Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18117 del 21/07/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 12/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1271/2017 proposto da:

K.B. – RICORRENTE CHE NON HA DEPOSITATO IL RICORSO ENTRO

I TERMINI DI LEGGE;

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il

02/08/2016, emesso sul procedimento iscritto al n. 7784/2016 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che K.B. ricorre per la cassazione del provvedimento in epigrafe con cui il Giudice di Pace di Torino ha rigettato la sua impugnazione del decreto di espulsione dal territorio dello Stato notificatogli dal Prefetto della provincia di Torino in data 26 marzo 2016;

che si è costituito il Ministero dell’Interno con controricorso; considerato che il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata;

ritenuto che il ricorso è improcedibile, atteso che dalla certificazione della Cancelleria di questa Corte risulta notificato alla controparte in data 14 novembre 2016 mentre alla data del 17 gennaio 2017, e dunque ben oltre il termine previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, non risulta ancora depositato nella Cancelleria di questa Corte;

che la soccombenza regola le spese, esclusa l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, risultando questo processo esente da contributo unificato.

PQM

 

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2050,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA