Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1812 del 28/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 28/01/2010, (ud. 25/09/2009, dep. 28/01/2010), n.1812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. SCUFFI Massimo – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Lucca, in persona del Sindaco in carica Dott. F.P.,

rappresentato e difeso dall’avv. GUARNIERI GIULIO e dall’avv.

Giuseppe Cosentino, con domicilio eletto presso lo studio di

quest’ultimo in Roma via Cattaro n. 28 giusto mandato a margine del

presente atto rilasciato in forza di delibera della Giunta Comunale;

contro

Ditta Bigagli Michele spa, in persona del suo legale rappresentante,

rappresentato e difeso dal Dott. LAZZARINI GIORGIO e dall’avv. Guido

Lazzarini con domicilio eletto in Lucca, via Cesare Battisti n. 16;

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze

n. 1/21/04 depositata in data 04.05.2004;

udita la relazione del Consigliere Dott. Renato Polichetti;

Sentite le conclusioni del P.G. Dott. Sorrentino Federico che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

sentito l’avv. Calvetta Domenico delegato dall’avv. Elio Ludini che

ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Con ricorso innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Lucca la società Bigagli Michele spa impugnava l’avviso di accertamento del Comune di Lucca relativo ad omessa denuncia per gli anni 1997, 1998, 1999 e 2000 in materia di TARSU per un complessivo importo di L. 227.132.623 eccependo oltre a motivi di nullità e/o irregolarità formali anche l’insussistenza dei presupposti sostanziali di esazione della tassa. Si costituiva il Comune di Lucca contestando le avverse argomentazioni sostenendo la regolarità della procedura seguita per le rilevazioni delle superfici imponibili, l’infondatezza della eccezione di difetto di motivazione dell’avviso di accertamento e di prescrizione e nel merito la equiparabilttà dei rifiuti speciali industriali ai rifiuti urbani.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lucca accoglieva il ricorso con sentenza n. 61/4/2003 del 13.05.2003.

Il Comune di Lucca appellava tale sentenza punto per punto alla Commissione Tributaria Regionale di Firenze insistendo nelle proprie ragioni.

Si costituiva il contribuente contro deducendo e confermando a sua volta le motivazioni di cui alla sentenza impugnata. Con successiva memoria la Bigagli Michele spa contestava poi la legittimazione processuale del funzionario dell’Ufficio Tributi che aveva proceduto all’appello perchè delegato non dal Sindaco, al quale ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, spetterebbe l’esclusivo potere di rappresentanza del Comune, bensì del dirigente del settore economico finanziario. Chiedeva quindi in via pregiudiziale la dichiarazione di inammissibilità dell’appello e comunque in via principale la conferma della sentenza impugnata.

Con sentenza n. 1/21/04 del 04.05.2004 qui impugnata la Commissione Tributaria di secondo grado accoglieva l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello del Comune di Lucca in quanto proposto dal funzionario dell’unità organizzativa entrate tributarie delegato non dal Sindaco ma per specifica determinazione dal dirigente dell’unità organizzativa settore dipartimentale economico finanziario, e quindi non idoneo a rappresentare in giudizio l’Ente ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, comma 6, e art. 107.

Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso innanzi a questa Corte deducendo:

violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50, comma 6, e art. 107, e al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, come modificato dal D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, convertito in L. 31 maggio 2005, n. 88.

Nel caso di specie, infatti, ad avviso del ricorrente troverebbe applicazione il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, convertito con L. 31 maggio 2005, n. 88, in base al quale: “al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, il comma 3 e sostituito dal seguente: L’ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell’ufficio tributi, ovvero per gli enti privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Il ogni caso il presunto e ritenuto insussistente vizio era stato sanato dal fatto che il presente ricorso era stato proposto dal Sindaco, previa delibera autorizzativa della Giunta Comunale, che in tal modo aveva implicitamente ma inequivocabilmente ratificati tutti gli atti precedenti.

La Ditta Bigagli Michele s.p.a. ha proposto, per il tramite del suo avvocato, controricorso con il quale ha chiesto il rigetto del ricorso proposto dal Comune di Lucca in quanto infondato.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Come stabilito dalla giurisprudenza di questa Corte: “In tema di contenzioso tributario, il D.L. n. 44 del 2005, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. n. 88 del 2005, ed applicabile ai processi in corso in forza del successivo comma 2, nel sostituire il comma 3, dell’art. 11, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ha attribuito la rappresentanza processuale dell’ente locale nel giudizio di merito al dirigente dell’ufficio tributi, e tale dirigente, con apposita determinazione, può delegare un funzionario dell’unità organizzativa da lui diretta a sottoscrivere e presentare l’impugnazione quale assistente dell’ente locale, ai sensi del D.Lgs. n. 546 de 1992, art. 15, comma 2 bis”. (Cass. 9.06.2009 n. 13230).

Detta normativa che consente ai dirigenti dell’ufficio tributi di rappresentare l’ente locale trova applicazione anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione e, quindi, anche al presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2010

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