Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18121 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15673/2016 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, già SERIT SPA, in persona del Direttore

Generale elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la, Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato LAURA FIRINU;

– ricorrente –

contro

CURATELA FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;

– intimata –

avverso il decreto n. 2608/2016 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato

l’11/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Riscossione Sicilia s.p.a. ricorre per cassazione avverso il decreto del tribunale di Palermo in data 11-5-2016, che ha solo parzialmente accolto l’opposizione allo stato passivo del fallimento di (OMISSIS) s.r.l. per crediti contributivi e per contravvenzioni stradali;

in particolare il tribunale ha ritenuto che i crediti di cui alla domanda di insinuazione n. 9 fossero prescritti per decorrenza del termine breve quinquennale e che i crediti di cui alla domanda di insinuazione n. 10 fossero da riconoscere solo negli ulteriori limiti specificati nel dispositivo, parte in privilegio e in chirografo;

la curatela non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il primo motivo di ricorso, che denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2953,2946 c.c. e del D.P.R. n. 46 del 1999, art. 24, è manifestamente infondato, essendo la pronuncia conforme a quanto recentemente affermato dalle sezioni unite di questa Corte: “la scadenza del termine pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto (del D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)” (cfr. Cass. Sez. U. n. 2339716);

il secondo motivo di ricorso, che denunzia la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alle somme richieste con la cartella di pagamento n. (OMISSIS), non ha fondamento;

il tribunale, a proposito della domanda di insinuazione n. 10, ha ritenuto l’opposizione solo parzialmente fondata escludendo, per prescrizione, i crediti di cui alle singole cartelle di pagamento ivi menzionate; invero, dopo aver menzionato le cartelle da escludere, il tribunale ha concluso affermando che, quanto alla domanda n. 10, andavano “ammessi (oltre ai crediti già ammessi in sede di verifica) Euro 77.608,96 in privilegio e Euro 46.484,10 in chirografo”;

da tanto si desume che nell’ottica del giudice a quo la statuizione ha coperto l’intero credito ammissibile in relazione alla domanda, tenuto conto della maturata prescrizione, cosicchè non di omissione di pronuncia si è trattato (quanto alla non menzionata cartella n. (OMISSIS)) ma di pronuncia implicitamente intesa a tenerne conto nella quantificazione operata;

l’errore eventualmente computo a riguardo di simile statuizione non è prospettabile come violazione dell’art. 112 c.p.c., atteso che sulla domanda di insinuazione n. 10 il giudice a quo si è esplicitamente pronunciato, accogliendola solo in parte.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, su relazione del Cons. Dott. Terrusi (est.), il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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