Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18119 del 21/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.21/07/2017), n. 18119
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14630/2016 proposto da:
UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MICHELE MERCATI 42, presso lo
studio dell’avvocato CARLO ALFREDO ROTILI, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato NICOLA PIAZZA;
– ricorrente –
contro
PROGRESS ASSICURAZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in
persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA P. STANISLAO MANCINI 2, presso lo studio dell’avvocato
PIETRO CICERCHIA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 2397/2016 del TRIBUNALE di PALERMO, depositato
il 04/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Unicredit s.p.a. ricorre per cassazione, con unico motivo al quale il commissario liquidatore ha replicato con controricorso, avverso il decreto con cui il Tribunale di Palermo ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso per insinuazione tardiva al passivo della Progress assicurazioni s.p.a. in l.c.a.;
l’intimata ha replicato con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato una memoria.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il tribunale di Palermo ha affermato in sequenza:
(a) che Unicredit aveva proposto un’istanza di insinuazione tardiva inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 256 (codice delle assicurazioni private), per essere stata la banca già destinataria della comunicazione del commissario liquidatore a norma dell’art. 252;
(b) che anche a voler qualificare l’atto introduttivo del giudizio come opposizione allo stato passivo, lo stesso era egualmente inammissibile in quanto tardivamente proposto;
l’unico motivo di ricorso prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 252, 5, 9 e 254 del cod. assicurazioni e della L. Fall., artt. 207,208,209, oltre che l’omesso esame di fatto decisivo;
la ricorrente censura il decreto del tribunale di Palermo nella parte in cui ha ritenuto che anche a voler qualificare l’atto introduttivo come opposizione allo stato passivo, lo stesso era a dirsi egualmente inammissibile in quanto tardivamente proposto, nonchè nella parte in cui ha ritenuto che la mancata inclusione del credito vantato dalla banca nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa della Progress avesse assunto valore di implicito rigetto delle pretese vantate dalla banca medesima, contro cui il creditore avrebbe dovuto proporre opposizione ai sensi della L. Fall., art. 98, entro il breve termine di legge;
il ricorso è inammissibile, sebbene sia esatto affermare che l’atto introduttivo era da qualificare come opposizione al passivo;
come in tal caso giustamente eccepito dal commissario liquidatore, rileva il disposto ex art. 255 cod. assicurazioni (D.Lgs. n. 209 del 2005), sulla base del quale il provvedimento – ivi qualificato come sentenza – con cui il tribunale decide sulle cause di opposizione è soggetto ad appello, anche dei commissari, entro il termine di quindici giorni dalla data di notificazione, osservandosi per il giudizio di appello le disposizioni previste dalla legge fallimentare e dal codice di procedura civile;
la norma, di natura speciale e settoriale, non può esser ritenuta implicitamente abrogata in esito al diverso generalizzato regime di cui alla L. Fall., art. 99; al di là dei principi generali, ne è conferma il fatto che la corrispondente analoga previsione di cui all’art. 88, comma 1, del T.u.b. è stata dal legislatore esplicitamente abrogata (col D.Lgs. n. 181 del 2015), segno tangibile di avere il legislatore medesimo considerato giustappunto sempre vigente quella disposizione fino al decreto abrogativo;
ciò è stato fatto per il settore del credito, ma non per quello assicurativo;
le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 17.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella misura di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, su relazione del Cons. Dott. Terrusi (est.), il 7 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017