Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18121 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 04/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18121

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNI, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.S.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1232/2007 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 21/05/2007 r.g.n. 577/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/06/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21 maggio 2007 la Corte d’appello di Lecce, confermando la statuizione di primo grado, dichiarava il diritto di C.S.C. alla trasformazione – dalla data di compimento del 55 anno di età – della pensione di invalidità di cui alla Legge del 1939 in pensione di vecchiaia.

La Corte territoriale rigettava l’eccezione dell’Inps della mancanza di contribuzione per il diritto a pensione di vecchiaia, affermando che i periodi di godimento della pensione di invalidità erano utili ai fini del diritto alla maturazione della pensione di vecchiaia L. n. 222 del 1984, ex art. 1, comma 10; soggiungeva la Corte che il diritto decorreva dal compimento dell’età pensionabile per vecchiaia e che vi era comunque salvezza del trattamento previdenziale più favorevole;

Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso con un unico motivo.

La pensionata è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo l’Inps denunzia violazione de R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10, convertito nella L. n. 1272 del 1939, della L. n. 222 del 1984, art. 1 commi 6 e art. 10 della L. n. 638 del 1983, art. 8, del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 60, del R.D.L. n. 636 del 1939, art. 9, della L. n. 218 del 1952, art. 2 e del D.Lgs. n. 503 del 1992, artt. 1, 2, 5, 6, perchè che per i titolari di pensione di invalidità non vale la regola della trasformazione in pensione di vecchiaia, che è prevista per l’assegno.

Il ricorso merita accoglimento.

1. E’ stato infatti già affermato ( Cass. n. 18580 del 07/07/2008, n. 21292 del 06/10/2009) che “La trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia al compimento dell’età pensionabile è possibile ove di tale ultima pensione sussistano i requisiti propri anagrafico e contributivo, non potendo essere utilizzato, ai fini di incrementare l’anzianità contributiva, il periodo di godimento della pensione di invalidità. Infatti, deve escludersi la possibilità di applicare alla pensione di invalidità la diversa regola prevista dalla L. n. 222 del 1984, art. 1, comma 10, in riferimento all’assegno di invalidità – secondo cui i periodi di godimento di detto assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa si considerano utili ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia – giacchè ostano a siffatta operazione ermeneutica la mancanza di ogni previsione, nella normativa sulla pensione di invalidità, della utilizzazione del periodo di godimento ai fini dell’incremento dell’anzianità contributiva, il carattere eccezionale delle previsioni che nell’ordinamento previdenziale attribuiscono il medesimo incremento in mancanza di prestazione di attività lavorativa e di versamento di contributi, nonchè le differenze esistenti tra la disciplina sulla pensione di invalidità e quella sull’assegno di invalidità, là dove quest’ultimo, segnatamente, è sottoposto a condizioni più rigorose, anche e soprattutto rispetto al trattamento dei superstiti.

2. Ritenuto che va ulteriormente precisato che, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, non esiste la regola del mantenimento del trattamento previdenziale più favorevole – per cui la pensione di vecchiaia, avente origine dalla trasformazione non può essere di importo inferiore rispetto a quello di cui alla pensione di invalidità già in godimento – perchè detta regola è stata dettata dalla L. n. 222 del 1984 (art. 1, comma 10) solo per il caso di trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia, mentre nulla è previsto per la pensione di invalidità di cui alla Legge del 1939.

Invero, è già stato chiarito (Cass. 18580/2008) che la applicazione alla pensione di invalidità delle stesse regole previste per l’assegno dalla L. n. 222 del 1984, appare da escludere considerando le profonde differenze che corrono tra le due prestazioni e che ne giustificano la diversa disciplina, essendo la prima molto più favorevole rispetto alla seconda: in primo luogo cambiano le condizioni relative alla misura dello stato invalidante, giacchè la riduzione della capacità di “guadagno” prevista per la pensione investiva un ambito di operatività più ampio rispetto alla riduzione della capacità di “lavoro” prevista per l’assegno; inoltre la pensione di invalidità era prestazione a carattere definitivo, soggetta solo a revoca per riacquisto della capacità di guadagno (R.D.L. n. 636 del 1939, art. 10), mentre l’assegno ha durata triennale, confermabile su domanda dell’interessato; inoltre la pensione è integrabile al minimo, mentre l’assegno non lo è nella stessa misura; più oneroso è il requisito contributivo, poichè, se per entrambi è previsto il quinquennio di contribuzione, per l’assegno sono necessari tre anni di contribuzione nell’ultimo quinquennio (L. n. 222 del 1984, art 4), mentre per la pensione era sufficiente un solo anno. (L. n. 1272 del 1939, art. 9, n. 2, lett. b); inoltre, vi è una ulteriore peculiarità che giustifica la diversità di disciplina, e cioè che la pensione di invalidità era reversibile ai superstiti, mentre l’assegno non lo è. Inoltre la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 18 del 1998 ha affermato che “… nessun principio costituzionale – ne, del resto, la disciplina previdenziale nel suo complesso – accordano tutela alla pretesa dell’assicurato al trattamento pensionistico complessivo più favorevole.”.

3. Quanto poi alla decorrenza, erroneamente è stata fissata al raggiungimento dei requisiti di legge, perchè è stato già affermato ( Cass. n. 6434/2010) che “Non è qui in questione il problema della mutabilità del titolo di pensione, già ammessa dalla giurisprudenza di questa Corte con la sentenza delle Sezioni unite n. 8433 del 4 maggio 2004, che, risolvendo il contrasto creatosi all’interno della sezione lavoro, ha ritenuto possibile la trasformazione della pensione di invalidità (ante L. n. 222 del 1984) in pensione di vecchiaia. E’ altresì incontestato che per la trasformazione sia necessaria la domanda dell’interessato, giacchè la contribuzione indistinta e globale versata specifica i suoi effetti rispetto ad eventi che si succedono cronologicamente durante il rapporto assicurativo, per cui è coerente con il sistema l’utilizzazione della posizione assicurativa secondo il verificarsi degli eventi, ed anche se l’assicurato ha accettato la prestazione conseguente al verificarsi del primo evento, non per questo perde il diritto alla prestazione prevista per un secondo evento, stante che la prima non ha esaurito il rapporto previdenziale e che i contributi sono versati senza distinzione per tutti i rischi coperti dall’assicurazione. Il problema verte invece sulla decorrenza della trasformazione medesima, e cioè se questa debba determinarsi dal primo giorno del mese successivo alla proposizione della domanda, oppure se, ferma la necessità della domanda, la pensione di vecchiaia debba farsi decorrere retroattivamente, ossia al compimento dell’età pensionabile.

Invero nessuna disposizione dell’ordinamento regola la fattispecie.

Secondo la regola generale, ferma la necessità della domanda, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età e dal conseguimento degli altri requisiti costitutivi del diritto. Tuttavia, nel caso di specie, non può valere la regola generale suddetta, perchè questa opera nel caso che non vi sia alcun altra prestazione in godimento, mentre l’attuale contro ricorrente godeva già della pensione di invalidità e si trattava di trasformarne il titolo, di talchè la relativa domanda ha efficacia costitutiva. Posto infatti che l’Istituto non può procedervi d’ufficio, è rimessa all’assicurato medesimo (libero di valutarne i vantaggi), la facoltà di richiedere la trasformazione avvalendosi dello specifico diritto di opzione di utilizzare la provvista contributiva non più per l’una ma per l’altra prestazione.

Non vi è invece alcuna norma, nè la regola è rinvenibile nel sistema, per cui la domanda avrebbe efficacia retroattiva. In conclusione ha errato la Corte adita nell’affermare che, al raggiungimento dei requisiti la pensione di invalidità dell’odierna intimata si era automaticamente trasformata in pensione di vecchiaia, così da far decorrere il diritto alla prestazione da quel momento, anzichè dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione all’INPS della domanda amministrativa di trasformazione.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice che si designa nella Corte d’appello di Lecce, la quale deciderà la causa attenendosi ai principi sopra enunciati e provvederà anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Lecce.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

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