Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1812 del 24/01/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2018, (ud. 05/12/2016, dep.24/01/2018),  n. 1812

Fatto

IN FATTO

Con decreto del 5.12.2015 la Corte d’appello di Roma, condannava il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di V.W. della somma di Euro 20.000,00 a titolo di equa riparazione ex lege n. 89/01, per la durata irragionevole (17 anni e 7 mesi di eccedenza) di una procedura esecutiva immobiliare svoltasi innanzi al Tribunale di Avellino a carico della stessa ricorrente, quale debitrice esecutata. Attribuiva, inoltre, le spese del procedimento al (difensore della V., dichiaratosi antistatario.

Per la cassazione di tale decreto ricorre il Ministero della Giustizia, sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso M.F., M.M. e A., quali eredi di V.W., nonchè, in proprio, l’avv. M.E., che aveva difeso quest’ultima nel procedimento innanzi alla Corte capitolina.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto a favore del debitore esecutato non opera, in linea di principio, la presunzione di danno da ritardo.

2. – Il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’omessa motivazione su di un fatto decisivo e. controverso, quale la durata ragionevole triennale della procedura esecutiva presupposta, senza considerarne le varie dilazioni non imputabili alla struttura giudiziaria (opposizione esecutiva, istanza di conversione, rinvii chiesti ed ottenuti per componimento bonario, astensione degli avvocati, difficoltà di stima del compendio immobiliare pignorato, pluralità di creditori e di debitori e non agevole vendita dei beni).

3. – Premesso che (al contrario di quanto opina parte controricorrente) le ragioni articolate dal Ministero non integrano un’eccezione (e meno che mai una domanda) nuova, ma una difesa, essendo volte a negare uno dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio, i due motivi, da esaminare congiuntamente, sono fondati.

Sul diritto del debitore esecutato ad ottenere, in linea di principio, l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la durata irragionevole del processo di espropriazione a suo carico, la giurisprudenza di questa Corte inizialmente non è stata univoca.

A sostegno della soluzione affermativa, Cass. n. 6459/12 ha osservato che nel processo di esecuzione il dritto del cittadino al giusto processo (come delineato dalla nuova formulazione dell’art. 111 Cost.) deve essere soddisfatto attraverso il contraddittorio tra le parti in ogni fase processuale in cui si discuta e si debba decidere circa diritti sostanziali o posizioni comunque giuridicamente protette, tenendo conto del correlato e concreto interesse delle parti stesse ad agire, a contraddire o ad opporsi per realizzare in pieno il proprio diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost.; pertanto, anche il debitore esecutato, in quanto parte, è legittimato a richiedere l’indennizzo L. 24 marzo 2001, n. 89, ex art. 2 per l’irragionevole protrarsi del processo esecutivo (la soluzione affermativa sembra presupposta anche da Cass. n. 5265/03; mentre Cass. nn. 19435/05, 15611/02, 14885/02 e 13768/02 nell’affermare l’applicazione della L. n. 89 del 2001 anche alle procedure esecutive si riferiscono a domande d’equa riparazione proposte da soggetti creditori, e non da debitori esecutati).

Per la negativa, Cass. nn. 26267/13 e 17153/13 hanno rilevato che non ha diritto all’equa riparazione per irragionevole durata del procedimento esecutivo il debitore esecutato che, essendo comproprietario dell’immobile pignorato, non abbia alcun interesse al rapido svolgimento della procedura e, anzi, si sia avvantaggiato del suo protrarsi, avendo mantenuto, medio tempore, il compossesso giuridico del bene.

Una soluzione intermedia è stata prospettata da Cass. n. 23630/13, in un’ipotesi, però, del tutto particolare di valorizzazione dell’atteggiamento tenuto in concreto dal debitore per favorire o meno l’esito espropriativo della procedura.

A partire da Cass. n. 8540/15 si è osservato che il debitore esecutato, sebbene sia parte (non già nel senso del diritto processuale interno, ma ai soli fini in questione) del processo esecutivo, non è necessariamente percosso dagli effetti negativi di un’esecuzione forzata di durata irragionevole, atteso che dall’esito finale di tale processo egli ritrae essenzialmente un (giusto) danno. Pertanto, quella presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla pendenza del processo, affermata in linea generale a partire dai noti arresti nn. 1338, 1339 e 1340/04 delle S.U. di questa Corte, ma negata dagli stessi precedenti con riguardo a situazioni specifiche (ivi esempi in particolare, quella del conduttore convenuto in giudizio per il rilascio dell’immobile locato), non può operare di regola quanto alla posizione del debitore esecutato. Questi, nell’ambito del procedimento di equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, ha l’onere di allegare non un generico ma uno specifico suo interesse ad un’espropriazione celere, e di dimostrarne l’effettiva esistenza, nel rispetto degli usuali oneri probatori gravanti sulla parte attrice.

Quindi, Cass. n. 14382/15 ha poi osservato che il diritto ad un processo giusto, paritario e diretto da un giudice terzo e imparziale (art. 111 Cost., commi 1 e 2 e art. 6 CEDU), non è coinvolto nella soluzione delle questioni inerenti alla durata irragionevole del processo stesso. La quale ultima è fonte del diritto ad un’equa riparazione per il paterna d’animo che ogni pendenza processuale provoca ex se, vi siano state o non violazioni di altre garanzie. Pertanto, dalla copertura costituzionale e convenzionale di queste ultime non è possibile nè dedurre nè inferire il diritto ad un’equa riparazione, allorchè il processo abbia ecceduto il termine di durata ragionevole.

Infine, Cass. n. 89/16 ha osservato che il debitore esecutato rimasto inattivo non ha diritto ad alcun indennizzo per l’irragionevole durata del processo esecutivo che è preordinato all’esclusivo interesse del creditore, sicchè egli – a differenza del contumace nell’ambito di un processo dichiarativo – è soggetto al potere coattivo del creditore, recuperando solo nelle eventuali fasi di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la cui funzione è diretta a stabilire un separato ambito di cognizione, la pienezza della posizione di parte, con possibilità di svolgere contraddittorio e difesa tecnica.

Ritiene, pertanto, la Corte di dare continuità a quest’ultimo indirizzo negativo, non avendo la parte privata allegato nella fattispecie alcuno specifico interesse a che l’esito espropriativo della procedura a suo carico si realizzasse in tempi rapidi.

4. – In accoglimento del ricorso il decreto impugnato va, dunque, cassato; e decidendo la causa nel merito, la domanda di equa riparazione proposta da V.W. deve essere respinta.

5. – Seguono le spese della fase di merito e del presente giudizio di legittimità, così come liquidate in dispositivo, a carico dei controricorrenti ciascuno per la rispettiva quota ereditaria.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e decidendo nel merito rigetta la domanda e condanna i controricorrenti, ciascuno per la rispettiva quota ereditaria, alle spese del grado di merito e del presente processo di legittimità, che liquida rispettivamente in Euro 800,00 ed in Euro 1.000,00, in entrambi i casi oltre spese prenotate e prenotande a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sesta sezione civile – 2 della Corte Suprema di Cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2018

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