Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1812 del 27/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 27/01/2020, (ud. 27/09/2019, dep. 27/01/2020), n.1812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35352-2018 proposto da:

J.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPE EUGENIO,

15, presso lo studio dell’avvocato MARCO MICHELE PICCIANI, che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO; COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE BRESCIA;

– intimati –

avverso il decreto N. R.G. 4644/2018 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 26/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/09/2019 dal Cons. Relatore Dott.ssa VELLA PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il cittadino bangladcse J.A., di religione musulmana ed etnia bangla, ha riferito di aver lasciato a settembre 2016 il suo Paese, dove svolgeva lavori occasionali – lasciandovi la madre, due fratelli e una sorella – poichè alla morte del padre gli zii lo picchiavano e lo minacciavano per questioni ereditarie, e la sua denuncia non era stata presa in considerazione perchè lui non aveva pagato la polizia corrotta; lo zio materno lo aveva quindi consigliato di lasciare il Paese, e, sebbene i familiari non avessero avuto problemi, temeva rientrandovi di essere ucciso dallo zio, appropriatosi del suo terreno;

2. il Tribunale di Brescia ha ritenuto inattendibile il racconto, stante la genericità delle dichiarazioni, comunque rilevando che non sussiste alcuna persecuzione ai fini dello status di rifugiato, perchè si tratta di una vicenda strettamente personale (inoltre lo zio paterno ormai non dovrebbe avere più ragione di ucciderlo, come confermato dall’assenza di problemi per i familiari rimasti in patria); ha altresì rilevato che non è stata nemmeno allegata una situazione di violenza generalizzata D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c) ai fini della protezione sussisidiaria, comunque da escludere alla luce delle COI acquisite tramite plurime fonti ufficiali, ampiamente riportate in decreto; ha poi osservato che la Libia è stato un paese di mero transito per il ricorrente, mentre ai fini della protezione umanitaria mancherebbero i presupposti sia soggettivi (il ricotimte un giovane uomo senza problemi di salute e con capacità lavorativa, senza profili di vulnerabilità) che oggettivi (il Bangladesh presenta ancora criticità ma non c’è una vera e propria emergenza umanitaria);

3. avverso la decisione il ricorrente ha proposto due motivi di ricorso per cassazione; il Ministero intimato non ha svolto difese;

4. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:

5. il primo motivo – che censura la violazione di plurime disposizioni del D.Lgs. n. 251 del 2007, del D.Lgs.n. 286 del 1998, art. 19 e dell’art. 1 Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, in uno all’omesso esame circa un fatto decisivo, però non indicato (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) – è palesemente inammissibile, poichè veicola censure prive di specificità e si riduce sostanzialmente ad una acritica trascrizione di brani di giurisprudenza di legittimità e di merito; esso manca inoltre dell’esposizione sommaria dei fatti di causa richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3 (cfr. ex multis Cass. 17036/2018, 10072/18);

6. inammissibile è anche il secondo mezzo, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in tema di protezione umanitaria, poichè le censure svolte sono anch’esse generiche, a fronte dell’ampia motivazione del tribunale;

7. l’assenza di difese degli intimati esclude la pronuncia sulle spese.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

i sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 27 gennaio 2020

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