Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18118 del 04/08/2010
Cassazione civile sez. lav., 04/08/2010, (ud. 02/07/2010, dep. 04/08/2010), n.18118
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIDIRI Guido – Presidente –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. LA TERZA Maura – rel. Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EZIO 19, presso
lo studio dell’avvocato ALLIEGRO MICHELE, rappresentato e difeso
dall’avvocato DINOI PIETRO, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SIENA;
– intimato –
sul ricorso 34836-2006 proposto da:
COMUNE DI SIENA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE FLAMINIO, 46, presso lo studio
dell’avvocato GREZ GIANMARCO, rappresentato e difeso dall’avvocato
PISILLO FABIO, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso
incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
M.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1482/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 07/11/2005 r.g.n. 2116/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
02/07/2010 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;
udito l’Avvocato NICOLO’ SCRITTONE per delega PIETRO DINOI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUZIO Riccardo, che ha concluso per: rimessione alle SEZIONI UNITE.
Fatto
OSSERVA
Letta la sentenza impugnata del 7 novembre 2005 con cui la Corte d’appello di Firenze, affermata preliminarmente la giurisdizione AGO, rigettava la domanda proposta da M.M. nei confronti del Comune di Siena per la declaratoria del suo diritto all’assunzione;
Letto il ricorso proposto dal M. ed il ricorso incidentale proposto dal Comune di Siena in cui si eccepisce la carenza di giurisdizione dell’AGO, questa spettando al giudice amministrativo;
Ritenuto che sulla questione di giurisdizione si devono pronunciare le Sezioni unite di questa Corte.
P.Q.M.
Rimette la causa alle Sezioni unite e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010