Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18117 del 14/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 14/09/2016), n.18117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7477/2015 proposto da:

AUTOCARROZZERIA S. DI S.A. & C. S.A.S., in persona

del socio accomandatario pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo studio dell’avvocato SANDRO

PICCOLINI, che la rappresenta c difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIEMONTE, 39, presso

lo studio dell’avvocato ALESSANDRA CALABRO’, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5103/21/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del LAZIO, depositata il 04/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCTITI;

udito l’Avvocato ALESSANDRA CALABRO’, difensore del controricorrente,

che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L’Autocarrozzeria S. di S.A. & C. s.a.s., in persona del socio accomandatario pro tempore, ricorre affidandosi a due motivi, nei confronti di Equitalia Sud s.p.a. (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata ìn epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ne ha rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado di rigetto del ricorso proposto avverso ruolo e relative cartelle esattoriali. In particolare, il Giudice di appello – rilevata la fondatezza delle doglianze dell’appellante in merito al difetto di interesse, dichiarato dalla C.T.P., in capo al contribuente in quanto frutto dell’erroneo convincimento che oggetto dell’opposizione fosse esclusivamente l’estratto di ruolo e non già le relative cartelle esattoriali – ha ritenuto, nondimeno, che l’appello non meritasse accoglimento non rivestendone i motivi il requisito della specificità, quale viceversa imposto a mente del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53. 3. Con il primo motivo – rubricato “violazione di norma di diritto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancata applicazione dell’art. 112 c.p.c., la ricorrente evidenzia come l’appello non fosse fondato solo sulla mancata notificazione delle cartelle ma, anche, sull’eccezione di sopravvenuta prescrizione del diritto di Equitalia, di pretendere il pagamento dei crediti iscritti a ruolo e portati dalle cartelle, e sull’eccezione che l’avvenuta prescrizione e l’omessa notificazione non potevano essere sanate dalla proposizione dell’impugnazione. 4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce le medesime doglianze ai sensi, però, dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. 4.1. Tale ultimo mezzo va, da subito, dichiarato inammissibile, non concernendo un “fatto” nell’accezione rilevante di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. 5. Egualrnente inammissibile per difetto di interesse è il primo motivo laddove il mezzo, anche se per ipotesi fondato, non attinge l’autonoma ratio decidendi, idonea a sorreggere la decisione, e soprattutto l’accertamento in fatto compiuto, secondo cui le cartelle, oggetto di giudizio, erano state validamente notificate (con conseguente improponibilità dell’eccezione di prescrizione tramite impugnazione del ruolo v. Cass. SSUU n. 19704/2015). 6. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente alla refusione in favore della controricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. 7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di Equitalia Sud s.p.a. delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 1.200,00 oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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