Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1812 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

V.B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 97/46/06, depositata il 26 febbraio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 97/46/06, depositata il 26 febbraio 2007, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata dichiarata l’illegittimità dell’avviso di accertamento per IRPEF del 1999 emesso nei confronti di V.B.G.: in particolare, il giudice a quo, dopo aver accolto la doglianza dell’Ufficio in ordine alla violazione, affermata in via assorbente dal giudice di primo grado, della L. n. 212 del 2000, art. 12, ha accolto la censura del contribuente, non costituito in appello, relativa al merito della pretesa fiscale.

Il V. non si è costituito.

2. Il ricorso, con il quale si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, per avere il giudice a quo accolto una censura del contribuente non esaminata in primo grado in quanto assorbita e non riproposta in appello dal contribuente non costituitosi in quella sede, appare manifestamente fondato, sulla base dei consolidati principi della giurisprudenza di questa Corte secondo i quali, da un lato, in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell’ari. 56 citato, non solo le questioni e le eccezioni respinte, ma anche quelle non esaminate, perchè ritenute assorbite dal primo giudice, debbono intendersi rinunciate, quando in appello non siano specificamente riproposte (ex plurimis, Cass. nn. 11272 del 2001, 2544 del 2003, 15641 del 2004, 1545 del 2007), e, dall’altro, la norma anzidetta si applica anche quando il contribuente non si sia costituito nel giudizio di appello (Cass. nn. 9217 del 2007, 238 del 2009).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio, in quanto manifestamente fondato”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all’Avvocatura Generale dello Stato;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie;

che, all’esito dell’adunanza in camera di consiglio del 15 dicembre 2009, per la quale il ricorso era stato originariamente fissato, questa Corte ha disposto la rinnovazione della notificazione del ricorso;

che, eseguito validamente, nel termine assegnato, il rinnovo della notifica, il contribuente non si è costituito.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermati i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente;

che, mentre sussistono giusti motivi, anche in considerazione dell’epoca in cui i principi richiamati si sono consolidati, per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, l’intimato va condannato alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo del contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’intimato alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2100,00, di cui Euro 2000,00 per onorati, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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