Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18120 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/09/2016, (ud. 01/07/2016, dep. 14/09/2016), n.18120

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Benevento, in

persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante avv.

D.V.G., elettivamente domiciliato in Roma, Via della

Giuliana 37, presso lo studio dell’avv. Michele Capece,

rappresentato e difeso, per mandato in calce al ricorso, dall’avv.

Stefano Intorcia che dichiara di voler ricevere le comunicazioni

relative al processo alla p.e.c. avvstefanointorcia.puntopec.it e al

fax n. 0824/50433;

– ricorrente –

nei confronti di:

Consorzio Nazionale fra le Cooperative di Produzione e Lavoro, in

persona del liquidatore arch. T.M., elettivamente

domiciliato in Roma, via Buccari 3, presso lo studio dell’avv.

Valentina Ruggiero, rappresentato e difeso, giusta procura speciale

in calce al controricorso dall’avv. Riccardo Giannelli che dichiara

di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n.

081/2153290 e alla p.e.c.

riccardogiannelli.avvocatinapoli.legalmail.it;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4910/14 della Corte di appello di Napoli,

emessa il 23 aprile 2014 e depositata il 30 aprile 2014, n. R.G.

4913/2007.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che in data 7 maggio 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c., che qui si riporta: 1. Con sentenza n. 1910/14 la Corte di appello di Napoli, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dallo IACP della Provincia di Benevento nei confronti del lodo arbitrale dichiarato esecutivo dal Tribunale di Napoli con decreto del 31 gennaio – 6 febbraio 2008 ha rideterminato la somma dovuta dallo IACP al Consorzio Nazionale fra le Cooperative di produzione e lavoro in Euro 677.793,23 a titolo di compenso per l’esecuzione dei lavori di realizzazione di una scuola elementare con annesso asilo nido e delle connesse opere di urbanizzazione secondaria. 2. Ha proposto ricorso per cassazione lo IACP della Provincia di Benevento affidandosi a cinque motivi di impugnazione. 3. Il Consorzio Nazionale fra le Cooperative di produzione e lavoro si difende con controricorso ed eccepisce l’inammissibilità del ricorso perchè proposto dopo la scadenza del termine di legge e chiede anche con successiva istanza di fissazione di udienza la pronuncia di inammissibilità in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.. Ritenuto che: 1. L’eccezione di inammissibilità appare fondata sulla base dell’avvenuta notifica della sentenza della Corte di appello e della proposizione del ricorso per cassazione oltre il termine breve conseguente all’avvenuta notificazione della sentenza. 2. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in Camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 9.100 Euro di cui Euro 100 per spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consigli, il 1 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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