Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18117 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/06/2020, dep. 31/08/2020), n.18117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza d’ufficio proposto dal

Tribunale di Firenze n. R.G. 12572/2019, del 26/9/2019, nel

procedimento proposto da:

B.M.;

contro

N.M.;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 16 giugno 2020 dal Consigliere Iannello Emilio;

lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale Fresa Mario che chiede dichiararsi

inammissibile il regolamento di competenza d’ufficio.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Giudice di pace di Firenze ha dichiarato con ordinanza la propria incompetenza per materia a conoscere della controversia tra B.M. e N.M..

Secondo quanto si ricava dall’ordinanza che solleva il conflitto, la causa era stata promossa da B.M. per la condanna del N. al pagamento della somma di Euro 4.088,21, oltre accessori (pari alla metà degli importi pagati per bollette del gas), in forza della scrittura privata con la quale il N. – proprietario di immobile concesso, con separato contratto, in locazione ad uso foresteria alla Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a., per i suoi dipendenti – aveva consegnato al B. (dipendente della Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a.) detta abitazione, impegnandosi a restituirgli la metà di quanto quest’ultimo avrebbe pagato per l’utenza del gas; il N. in via riconvenzionale aveva richiesto il pagamento della somma di Euro 256,20 per la sostituzione di alcuni vetri rotti, riscontrati al momento della riconsegna dell’immobile.

Il Tribunale di Firenze, dinanzi al quale la causa è stata riassunta, con ordinanza del 26/9/2019 ha richiesto a questa Corte, ex officio, il regolamento di competenza, rilevando che, secondo l’interpretazione dell’art. 7 c.p.c., comma 1, accolta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 21582 del 19/10/2011, sussiste “la competenza del Giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile, salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, ictu oculi, alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale – siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale – allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato”.

2. Il P.M. ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del proposto regolamento di competenza d’ufficio.

Fissata per la trattazione l’adunanza del 12 marzo 2020, a causa del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in attuazione del D.L. 8 marzo 2020, n. 11, art. 1, il Primo Presidente, con decreto 9 marzo 2020 (prot. Interno n. 526) ne ha disposto il rinvio a nuovo ruolo (come di tutte le cause fissate per le udienze e adunanze camerali in calendario nel periodo compreso tra il 9 e il 22 marzo 2020, con la sola eccezione – che qui non viene in rilievo – di quelle indicate nel D.L. cit., art. 2, comma 2, lett. g).

Quindi, in attuazione dei decreti del P.P. nn. 44, 47, 55 e 76, a loro volta attuativi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 83, comma 7, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e successivamente modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28, art. 3, comma 1, lett. c), essendo stata prevista la possibilità, per la Sesta Sezione, di fissare adunanze camerali nel numero ivi precisato nel periodo dal 1 al 19 giugno, la presente causa è stata destinata per la trattazione in adunanza camerale nella data odierna, con decreto del Presidente titolare del quale è stata data rituale comunicazione alle parti.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso per regolamento d’ufficio è inammissibile.

Come ricorda il Pubblico Ministero nelle proprie conclusioni, costituisce ius receptum presso questa Corte regolatrice il principio di diritto secondo il quale, ai sensi dell’art. 45 c.p.c., l’esperimento del regolamento di competenza d’ufficio postula che emessa dal giudice adito per un determinato processo la pronuncia dichiarativa della competenza per materia o per territorio inderogabile e riassunta la causa davanti al giudice ritenuto competente, quest’ultimo si ritenga a sua volta incompetente sotto gli stessi profili e sostenga quindi che la competenza per ragioni di materia o di territorio inderogabile spetta al primo ovvero ad un terzo giudice, con la conseguenza che deve essere dichiarato inammissibile il conflitto di competenza qualora il secondo giudice, indicato come competente per materia dal primo giudice e davanti al quale la causa è stata riassunta, nell’escludere di essere munito di competenza per materia, sostenga che la competenza spetti ad altro giudice per ragioni di valore, dovendo ritenersi ogni questione relativa a questo ultimo profilo preclusa (v. ex aliis Cass. Sez. U 19/10/2011, n. 21582, in motivazione; Cass. Sez. U 18/01/2018, n. 1202; Cass. 02/10/2018, n. 23913; 17/07/2008, n. 19792; del 18/04/2000; n. 5032).

P.Q.M.

dichiara inammissibile la istanza del Tribunale di Firenze per regolamento del conflitto negativo di competenza.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

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