Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18120 del 21/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14867/2016 proposto da:

EQUITALIA SUD S.P.A. – C.F. (OMISSIS), in persona del suo procuratore

speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BANCO DI SANTO

SPIRITO 42, presso GNOSIS FORENSE S.R.L., rappresentata e difesa

dall’avvocato MICHELE DI FIORE;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO SOCIETA’ (OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso il decreto n. 621/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il

09/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Equitalia Sud ricorre per cassazione avverso il decreto del tribunale di Napoli in data 9-5-2016 col quale è stata respinta l’opposizione al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in relazione a crediti tributari documentati da estratti di ruolo;

il tribunale ha confermato il provvedimento del giudice delegato che aveva ritenuto suscettibili di ammissione al passivo i soli crediti tributari e previdenziali portati da cartelle di pagamento previamente notificate alla fallita o al curatore.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

il ricorso, col quale Equitalia Sud denunzia la violazione della L. Fall., art. 93,D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 33,D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88e del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 18, è manifestamente fondato, essendosi il tribunale discostato dall’insegnamento di questa Corte secondo il quale l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo (e dunque del relativo estratto), senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (v. Cass. n. 6126-14, Cass. n. 23110-16); pertanto il provvedimento di merito va cassato con rinvio al medesimo tribunale, diversa sezione, per nuovo esame;

il tribunale si uniformerà all’insegnamento appena citato e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Napoli.

Così deciso in Roma, su relazione del Consigliere Terrusi (est.), il 7 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA