Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18117 del 26/07/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18117 Anno 2013
Presidente: ROVELLI LUIGI ANTONIO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 26589-2006 proposto da:
COND VIA ROCCIAMELONE 15 VILLARBASSE 06154570011,
elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI
MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato MUSSARI
FRANCESCO SAVERIO, che lo rappresenta e difende
unitamente all’avvocato MATTA GIANLUIGI;
– ricorrente –

2013
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contro

TESTA FRANCO TSTFNC47DD11L219F, BERTOLOTTI DILVA
BRTDLV48A660W, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
VITTORIA COLONNA 32, presso lo studio dell’avvocato

Data pubblicazione: 26/07/2013

MENGHINI MARIO,

che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BRUYERE GABRIELE;
– controricorrenti nonchè contro

ROSSO GIUSEPPE, CURTAZ MIRIAM;
– intimati –

1234/2006 della CORTE

avverso la sentenza n.

D’APPELLO di TORINO, depositata il 18/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/03/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALISI;
udito l’Avvocato MATTA Gianluigi, difensore del
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che ha concluso
per la rimtssione alle Sezioni Unite.

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Svolgimento del processo
Testa Franco e _Bertellotti_ Dilva con _ricorso ex art 1137 cc., premesso di
essere condomini nel condominio sito in Villarbasse (To) via Rocciamelone n.
15 e comproprietari in regime di comunione di n. 3 posti auto; che il

per il parere di conformità dell’autorimessa condominiale; che il
professionista nella sua relazione aveva indicato le opere necessarie per
l’adeguamento dell’autorimessa precisando, che se si fosse utilizzato il posto
auto n. 6 (uno dei posti auto di proprietà di essi ricorrenti) la prospiciente
uscita di sicurezza non avrebbe potuta essere più utilizzata; che l’assemblea
condominiale del 6 aprile 2000 in assenza di essi ricorrenti aveva deliberato di
procedere all’elaborazione del progetto approvando la soluzione che
prevedeva il mantenimento di 74 posti auto con le cinque uscite di sicurezza
allora presenti e, dunque, di fatto eliminando un posto auto di proprietà dei
ricorrenti; di aver manifestato la propria contrarietà a detta soluzione, ma
senza alcun risultato, instavano, pertanto, per la declaratoria di nullità delle
deliberazioni assunte dall’assemblea condominiale in data 7 maggio 2001,
nonché delle deliberazioni ad essa connesse.
Si costituiva il Condominio convenuto eccependo, preliminarmente, la
decadenza degli attori dal diritto di impugnare le delibere di cui si dice per
essere stata l’impugnativa proposta successivamente alla scadenza del termine
di cui all’art. 1137 cc. ed assumendo che l’impugnazione avrebbe dovuto
essere proposta con citazione, anziché con ricorso. Nel merito, negava che le
delibere impugnate avessero inciso sul diritto di proprietà dei ricorrenti poiché
l’uscita di sicurezza di cui si dice esisteva già all’atto dell’acquisto da parte

condominio aveva conferito incarico all’ing. Pelassa di redigere un progetto

dei ricorrenti Evidenziava che_sui_posti auto_ degli attori_insisteva una servitù
di passaggio perl’a.c_cesso alla scala _di sicurezza e _ciò siaper destinazione del
re di famiglia sia per us_ucapione.
Il Giudice adito, con sentenza n. 3404 del 2004, dichiarava la nullità delle

causa in favore dei ricorrenti.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Condominio con atto di ricorso
depositato il 3 dicembre 2004 e notificato il 18 gennaio 2005, insistendo per
la declaratoria dell’intervenuta decadenza dei condomini dall’impugnazione
delle delibere condominiali.
La Corte di Appello di Torino con sentenza n. 1234 del 2006 dichiarava
inammissibile l’appello perché proposto tardivamente. La Corte torinese,
richiamando l’orientamento di questa Suprema Corte di Cassazione (sent. N.
2543 del 1990) secondo cui “(….) qualora l’appellante adotti la forma del
ricorso, propria del rito speciale, invece che quella ordinaria della citazione,
l’impugnazione, in ossequio al principio processuale della conservazione degli
atti, è da ritenersi egualmente ammissibile, sempre che la notifica di essa sia
tempestiva ai sensi” degli artt. 325 e 327 cod. proc. civ.”, ha ritenuto che nel
caso in esame, l’impugnazione era stata proposta tardivamente, considerato
che la sentenza era stata notificata in data 25 novembre 2004 ed il ricorso
risultava depositato il 3 dicembre 2004 e notificato il 18 gennaio 2005 ben
oltre, pertanto, il termine di cui all’art. 325 cpc.
La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dal Condominio di via
Rocciamelone in Villarbasse con atto di ricorso affidato ad un unico motivo.
Testa Franco e Bertellotti Dilva hanno resistito con controricorso, illustrato

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delibere impugnate e condannava il Condominio alla rifusione delle spese di

con_mernaria_Va qui_eviclenziato che_agli_atti esistono_clue-controricorsi_degli
stessi intimati_a_firma degli stessi avvocati_perfettamente identici, anche se
e l’altra del 25 ottobre del
riportano date Aiverse_(una del 20 ottob__006
i
2006). Giuseppe Rosso e Miriam Curtaz, volontariamente intervenuti nel

alcuna attività giudiziale.
All’udienza dell’ l l ottobre 2012 questa Corte ritenendo che la questione
relativa alla validità dell’impugnazione avverso la sentenza di primo grado
avente ad oggetto l’annullamento di una delibera condominiale proposta con
ricorso, nonché quella relativa alla data di riferimento per determinare la
tempestività dell’appello (in particolare se l’appello debba ritenersi
tempestivo nell’ipotesi in cui il ricorso sia stato depositato entro il termine di
decadenza per l’impugnazione ai sensi dell’art. 325 cpc. e, anche quando sia
stato notificato oltre il termine di decadenza), con ordinanza interlocutoria
rinviava gli atti al Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione per
l’eventuale assegnazione del presente giudizio alle Sezioni Unite. 11 Primo
Presidente Aggiunto rilevato che le SSUU. si sono già pronunciate in tempi
relativamente recenti circa il modo d’introduzione dei giudizi per
l’impugnazione di deliberazioni condominiali (collegato al più ampio
principio processuale di conservazione degli effetti degli atti) e circa la
decorrenza del termine di proposizione di tali giudizi a seconda che siano stati
proposti con ricorso o con atto di citazione, con provvedimento del 19
novembre 2012, rimetteva gli atti alla Seconda Sezione Civile della Corte
Suprema di Cassazione, specificando che “i principi di diritto già affermati
dalle SSUU (collegati al più ampio principio processuale di conservazione

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giudizio in appello e regolarmente intimati, in questa fase non hanno svolto

degli _effetti_degli_atti),benché riguardanti_ solo_1′ introduzione deLgiudizio di
potrebbero ben rivestire valenza generale, e quindi offrire
uata chiave_di_soluzione an_che_pzr la questione sopra_enunciata”, cioè
in ordine all’impugnazione di sentenza di_primo grado, avente ad oggetto

Nell’immediatezza della presente udienza il Condominio di via Rocciamelone
in Villarbasse ha depositato memoria illustrativa.
Motivi della decisione
1.= Con l’unico motivo il Condominio di Rocciamelone in Villarbasse
lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1137 cc., 325, 447,436
cpc. in relazione nell’art. 360 n. 3 cpc. Secondo il ricorrente, avrebbe errato la
Corte torinese nel ritenere l’appello inammissibile in quanto notificato
tardivamente perché l’impugnazione doveva essere proposta con ricorso e il
ricorso è depositato nel termine dei trenta giorni. Specifica il ricorrente: posto
che la norma di riferimento sostanziale sarebbe l’art. 1137 cc. secondo cui le
deliberazioni assembleari di condominio vengono impugnate con ricorso e
non con citazione, anche l’impugnazione dovrà essere proposta con ricorso,
con la conseguenza che l’impugnazione sarebbe validamente costituita se il
ricorso venga depositato in cancelleria nei termini di cui all’art. 325 cpc.. E di
più, osserva, ancora, il ricorrente la notifica nel termine di cui all’art. 325 cpc.
del gravame sarebbe stata per gli appellanti sostanzialmente impossibile, dato
che il provvedimento Presidenziale di fissazione di udienza era stato emesso
dopo 21 giorni dal deposito. La Corte di merito, dunque, avrebbe dovuto
riscontrare un errore scusabile e disporre la rinnovazione dell’atto
d’impugnazione. Diversamente opinando, conclude il ricorrente, si avrebbe

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l’annullamento di delibera condominiale.

una lesione-dei principi costituzionali di difesa.
Li=JI moti vo_è_fo n dato .
Tale censura pone all’esame di questa Co_d_d_ue diverse questioni di carattere
_generale e, cioè: a) se l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado

proposta anche con ricorso e non con atto di citazione; b) ad un tempo, se
proposta con ricorso, per la tempestività dell’appello, debba farsi riferimento
alla data della notifica del ricorso, oppure, a quella del deposito dello stesso in
cancelleria.
A.= In merito alla prima questione vanno qui richiamati due orientamenti di
questa Corte:
1) un primo orientamento è relativo alla forma dell’atto per l’impugnazione in
materia di delibere condominiali. Al riguardo e in tempi recenti le Sezioni Un.
di questa Corte Suprema hanno definitivamente chiarito che “l’art. 1137 cc.
“(…) si limita a consentire ai dissenzienti e agli assenti di agire in giudizio,
per contestare la conformità alla legge o al regolamento di condominio delle
decisioni adottate dall’assemblea, ma, nulla dispone in ordine alle relative
modalità, queste vanno individuate alla stregua della generale previsione
dell’art. 163 c.p.c., secondo cui “la domanda si propone mediante citazione
(…)” Tuttavia, le stesse Sezioni Unite hanno chiarito che, comunque, se la
domanda di annullamento di una deliberazione condominiale, sia stata
proposta impropriamente con ricorso, anziché con citazione, è egualmente
valida, in quanto l’adozione della forma del ricorso non esclude l’idoneità al
raggiungimento dello scopo di costituire il rapporto processuale, che sorge già
mediante il tempestivo deposito in cancelleria.

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relativa all’annullamento di una delibera condominiale, sia validamente

2)_A sua volta, va_qui _richiamato il_principia consolidato nella giurisprudenza
_di_questa Corte _relativo al principio delrultrattività del rito_ Come è stato
affamato da questa Cod_e,ove_una controversia sia stata erroneamente trattata
in primo grado con il rito ordinario, anziché con quello speciale (…), le forme

dell’appello, che, dunque, va proposto con citazione ad udienza fissa. Se„
invece, la controversia sia stata trattata con il rito speciale (….) anziché con
quello ordinario, la proposizione dell’appello segue le forme della cognizione
speciale. Ciò, in ossequio al principio della ultrattività del rito, che – quale
specificazione del più generale principio per cui l’individuazione del mezzo di
impugnazione esperibile deve avvenire in base al principio dell’apparenza,
cioè con riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell’azione e
del provvedimento compiuti dal giudice – trova specifico fondamento nel fatto
che il mutamento del rito con cui il processo è erroneamente iniziato compete
esclusivamente al giudice”. (sent.n. 682 del 14/01/2005).
1.1.a).= Pertanto, alla luce di questi orientamenti può trovare soluzione il
primo dei profili di cui abbiamo detto e cioè la questione in ordine alla forma
dell’atto introduttivo dell’appello relativo ad una sentenza di primo grado che
abbia annullato una delibera condominale e nel senso che nell’ipotesi in cui il
processo in primo grado sia stato introitato con ricorso e non con atto di
citazione, anche l’appello, nonostante la regola generale contenuta nell’art.
342 c.p.c., potrà essere introitato con ricorso, anziché con citazione.
Vero è che le affermazioni di principio appena riportate si riferiscono ad una
fattispecie diversa da quella in esame, considerato che riguardano
l’impugnazione delle delibere assembleari e, dunque, l’atto di instaurazione

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del rito ordinario debbono essere seguite, anche per la _proposizione

del giudizio di primo _grado, tuttavia, il principio espresso, per coerenza
giuridica può trovare una generali znzione_e unlestensione anche alle ipotesi
di impugnazione della sentenza di primo grado, in Jema di delibera
condominiale che sia stata effettuata con ricorso, così come con ricorso era

unite da una stessa ratio, imputabili allo stesso principio processuale della
conservazione degli atti e relative alla stessa materia di diritto condominiale.
1.1.b).= Per altro, la soluzione appena prospettata, non intende esprimere un
principio generale secondo cui il soggetto interessato avrebbe la possibilità di
instaurare il giudizio di appello (o ancor prima il giudizio di primo grado) con
il rito che ritiene opportuno, ma, semplicemente, dare corretta soluzione alle
ipotesi in cui è difficile inquadrare la condotta della parte all’interno di uno
schema che attribuisce ex ante una forma corretta per la proposizione
dell”impugnazione e, quindi, permette di definire errata la diversa modalità in
concreto prescelta. Per altro, non tenere conto della difficoltà di individuare
ex ante una forma corretta per la proposizione dell”impugnazione
apparirebbe poco coerente con lo stesso principio del giusto processo e al
modo in cui la Suprema Corte sembra intendere lo strumento processuale
introdotto con l’art. 360 bis cpc., ossia, escludendo la rilevanza delle
violazioni dei principi della legge processuale che non siano riferibili alla
violazione del giusto processo e condizionando la stessa ammissibilità
dell’impugnazione alla denuncia di violazioni che abbiano arrecato alla parte
un pregiudizio effettivo.
1.2.= In merito alla seconda questione va qui richiamato l’ulteriore principio
espresso dalle Sez. unite di questa C rte Suprema (SU. sent, n. 8491 del 2011)
(0u.
A/YI
e0tA 1.9 61N, (41
t’ 414
7

stato instaurato ilgiudizio di primo grado, atteso che entrambe le ipotesi sono

secondo cui, se ri pugnazione—è_ stata proposta con _ricorso, la tempestività
dello stesso va riferita alla data di depositoin_cancelleria_e non, invece, alla
data di notifica dello stesso. ___econdo questo orientamento estendere alla
notificazione la necessità del rispetto del termine non risponde ad alcuno

incombente il cui inadempimento può non dipendere da una sua inerzia, ma
dal tempo impiegato dall’ufficio giudiziario, dalla pronuncia del decreto di
fissazione dell’udienza di comparizione. La ratio cui è ordinato tale
orientamento, e cioè che non può essere chiesto alla parte di rispettare un
termine per la notificazione, posto che nel suo corso si inserisce un
adempimento, ovvero il decreto di fissazione di udienza del giudice, che non
rientra nella disponibilità della parte medesima, il principio appena indicato,
per ragioni di coerenza giuridica va esteso anche all’ipotesi in cui è consentito
impugnare le sentenze di primo grado con la forma del ricorso.
L’estensione del principio appena indicato consente di ritenere, pertanto, che,
se l’impugnazione di una sentenza relativa alla validità delle delibere
assembleari sia stata effettuata con la forma del ricorso, il termine per
l’impugnazione è rispettato con il deposito in cancelleria del ricorso e non,
invece, con la notificazione del ricorso stesso.
In definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa
va rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Torino, anche per il
regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa
anche per il regolamento delle spese giudiziali relative al presente giudizio di

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specifico e concreto interesse del convenuto, mentre graverebbe l’attore di un

cassazione, ad altrasezione della Corte di Appello di Torino
deciso_ nella CamerailLeonsiglia delLa, Seconda Sezione_ Civile della

Corte Suprema di Cassazione iiJiniarzo2i3
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Il P sidente

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Giudiziario
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DEPOSITATO IN CANCELIERIA

Roma,

26 LUG. 2013

11 Consigliere relatore

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