Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18120 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 24/06/2021), n.18120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. SAIJA S. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 655-2014 proposto da:

ATER AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PROVINCIA

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. DENZA 20,

presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentata e difesa

dall’avvocato LORENZO DEL FEDERICO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente –

avverso sentenza n. 301/2013 della COMM. TRIB. REG. ABRUZZO SEZ.

DIST. di PESCARA, depositata il 14/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/04/2021 dal Consigliere Dott. SALVATORE SAIJA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

– ATER-Azienda territoriale per l’Edilizia residenziale pubblica per la Provincia di (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo, sez. st. di Pescara, pubblicata il giorno 14.5.2013, che – rigettando l’appello di essa contribuente ed accogliendo quello incidentale dell’Ufficio – ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado n. 1437/1/10, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, con cui era stato rigettato il ricorso proposto dalla predetta società avverso la cartella di pagamento notificatale il (OMISSIS);

– l’Agenzia delle Entrate ha depositato “atto di costituzione” al solo fine di eventualmente partecipare alla discussione in pubblica udienza;

– dall’intestazione della sentenza impugnata, risulta che essa è stata resa in contraddittorio con Equitalia Pragma s.p.a., rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Di Salvo;

– non risulta che la predetta sia stata evocata in giudizio, in questa sede;

Ritenuto che:

– tra l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della riscossione, per il concreto svolgersi delle vicende del procedimento, sussista indubbiamente litisconsorzio necessario processuale, sicchè occorre ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, a norma dell’art. 331 c.p.c., tenuto anche conto del subentro di Agenzia delle Entrate-Riscossione alle società del Gruppo Equitalia a far data dal 1 luglio 2017, per effetto del disposto del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, conv. in L. n. 225 del 2016.

P.Q.M.

rinvia la causa a nuovo ruolo e ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Agenzia delle Entrate-Riscossione entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, mandando la Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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