Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1812 del 28/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1812 Anno 2014
Presidente: SEGRETO ANTONIO
Relatore: SEGRETO ANTONIO

ORDINANZA
sul ricorso 18518-2012 proposto da:
PERSIANI ERMINIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GIAMBATTISTA VICO 31, presso lo studio dell’avvocato
SCOCCINI ENRICO, che la rappresenta e difende giusta procura in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
EQUITALIA SUD, COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO,
COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE;
– intimati avverso il provvedimento N. R.G. 46177/12 del GIUDICE DI PACE
di ROMA del 20/06/2012, depositato il 27/06/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/01/2014 dal Presidente Relatote Dott. ANTONIO SEGRETO.

Data pubblicazione: 28/01/2014

I

Ricorso n. 18518/2012
Ordinanza
1.Con ricorso ex art. 22 1. n. 689/1081 davanti al Giudice
di pace di Roma, Erminia Persiani proponeva opposizione
all’intimazione di pagamento, notificata da Equitalia ed
avente ad oggetto 2 sanzioni al codice stradale, i cui
verbali di accertamento sarebbero stati notificati,

2005 e dal Comune di Sant’Elpidio a Mare nel 1997.
Il giudice di pace, con ordinanza del 20.6.2012, di ufficio
rilevava che trattavasi di opposizione ex art. 22 1. n.
689/1981 ad intimazione di pagamento e che, pertanto
competenti per territorio a decidere sull’opposizione erano
rispettivamente il giudici di pace di Porto San Giorgio e
quello dì Sant’Elpidio a Mare e, per l’effetto, dichiarava
la propria incompetenza.
Avverso questa ordinanza

ha proposto regolamento di

competenza Erminia Persiana.
Non ha svolto attività difensiva la parte intimata.
2. Ritiene questa Corte che, diversamente dalle conclusioni
del P.G. di accoglimento del ricorso, vada dichiarata
l’inammissibilità dello stesso.
Infatti, a norma dell’art. 46 c.p.c., la decisione con la
quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza,
ove non abbia natura meramente interlocutoria, ma
costituisca una vera e propria sentenza, non è impugnabile
col regolamento di competenza, ma può essere soltanto
appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui
all’art. 339 cod. proc. civ.. (Cass. n. 14185/2008).
Né è prevista alcuna deroga a tale principio nell’ipotesi in
cui si versi in giudizio di opposizione ex art. 22 1. n.
689/1981.
Il regolamento è ammissibile solo nell’ipotesi in cui esso
sia proposto d’ufficio , in quanto l’art. 46 c.p.c.

rende

inapplicabili al giudizio davanti al giudice di pace solo

rispettivamente dal Comune di Porto San Giorgio nell’anno

le norme concernenti il regolamento ad istanza di parté
(come nella fattispecie), ossia gli art. 42 e 43 c.p.c..
Va, quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese, non avendo la parte intimata svolto
attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso.

Il Presidené est.

2014

Così deciso in Roma, lì 16 gennaio

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