Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18121 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, (ud. 20/04/2021, dep. 24/06/2021), n.18121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALSAMO Milena – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. CIRESE Marina – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13604-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 10387/2015 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA,

depositata il 23/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/04/2021 dal Consigliere Dott. ANNA MARIA FASANO.

 

Fatto

RITENUTO

che:

C.A. formulava il (OMISSIS) istanza di definizione della lite D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, con riferimento ad un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2004, divenuto definitivo a seguito di sentenza passata in giudicato (in data 4 luglio 2011), per omessa impugnazione.

L’Agenzia delle entrate notificava, in data (OMISSIS), il diniego di definizione agevolata in ragione del passaggio in giudicato della sentenza n. 314/5/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, divenuta definitiva alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98 del 2001 (5.7.2011) giuste previsioni di cui alla circ. 24 ottobre 2011, n. 48/E. Il contribuente riteneva che la circolare invocata mal interpretasse la ratio della norma nell’escludere il condono per i giudicati intervenuti prima della sua entrata in vigore poichè essa, nella sua prima versione, dichiarava definibili i giudizi pendenti al (OMISSIS) (come nel caso in esame), li sospendeva insieme ai termini di impugnazione sino al 30.6.2012, e richiamava, salvo alcune specifiche precisazioni, la L. n. 289 del 2002, art. 16, norma che, nel dichiarare “comunque pendente la lite per la quale alla data del (OMISSIS) non sia intervenuta sentenza passata in giudicato”, era pacificamente interpretata nel senso di consentire il condono di simili liti anche se il giudicato si era formato tra tale data (coincidente con la presentazione del disegno di legge di condono e l’insorgere di un affidamento dei contribuenti) e l’entrata in vigore della legge (1.1.2003). La Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, con sentenza n. 170/2013, rigettava il ricorso. Il contribuente appellava la pronuncia dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania che, con sentenza n. 10387/03/15, accoglieva il gravame. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza svolgendo un solo motivo. La parte intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, conv. in L. n. 111 del 2011, come modificato dal D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 16 bis, lett. a), conv. in L. n. 14 del 2012, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L’Ufficio lamenta che i giudici di appello avrebbero erroneamente richiamato il citato art. 39, comma 12. nella sua prima versione, in cui si consente di condonare “le liti pendenti alla data del 1 maggio 2011”, perchè tale formulazione che sola consente di sostenere la tesi di parte non è applicabile alla fattispecie. La norma sembrerebbe disciplinare le domande di condono che siano state presentate tra la data di entrata in vigore del D.L. definitorio ed il (OMISSIS), ma non quelle successive, quale quella presentata dal contribuente (in data (OMISSIS)).

In data (OMISSIS) è entrata in vigore la L. n. 14 del 2012, che nel convertire il D.L. n. 216 del 2011, ha aggiunto al suo art. 29, il comma 16 bis, che modificava il D.L. n. 98 del 2011, art. 39, conv. in L. n. 111 del 2011, sicchè dal (OMISSIS) sarebbero state ritenute condonabili, unicamente, “le liti di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 31 dicembre 2011”, e solo a queste potrebbero riferirsi anche la sospensione e la proroga dei termini. Ne consegue che, secondo l’Ufficio ricorrente, essendo stata presentata l’istanza di condono in data (OMISSIS), la lite di cui si è chiesto il condono risultava irrimediabilmente coperta da giudicato.

1.1. Le critiche non sono fondate per i principi di seguito enunciati.

a) Non è contestato che C.G. propose istanza di condono D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39, in data (OMISSIS) con riferimento ad un avviso di accertamento, relativo all’anno di imposta 2004, divenuto definitivo a seguito della sentenza della Commissione tributaria Provinciale di Avellino n. 314/5/10, passata in giudicato.

Il D.L. n. 98 del 2011, art. 39, convertito con modificazioni, dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, concernente “Disposizioni in materia di riordino della giustizia tributaria”, anche a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 216 del 2011 (entrato in vigore in data 29.12.2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2012), al comma 12, disciplinava la definizione delle liti fiscali minori, stabilendo che “Al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e quindi concentrare gli impegni amministrativi e le risorse sulla proficua e spedita gestione del procedimento di cui al comma 9, le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 Euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti alla data del 1 maggio 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle somme determinate ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16. A tale fine, si applicano le disposizioni di cui al citato art. 16, con le seguenti specificazioni: a) le somme dovute ai sensi del presente comma sono versate entro il 30 novembre 2011 in unica soluzione;

b) la domanda di definizione è presentata entro il 31 mago 2012; c) le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio; d) gli uffici competenti trasmettono alle commissioni tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonchè alla Corte di cassazione, entro il 15 luglio 2012, un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al 30 settembre 2012. La comunicazione degli uffici attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto deve essere depositata entro il 30 settembre 2012. Entro la stessa data deve essere comunicato e notificato l’eventuale diniego della definizione. ” La L. n. 289 del 2002, art. 16, stabiliva, a sua volta, al comma 1, che “le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, anche a seguito di rinvio, nonchè quelle già di competenza del giudice ordinario, ancora pendenti dinanzi al tribunale o alla corte di appello, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento della somma a) di 150 Euro, se il valore della lite è di importo fino a 2.000 Euro; b) pari al 10 per cento del valore della lite, se questo è di importo superiore a 2000 Euro”. La disposizione individuava, al comma 2, le modalità e i termini di versamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 e le conseguenze del mancato versamento. Ai commi 6 e 7, la disposizione stabiliva la sospensione delle liti suscettibili di definizione fino al 30 giugno 2003 e la sospensione fino al 17 marzo 2003 dei termini per impugnare le sentenze delle commissioni tributarie nonchè quelle dei tribunali e delle corti appello.

Va precisato che il D.L. n. 216 del 2011, ha aggiunto il comma 16 bis che ha apportato modifiche al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, nel senso che “a) allinea, le parole: 1 maggio 2011, sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 201l”; b) alla lettera a) le parole “30 novembre 2011″ sono sostituite dalle seguenti: ” 31 marzo 2012″.

Dalla piana lettura della norma, appare all’evidenza la correttezza dell’interpretazione offerta da questa Corte sul rinvio operato al L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16. E’ stato, infatti, chiarito che: “il citato D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, che pure ha rinviato, quanto alla determinazione delle somme dovute, alle disposizioni della L. n. 289 del 2002, art. 16, non ha riprodotto, mutatis mutandis, la disposizione di cui alla L. n. 289 del 2002, medesimo art. 16, che, ammettendo la definizione delle liti pendenti al primo gennaio 2003, data di entrata in vigore della legge, aveva espressamente stabilito che ‘si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, di modo che potesse, in deroga al principio di intangibilità del giudicato, considerarsi pendente ai fini del ricorso alla sanatoria di cui alla citata disposizione quella controversia per la quale fosse intervenuto, su pronuncia già resa dalle commissioni tributarie in cui fosse parte l’Agenzia delle entrate, il giudicato nel periodo compreso tra il 29 settembre 2002 e la data di entrata in vigore (1 gennaio 2003) della L. n. 289 del 2002” (Cass. 5969 del 2018, conf. Cass. n. 15807 del 2017; Cass. n. 810 del 2017).

b) In tema di condono fiscale, il presupposto della lite pendente sussiste, salva le ipotesi di abuso del processo, in presenza di una iniziativa giudiziaria del contribuente non dichiarata inammissibile con sentenza definitiva e potenzialmente idonea a consentire il sindacato sul provvedimento impositivo (Cass. n. 12619 del 2016). La pendenza della lite va intesa in senso formale, occorrendo, per la definitività dell’accertamento oggetto di impugnazione, l’esaturimento della lite (Cass. n. 5316 del 2015; v. anche Cass. n. 32600 del 2019 con riferimento alla L. n. 289 del 2002, art. 16).

Il citato D.Lgs., art. 39, determinava la sospensione fino al 30 giugno 2012 di tutti i termini per proporre ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio, ne consegue che, alla data del (OMISSIS), la lite proposta da C.G. era ancora pendente e la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino n. 314/5/10 non si poteva ritenere ancora passata in giudicato, in ragione della sospensione di termini di impugnazione.

Il contribuente, pertanto, ha correttamente proposto la domanda definizione in data (OMISSIS), entro i termini di legge, atteso che il (OMISSIS) cadeva di sabato, con conseguente illegittimità del diniego di condono.

2. In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla va disposto per le spese di lite, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 20 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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