Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18118 del 21/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 07/06/2017, dep.21/07/2017), n. 18118
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NAPPI Aniello – Presidente –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11680/2016 proposto da:
EQUITALIA SUD SPA – AGENTE DI RISCOSSIONE C.F. (OMISSIS), quale
incorporante di EQUITALTA POLIS SPA, in persona del Procuratore
Speciale, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso
la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato TIZIANA PANE;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) DELLA SOCIETA’ (OMISSIS) SRL;
– intimata –
avverso il decreto n. 497/2016 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il
06/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 07/06/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
Equitalia Sud ricorre per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Napoli in data 6-4-2016 col quale è stata respinta l’opposizione al passivo del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. in relazione a crediti tributari documentati da estratti di ruolo; il tribunale ha ritenuto suscettibili di ammissione al passivo i soli crediti tributari e previdenziali portati da cartelle di pagamento previamente notificate alla fallita o al curatore; l’intimato non ha svolto difese.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
il ricorso, col quale Equitalia Sud denunzia la violazione della L. Fall., art. 93,D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 87 e 88 e del D.Lgs. n. 46 del 1999, artt. 17 e 18, è manifestamente fondato, non essendosi il tribunale uniformato all’insegnamento di questa Corte secondo il quale l’ammissione al passivo dei crediti tributari è richiesta dalle società concessionarie per la riscossione, come stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 87, comma 2, nel testo introdotto dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sulla base del semplice ruolo (e dunque del relativo estratto), senza che occorra, in difetto di espressa previsione normativa, anche la previa notifica della cartella esattoriale, salva la necessità, in presenza di contestazioni del curatore, dell’ammissione con riserva, da sciogliere poi ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 88, comma 2, allorchè sia stata definita la sorte dell’impugnazione esperibile davanti al giudice tributario (v. Cass. n. 6126-14, Cass. n. 23110-16);
di conseguenza il decreto va cassato con rinvio al medesimo tribunale, diversa sezione, per nuovo esame; il tribunale si uniformerà a quanto sopra evidenziato e provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, su relazione del Cons. Dott. Terrusi (est.), il 7 giungo 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017