Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1812 del 24/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 24/01/2017, (ud. 06/12/2016, dep.24/01/2017),  n. 1812

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11549-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DENZA 20,

presso lo studio dell’avvocato LAURA ROSA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROBERTO CORDEIRO GUERRA giusta procura a margine del

ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/17/2012 del 13/01/2012 della Commissione

Tributaria Regionale di FIRENZE, depositata il 08/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Toscana indicata in epigrafe che aveva accolto l’appello proposto da V.A., esercente l’attività di ragioniere, annullando l’avviso di accertamento relativo ad IRAP per l’anno 2004.

Il V. si è costituito con controricorso, insistendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate prospetta la violazione di legge (D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 evocando a sostegno della propria tesi la partecipazione del contribuente in qualità di socio ad una società di elaborazione dati contabili.

Con il secondo motivo si prospetta il vizio di motivazione.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

I due motivi di ricorso, ammissibili in rito attenendo alla prospettata scorretta applicazione della disciplina normativa in tema di IRAP ed al vizio motivazionale, meritano di essere esaminati congiuntamente e sono fondati.

Ed invero, occorre rammentare i principi affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali, in base al D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 ai fini della soggezione ad IRAP dei proventi di un lavoratore autonomo (o un professionista) non è sufficiente che il lavoratore si avvalga di una struttura organizzata, ma è anche necessario che questa struttura sia “autonoma”, cioè faccia capo al lavoratore stesso, non solo ai fini operativi, bensì anche sotto i profili organizzativi, sicchè non sono soggetti ad IRAP i compensi che un medico percepisca per le attività da lui svolte “extra moenia” presso strutture sanitarie – cfr. Cass. n. 14878/2015 -.

Tali principi, non scalfiti dalla recente pronunzia resa dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 7371/2016, sono anzi confermati da altra pronunzia delle S.U. resa in tempi recenti sempre in tema di IRAP. Ed infatti, Cass. S.U. n.9451 del 10 maggio 2016, ha precisato che il lavoratore autonomo è soggetto ad IRAP solo se “sia, come già ricordato, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione” in tal modo confermando l’esistenza di un rapporto diretto fra il primo e la struttura sociale tale da rendere evidente il carattere servente della stessa rispetto all’attività del professionista.

Orbene, fatte le superiori premesse, la censura esposta dall’ufficio alla sentenza impugnata sotto il duplice profilo dell’omessa motivazione e della violazione di legge è, secondo il Collegio, manifestamente fondata, avendo la CTR escluso la ricorrenza del presupposto IRAP senza minimamente indagare in ordine all’utilizzazione in forma stabile – da parte del professionista -dell’organizzazione, avente forma di s.a.s., addetta all’elaborazione dati della quale il contribuente era socio, al fine di verificare se il reddito dallo stesso percepito fosse correlato proprio all’apporto offerto dalla società di servizi.

In tale prospettiva la sentenza impugnata non è soltanto errata in diritto, ma anche viziata sotto il profilo del deficit di motivazione, avendo tralasciato di ponderare gli elementi fattuali rappresentati dalla partecipazione societaria del contribuente alla società di persone che curava l’elaborazione dati.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Toscana anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2017

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