Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18118 del 10/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18118 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA
sul ricorso 17416-2017 proposto da:
KHAZRI MUSTAPHA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIUSEPPE LUIGI LAGRANGE 1, presso lo studio dell’avvocato
STEFANO PICHIERRI, rappresentato e difeso dall’avvocato STELLA
PANCARI;
– ricorrente contro
XPO SUPPLY CHAIN ITALY SPA, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
CIRCONVALLAZIONE CLODIA 86, presso lo studio dell’avvocato
FABIO ACCARDO, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MAURO ARDITO;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 603/2017 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 08/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Data pubblicazione: 10/07/2018

RILEVATO

che la Corte d’appello di Bologna respingeva il reclamo ex I. n. 92 del
2012 avverso la sentenza del giudice di primo grado che aveva
rigettato la domanda proposta da Khazri Mustapha volta alla
dichiarazione di illegittimità del licenziamento disciplinare per giusta

che l’addebito consisteva nell’avere comunicato con ritardo la
prognosi e il numero di protocollo della malattia relativa all’assenza
dal 23/2/2015 al 27/2/2015 e non avere giustificato l’assenza per la
giornata del 23/2/2015, con la recidiva per la tardiva comunicazione
delle assenze del 20/4/2014 del 26/5/2014 e del 16/7/2014,
sanzionate con la multa di un’ora di retribuzione ciascuna;

che la Corte territoriale riteneva che nel caso in esame fosse
dimostrata la sussistenza di tre mancanze inerenti alla irregolare e/o
omessa comunicazione dell’assenza, seguite dall’assenza
ingiustificata per la giornata del 23/2/2015, con conseguente
sussistenza della giusta causa di recesso alla luce della disciplina
contrattuale collettiva e dell’art. 2106 cod. civ.;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione Khazri
Mustapha sulla base di unico motivo;

che la società ha resistito con controricorso;

CONSIDERATO

Che con l’unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 2119 cod. civ. dell’art. 7 I. 300 del 1970,
dell’art. 18 commi IV e V legge 20 maggio 1979 n. 300, come
modificati dalla legge n. 92/2012 e dell’art. 32 lettera c) comma 1
del CCNL, rilevando che la Corte d’appello si era limitata a
Ric. 2017 n. 17416 sez. ML – ud. 18-04-2018
-2-

causa intimato al predetto da Xpo Supply Chain Italy s.p.a.;

constatare che la condotta del lavoratore integrava violazione
dell’art. 32 del CCNL e che, dovendosi aggiungere anche l’assenza
ingiustificata del 23 febbraio 2015, l’addebito fosse da ritenere anche
più grave rispetto all’illecito tipizzato dalla contrattazione collettiva.
In tal modo, però, aveva omesso ogni indagine in ordine alla gravità
del fatto contestato ed al comportamento in concreto tenuto dal

nonché ogni valutazione circa il giudizio di proporzionalità ed
adeguatezza della sanzione;

che il motivo è privo di fondamento poiché la Corte territoriale ha
sinteticamente ma sufficientemente espresso un giudizio sia sulla
gravità del fatto contestato, sia sulla proporzionalità della sanzione,
e ciò non solo mettendo a confronto con la previsione del contratto
collettivo la violazione in concreto commessa, ma anche
evidenziando gli elementi della sistematicità e frequenza delle
infrazioni, nonché (il che rileva, evidentemente, anche sotto il profilo
soggettivo) la qualità di rappresentante sindacale del lavoratore,
qualità che lo poneva nelle condizioni di non ignorare le disposizioni
contrattuali collettive in materia e gli adempimenti da porre in essere
in caso di assenza, il tutto sulla base di un accertamento in concreto,
in conformità al principio di seguito enunciato: (Cass. n.

8826 del 05/04/2017);

che alla luce delle svolte argomentazioni, avendo la Corte territoriale
fondato il suo giudizio sulla valutazione della gravità, sotto i profili
oggettivo e soggettivo, dei fatti addebitati al lavoratore, anche in
ragione delle circostanze nell’ambito delle quali sono stati commessi,
alla reiterazione dei medesimi e all’elemento soggettivo inerente al
ruolo rivestito dal ricorrente, le residue critiche svolte con i motivi di
ricorso risultano attenere non già alla verifica in ordine ai criteri
ermeneutici di applicazione della clausola generale di cui all’art.1455
cod. civ., ma, piuttosto, all’accertamento della concreta ricorrenza,
nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi ritenuti dai giudici del
merito idonei a integrare il giustificato motivo di licenziamento,
accertamento che si pone sul diverso piano del giudizio di fatto
demandato al giudice del merito (cfr., tra le altre, Cass. n. 6498 del
26/04/2012, Cass. n. 18715 del 23/09/2016);

che per tali motivi, condividendo il Collegio la proposta del relatore,
il ricorso, manifestamente infondato, va rigettato con ordinanza in
camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375, comma 1, n. 5, cod. proc.
civ.;

La regolamentazione delle spese processuali, liquidate come da
dispositivo, segue la soccombenza;

Ric. 2017 n. 17416 sez. ML – ud. 18-04-2018
-4-

gli elementi oggettivi e soggettivi idonei a legittimare il

sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. , dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle
spese, che liquida in complessivi C 3.200,00, di cui C 200,00 per
esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso
articolo 13.
Così deciso in Roma il 18/4/2018
Il Presidente
Adriana Doronzo

éit,
7

articolo 13.

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