Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18118 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, (ud. 13/04/2021, dep. 24/06/2021), n.18118

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 393/2013 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

ITALSVENSKA SRL IN LIQUIDAZIONE, (C.F. (OMISSIS)), già ITALSVENSKA

SPA, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentato e difeso

dall’Avv. Prof. MARIO NUSSI, elettivamente domiciliato presso lo

studio dell’Avv. VINCENZO SINOPOLI in Roma, Viale Angelico, 38;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria Regionale del

Friuli-Venezia Giulia, n. 91/9/11, depositata in data 23 novembre

2011.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 aprile

2021 dal Consigliere Relatore Filippo D’Aquino.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società contribuente Italsvenska SPA ha impugnato un avviso di accertamento relativo al periodo di imposta dell’esercizio 2003, con il quale venivano recuperate IRPEG e IRAP, oltre sanzioni e interessi. L’atto impositivo traeva origine da una verifica fiscale, nel corso della quale venivano formulati diversi rilievi (uno dei quali annullato in autotutela), aventi ad oggetto l’omessa dichiarazione di ricavi, l’indeducibilità di perdite su crediti e di ammortamenti, l’indeducibilità di spese in violazione del principio di competenza economica, l’indeducibilità di imposte sostitutive per mutui e dell’imposta rifiuti, l’indeducibilità di spese di rappresentanza, l’erronea applicazione di quote di ammortamento, nonchè il disconoscimento della natura strumentale di alcuni beni. La società contribuente ha impugnato i rilievi dal quarto al tredicesimo.

La CTP di Gorizia ha parzialmente accolto il ricorso e la CTR del Friuli-Venezia Giulia, con sentenza in data 23 novembre 2011, ha rigettato sia l’appello principale dell’Ufficio, sia l’appello incidentale della società contribuente.

Propone ricorso per cassazione affidato a undici motivi;

resiste con controricorso la società contribuente, la quale propone a sua volta ricorso incidentale affidato a otto motivi.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.1 – Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, lamentandosi assenza assoluta di motivazione, ovvero motivazione apparente, in quanto la sentenza impugnata si sarebbe limitata a ripercorrere la decisione del giudice di primo grado senza alcuna considerazione critica in ordine ai motivi di appello con una relatio acritica e immotivata.

1.2 – Con il secondo, il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso principale si deduce in via gradata (come anche per gli ulteriori motivi articolati dal ricorrente principale), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso, nella parte in cui la sentenza impugnata ha omesso di prendere in esame le argomentazioni dell’Ufficio sostenute nell’atto di appello in relazione a diversi rilievi formulati dall’Ufficio, argomentazioni trascritte nei motivi di ricorso per specificità, laddove la CTR ha, diversamente, proceduto a una acritica conferma della sentenza di primo grado.

1.3 – Con il sesto motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso, nella parte in cui la sentenza impugnata non ha adeguatamente tenuto coto dei motivi di appello proposti dall’Ufficio avverso la sentenza di primo grado in relazione all’ultimo dei rilievi.

1.4 – Con il settimo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 53 (TUIR) e del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, nonchè dell’art. 2697 c.c., nella parte in cui la CTR, in relazione al sesto rilievo, ha rigettato la pretesa dell’Ufficio avente ad oggetto l’omessa dichiarazione di ricavi derivante da una operazione di cessione di beni tra la società Tom Sedia SPA, incorporata dalla contribuente, e una società estera controllata dalla medesima. Deduce il ricorrente principale che l’operazione di cessione fosse gravemente antieconomica e per la stessa fosse stato allegato un adeguato quadro indiziario idoneo a dimostrare l’esistenza di maggiori ricavi.

1.5 – Con l’ottavo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 66 (TUIR) e del D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42, art. 11, nella parte in cui la CTR ha rigettato il rilievo relativo alla indeducibilità delle perdite su crediti. Osserva il ricorrente principale che le perdite in oggetto non erano basate su elementi certi, non essendo il debitore assoggettato a procedura concorsuale.

1.6 – Con il nono motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 11, nella parte in cui la CTR ha rigettato la pretesa dell’Ufficio relativa all’erroneo assoggettamento a rivalutazione di alcuni beni mobili. Deduce il ricorrente che la rivalutazione era stata applicata dalla società contribuente in relazione a un macchinario (impianto squadra bordatrice) senza applicare la rivalutazione all’intera categoria omogenea di beni cui apparteneva il macchinario, nonchè senza includere i beni provenienti dalla società incorporata Top Sedia SPA, con conseguente decadenza del contribuente dal regime opzionale.

1.7 – Con il decimo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 68 (TUIR), per avere la CTR rigettato l’appello dell’Ufficio in tema di ammortamento dei diritti di brevetto industriale. Deduce il ricorrente principale che i brevetti per i quali si era proceduto ad ammortamento non erano stati oggetto di riconoscimento, per cui non sarebbero stati suscettibili di utilizzazione economica.

1.8 – Con l’undicesimo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75 (TUIR, nella parte in cui la CTR ha rigettato l’appello avente ad oggetto l’ultimo rilievo, inerente l’indeducibilità di spese dedotte in violazione del principio di competenza economica. Deduce il ricorrente che le spese in oggetto erano relative all’esercizio 2002 (precedente quello di accertamento), circostanza relativamente alla quale sarebbe stato irrilevante il fatto che per tali spese la fattura fosse stata ricevuta l’anno successivo.

1.9 – Con il primo motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per “non liquet” nella parte in cui la CTR ha rigettato l’appello incidentale della contribuente, osservandosi l’assenza di indicazione del percorso logico-deduttivo seguito dal giudice.

1.10 – Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso, per non avere la CTR tenuto conto in alcun modo delle deduzioni articolate dalla ricorrente incidentale nel proprio appello.

1.11 – Con il terzo motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 68 TUIR, nella parte in cui la CTR ha rigettato l’appello riguardante il quarto rilievo, avente ad oggetto la ripresa ad imposizione di imposte sostitutive ritenute indeducibili. Deduce la società contribuente che le imposte erano relative a mutui e che, in quanto tali, costituissero non una ritenuta di acconto ma un costo accessorio del mutuo, da ammortizzare in sette anni. Sottolinea il ricorrente incidentale anche contraddittorietà di motivazione in ordine a tale aspetto.

1.12 – Con il quarto motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 64 e 75 TUIR, nella parte in cui la CTR ha ripreso a tassazione la tassa rifiuti come imposta indeducibile. Sottolinea la società contribuente che tale imposta possa essere oggetto di deduzione in base al principio di competenza.

1.13 – Con il quinto motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 74 e 75 TUIR, nella parte in cui la sentenza ha escluso la deducibilità delle spese di rappresentanza.

Evidenzia la società contribuente che tali spese sono inerenti in quanto sostenute al fine di ottenere non già un incremento dell’immagine della società, ma nel senso di incrementare le attività di vendita nei confronti di un cliente della società contribuente e, quindi, spese destinate a uno specifico affare.

1.14 – Con il sesto motivo del ricorso incidentale si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 67 TUIR, per avere la CTR rigettato l’appello della contribuente in relazione alle quote di ammortamento del soppalco in ferro. Deduce parte contribuente che il bene in oggetto non può considerarsi costruzione, bensì attrezzatura industriale.

1.15 – Con il settimo motivo (indicato anch’esso come n. 6) si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 75 TUIR, nella parte in cui la CTR ha rigettato l’appello incidentale della contribuente relativo al disconoscimento di beni strumentali. Osserva la ricorrente incidentale che la censura riguarda due macchine affettatrici che costituiscono complementi d’arredo.

1.16 – Con l’ottavo motivo (indicato come n. 7) si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., per avere la CTR omesso ogni pronuncia in ordine all’appello della società contribuente in ordine alla compensazione delle spese disposta dalla CTP.

2 – I primi motivi di entrambi i ricorsi (principale e incidentale), riguardanti il vizio di omessa motivazione della sentenza impugnata, in relazione al rigetto dei motivi di appello principale dell’Ufficio e dei motivi di appello incidentale della contribuente, sono fondati.

2.1 – Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dall’art. 111 Cost., sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, nè alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (ex multis Cass., Sez. Lav., 14 febbraio 2020, n. 381). Tale vizio si apprezza nel caso in cui il giudice del merito – che pure è libero di attingere il proprio convincimento dalle prove che ritenga più attendibili, non essendogli imposto di dar conto nella motivazione dell’esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti (Cass., Sez. V, 29 dicembre 2020, n. 29730) – ha l’obbligo di motivare in ordine al materiale probatorio dal quale ha tratto il proprio convincimento e alle argomentazioni seguite, non potendosi limitare ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass., Sez. V, 24 marzo 2021, n. 8240; Cass., Sez. I, 5 agosto 2019, n. 20883).

2.2 – Nella specie la sentenza impugnata, dopo avere ripercorso i singoli motivi di censura degli appellanti e la valutazione che sul punto era stata compiuta dalla sentenza di primo grado, si è limitata a un giudizio riassuntivo di rigetto degli appelli (principale e incidentale), senza alcun vaglio critico degli stessi motivi, così adagiandosi sulla motivazione resa dalla sentenza di primo grado senza che ne venissero esplicitate le ragioni (“nelle sintetiche espressioni valutative dei giudici di I grado vengono proposte a questo Collegio le contestazioni dell’Ufficio e del contribuente che offrono riscontro positivo o negativo sulla base di elementi fondati e supportati da norme e fatti per singolo rilievo circostanziati ed incontrovertibili come riferiti nella presente motivazione. Ogni altra considerazione di parte privata, affermata o ritenuta apodittica e non riscontrabile nè in punto di fatto nè di diritto, deve esser pertanto esclusa”).

3 – La sentenza va, pertanto, cassata, in relazione ai suddetti motivi di gravame, previo assorbimento degli ulteriori motivi, con rinvio alla CTR a quo anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti gli ulteriori motivi; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR del Friuli-Venezia Giulia, in diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 13 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA