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRANCESCO

BASENGHI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

CREDITO EMILIANO S.P.A., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO

RIZZO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIGLIOLA

IOTTI, giusta delega in atti;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 717/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 08/06/2012 R.G.N. 348/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato RICCARDI RAFFAELE per delega verbale dell’Avvocato

BASENGHI FRANCESCO;

udito l’Avvocato IOTTI GIGLIOLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 717/2011, depositata l’8 giugno 2012, la Corte di appello di Bologna respingeva il gravame di C.M. nei confronti della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia che, in accoglimento del ricorso del Credito Emiliano S.p.A., e ritenuta la legittimità del patto di prolungamento (a dodici mesi) del periodo di preavviso, nel caso di cessazione del rapporto per dimissioni, aveva condannato il lavoratore al pagamento della somma corrispondente agli undici mesi non lavorati.

La Corte rilevava, in primo luogo, che la contrattazione collettiva (CCNL del credito) attribuiva alle parti individuali la facoltà di concordare un termine di preavviso diverso e maggiore rispetto a quello (di un mese) stabilito in sede nazionale; escludeva, quindi, la possibilità di applicare nella specie la norma di cui all’art. 2077 c.c., comma 2 sul rilievo che il prolungamento del periodo di preavviso era stato individuato dalle parti quale corrispettivo di un avanzamento di livello e del riconoscimento di un assegno ad personam di allora Euro 300.000 lorde al mese per tredici mensilità, migliore di quello previsto dal CCNL; escludeva altresì che potesse configurarsi un contrasto con l’art. 2118 c.c., rinviando tale norma alla contrattazione collettiva per la determinazione del termine di preavviso e, attraverso di essa, all’autonomia individuale, nè una rinuncia di fatto del dipendente a dimettersi, tenuto conto dei benefici previsti a suo vantaggio. Non era neppure ipotizzabile, ad avviso della Corte, un negozio in frode alla legge, il quale postula la violazione sostanziale di una norma imperativa, peraltro insussistente nella specie in presenza della c.d. disponibilità del preavviso; nè l’inefficacia del patto per assenza della doppia sottoscrizione, posto che l’accordo non costituiva il frutto di una pura e semplice adesione ma l’esito di trattative interpersonali; nè infine contrarietà con quanto previsto dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella L. 18 marzo 1926, n. 562, potendo tale normativa trovare applicazione al rapporto di lavoro soltanto in forza del richiamo operato dall’art. 98 disp. att. c.c. e peraltro esistendo una specifica disposizione della contrattazione collettiva in tema di periodo di preavviso.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il C. con otto motivi, assistiti da memoria; il Credito Emiliano è rimasto intimato.

Risulta depositata procura speciale di quest’ultimo agli avvocati Gigliola lotti e Nunzio Rizzo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, deducendo violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere eluso la questione della contrarietà del patto di prolungamento del preavviso rispetto alle tutele costituzionali in tema di diritto al lavoro e di tutela della persona (artt. 2, 4 e 35 Cost.): esso, infatti, pur non negando nè escludendo apertamente il diritto di recesso del lavoratore, risulterebbe tale, nella sostanza, da renderne particolarmente oneroso l’esercizio (senza un’analoga compressione del diritto del datore di lavoro, potendo questi recedere negli ordinari termini fissati dalla contrattazione collettiva) e così da precluderlo nei fatti, alla stregua della durata del termine, ostativo alla possibilità di accettare offerte professionali alternative in tempi brevi, e dell’entità della somma in denaro al cui pagamento il dipendente, che volesse recedere dal rapporto, andrebbe soggetto.

Con il secondo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il ricorrente censura la sentenza per avere completamente disatteso la circostanza che il patto, così come configurato, limitando in modo abnorme il diritto di recesso tutelato dall’art. 2118 c.c., si poneva in contrasto con la natura imperativa di tale norma.

Con il terzo motivo, denunciando la violazione o falsa applicazione dell’art. 2118 c.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere affermato l’ammissibilità di pattuizioni individuali derogatorie rispetto alla disciplina legale per il tramite del rinvio compiuto da tale disposizione alle “norme corporative” e, quindi, alla regolazione fra le parti legittimata dalla contrattazione collettiva di settore, trascurando, tuttavia, di prendere in esame l’obiezione, secondo la quale gli accordi individuali, quali i patti di prolungamento, non possono essere considerati legittimi indipendentemente dal loro contenuto, e senza alcun limite o riserva, dovendo operare il rinvio compiuto dall’art. 2118 c.c. alle altre fonti regolative espressamente richiamate e al bilanciamento degli interessi dalle medesime assicurato.

Con il quarto motivo, denunciando ancora la violazione o falsa applicazione dell’art. 2118 c.c., il ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso la sussistenza di una situazione di abuso del diritto, nonostante che il prolungamento del preavviso fosse stato nel caso di specie dichiaratamente adottato (come risultava dal relativo documento sottoscritto dal dipendente) allo scopo di assicurare la “stabilità” del rapporto di lavoro e cioè di precludere al dipendente, nei fatti, la possibilità di cogliere nuove opportunità professionali, con ciò venendosi ad alterare la funzione causale tipica dello strumento e altresì perseguendosi interessi non meritevoli di tutela (art. 1322 c.c.).

Con il quinto motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 1344 c.c., il ricorrente critica la sentenza per non avere considerato realizzata nella specie, mediante il prolungamento del preavviso, un’operazione in frode alla legge e, precisamente, volta al fine di eludere i divieti previsti dall’art. 2125 c.c. in tema di patto di non concorrenza. Con il sesto motivo il ricorrente, denunciando omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censura la sentenza impugnata per non aver dato alcun rilievo ad una nota interna del datore di lavoro, la cui valutazione invece avrebbe rivestito importanza decisiva per comprendere la reale funzione del patto e le finalità che l’azienda di credito intendeva raggiungere attraverso tale strumento.

Con il settimo motivo, denunciando violazione o falsa applicazione del R.D.L. n. 1825 del 1924, artt. 10, 14 e 17 e vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che tale disciplina trova applicazione solo in forza del richiamo ad essa operato dall’art. 98 disp att. c.c. e, pertanto, nell’ipotesi in cui non risultino norme della contrattazione collettiva o usi più favorevoli al lavoratore, senza peraltro individuare la norma della contrattazione collettiva richiamata onde valutare se essa sia effettivamente “più favorevole” al lavoratore.

Con l’ottavo e ultimo motivo il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. e l’omessa valutazione delle prove documentali attestanti la predisposizione unilaterale dei patti, censura la sentenza di secondo grado per avere ritenuto svolta la trattativa sul patto, sulla base delle dichiarazioni rese sul punto da un teste, senza peraltro sottoporre a verifica che tale trattativa fosse stata concreta ed effettiva, solo per tale via potendosi escludere la natura di clausola c.d. vessatoria del patto e la conseguente necessità della doppia sottoscrizione.

Il ricorso deve essere respinto.

Devono, in primo luogo, essere esaminati, per la loro preminente rilevanza sul piano logico-giuridico, i motivi secondo, terzo e settimo, in quanto costituiti da censure che si riannodano alla lettura che la Corte territoriale ha dato del sistema delle fonti regolatrici della fattispecie negoziale.

Gli stessi sono infondati.

L’art. 63 CCNL dell’11 luglio 1999, applicabile al rapporto di lavoro del ricorrente, prevede, per il caso di dimissioni del lavoratore, “il preavviso di 1 mese, salvo diverso termine concordato” e, pertanto, con facoltà delle parti di disporre di comune accordo tanto una riduzione come un prolungamento della durata del preavviso: facoltà di cui il ricorrente e il Credito Emiliano S.p.A. si sono avvalsi nella specie, stabilendo, con patto del 3/12/2001, in deroga alla disciplina di fonte collettiva, di elevare il relativo termine a dodici mesi.

Nè tale pattuizione si pone in contrasto – come già ritenuto dalla Corte del merito, sia pure con motivazione erronea in diritto – con il R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella L. 18 marzo 1926, n. 562, contenente disposizioni relative al contratto di impiego.

Si rileva, infatti, che l’art. 98 disp. att. c.c. riconosce il R.D.L. n. 1825 del 1924 tra le fonti regolatrici dei “rapporti d’impiego inerenti all’esercizio dell’impresa” (in relazione a taluni istituti, fra cui la durata del periodo di preavviso) sul presupposto della “mancanza di norme corporative (ora norme della contrattazione collettiva) o di usi più favorevoli”, con ciò richiedendo all’interprete un giudizio di comparazione e di bilanciamento tra i diversi assetti di interessi non limitato ai soli usi ma esteso alle norme collettive, le quali devono anch’esse rispondere al criterio di “maggior favore” per escludere l’ingresso della disciplina residuale.

Non appare, pertanto, condivisibile la sentenza impugnata (che, pertanto, deve essere corretta ex art. 384 c.p.c., comma 4) laddove esclude la sussistenza del presupposto previsto dall’art. 98 cit. per la operatività di quanto stabilito dal R.D.L. n. 1825 sulla mera (e non contestata in causa) “circostanza che esiste una specifica normativa della contrattazione collettiva che… disciplina espressamente il periodo di preavviso” (cfr. pag. 14), senza far luogo ad alcuna operazione valutativa, nei sensi sopra precisati: tale operazione, ove condotta, avrebbe portato a ritenere “più favorevole”, nell’ipotesi di dimissioni, la disciplina collettiva, stabilendo questa un termine inferiore e comunque non superiore a quelli (due mesi e un mese) di cui al R.D.L. n. 1825 citato (artt. 10 – 14) e introducendo a vantaggio del lavoratore la possibilità di ridurne la durata.

Deve peraltro rilevarsi che, anche a prescindere dal rinvio contenuto nella disciplina collettiva, questa Corte ha da tempo risolto in senso positivo, in ogni caso, il problema della legittimità delle pattuizioni individuali volte a regolamentare il preavviso, affermando (sent. n. 3741/1981) che, nel rapporto di lavoro dipendente, il preavviso si pone come condizione di liceità del recesso, la cui inosservanza è sanzionata dall’obbligo di corrispondere da parte del recedente una indennità sostitutiva; pertanto, esso non può essere preventivamente escluso dalla volontà delle parti nè essere limitato nella sua durata rispetto a quella fissata dalla contrattazione collettiva. E’ lecito invece, mediante accordo individuale, pattuirne una maggior durata giacchè tale pattuizione può giovare al datore di lavoro, come avviene nel caso in cui non è agevole la sostituzione del lavoratore recedente, ed è sicuramente favorevole a quest’ultimo che resta avvantaggiato dal computo dell’intero periodo agli effetti della indennità di anzianità, dei miglioramenti retributivi e di carriera e dal regime di tutela della salute, (cfr. anche Cass. n. 5929/79).

Nel medesimo senso si è ritenuto (cfr. Cass. n. 18547/2009; Cass. n. 17817/2005) che il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell’ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso, e che non contrasta pertanto con alcuna norma o principio dell’ordinamento giuridico la clausola con cui si prevedano limiti all’esercizio di detta facoltà, stabilendosi a carico del lavoratore un obbligo risarcitorio per l’ipotesi di dimissioni anticipate rispetto ad un periodo di durata minima; inoltre, la medesima clausola non rientra neppure in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 1341 c.c., comma 2, per le quali è richiesta l’approvazione specifica per iscritto.

Il principio è stato ribadito ancor più di recente (Cass. n. 17010/2014), essendosi affermato che il lavoratore subordinato può liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto, come nell’ipotesi di pattuizione di una garanzia di durata minima dello stesso, che comporti, fuori dell’ipotesi di giusta causa di recesso di cui all’art. 2119 c.c., il risarcimento del danno a favore della parte non recedente, conseguente al mancato rispetto del periodo minimo di durata del rapporto; nè può prospettarsi, in relazione alle clausole pattizie che regolano l’esercizio della facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato, una limitazione della libertà contrattuale del lavoratore, in violazione della tutela assicurata dai principi dell’ordinamento.

Alla luce di tale ricostruzione, può dirsi che l’ordinamento rimette alle parti sociali ovvero alle stesse parti del rapporto la facoltà di disciplinare la durata del preavviso in relazione alle proprie valutazioni di convenienza, rendendo essenzialmente le parti arbitre del giudizio di maggior favore della disciplina concordata.

In tale contesto, la durata legale o contrattuale del preavviso è dunque derogabile dall’autonomia individuale in relazione a finalità meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento giuridico, quale quella per il datore di garantirsi nel tempo la collaborazione di un lavoratore particolarmente qualificato, sottraendolo alle lusinghe della concorrenza, mediante l’attribuzione al dipendente di ulteriori benefici economici e di carriera in funzione corrispettiva del vincolo assunto dal dipendente circa la limitazione della facoltà di recesso ancorandone l’esercizio ad un più lungo periodo di preavviso.

La pattuizione individuale (peraltro con patto ad efficacia temporanea ben determinata, esaurita la quale i contraenti hanno la possibilità di disdetta con preavviso del patto stesso) di una più ampia durata del preavviso a fronte di cospicui vantaggi per il lavoratore (come, nel caso in esame, l’avanzamento al 2 livello della terza area professionale, con l’attribuzione del relativo trattamento economico, e la corresponsione di un assegno ad personam di lire 300.000 lorde per tredici mensilità) è dunque legittima, essendosi già affermato in sede di legittimità (sentenza n. 23235/2009) il principio, che qui va ribadito, secondo il quale, in materia di recesso dal rapporto di lavoro, è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito per il licenziamento, ove tale facoltà di deroga sia prevista dal contratto collettivo ed il lavoratore riceva, quale corrispettivo per il maggior termine, un compenso in denaro.

Alla stregua delle considerazioni che precedono (cfr. Cass. n. 4991/2015 e ancora, da ultimo, Cass. n. 16527/2015) risultano infondati anche i motivi primo, quarto, quinto, e sesto.

Deve infine essere disatteso l’ottavo motivo di ricorso.

La Corte di appello, infatti, con motivazione adeguata ed esente da vizi logici e giuridici, ha accertato, sulla base delle risultanze della esperita istruttoria e, in particolare, sulla base delle dichiarazioni del teste M., come il patto del 3/12/2001, con il quale è stato prolungato a dodici mesi il periodo di preavviso nel caso di recesso del ricorrente, non è stato “il frutto di una pura e semplice adesione ad una proposta unilateralmente predisposta da Credem e non altrimenti modificabile, al contrario rappresentando il risultato di trattative” fra le parti: ciò che, secondo consolidato orientamento, esclude che la pattuizione in oggetto possa ricondursi alla nozione di contratto “per adesione”, di cui all’art. 1341 c.c., come tale soggetto, per l’efficacia delle cosiddette clausole “vessatorie”, alla specifica approvazione per iscritto (cfr., fra le più recenti, Cass. 15 aprile 2015 n. 7605; conformi Cass. n. 2110/2008 e Cass. n. 11757/2006).

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

la Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 100,00 per esborsi e in Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2016

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