Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18117 del 21/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 12/06/2017, dep.21/07/2017), n. 18117
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1271/2017 proposto da:
K.B. – RICORRENTE CHE NON HA DEPOSITATO IL RICORSO ENTRO
I TERMINI DI LEGGE;
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il
02/08/2016, emesso sul procedimento iscritto al n. 7784/2016 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato che K.B. ricorre per la cassazione del provvedimento in epigrafe con cui il Giudice di Pace di Torino ha rigettato la sua impugnazione del decreto di espulsione dal territorio dello Stato notificatogli dal Prefetto della provincia di Torino in data 26 marzo 2016;
che si è costituito il Ministero dell’Interno con controricorso; considerato che il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata;
ritenuto che il ricorso è improcedibile, atteso che dalla certificazione della Cancelleria di questa Corte risulta notificato alla controparte in data 14 novembre 2016 mentre alla data del 17 gennaio 2017, e dunque ben oltre il termine previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 1, non risulta ancora depositato nella Cancelleria di questa Corte;
che la soccombenza regola le spese, esclusa l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, risultando questo processo esente da contributo unificato.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2050,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017