Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18117 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. I, 04/08/2010, (ud. 09/07/2010, dep. 04/08/2010), n.18117

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.G., elettivamente domiciliato in Roma, via degli

Scipioni 157, presso l’avv. Giovanni Iaria, rappresentato e difeso

dall’avv. Ranaldi Sandro giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

N.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Nicotera 29,

presso l’avv. Maretta Scoca, che con l’avv. Ranalli Anna Maria la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 122/06 del

21.2.2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

9.7.2010 dal Relatore Cons. Dr. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Giovanni Iaria su delega per il ricorrente e Guido

Cesarini su delega per la controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 21.2.2009 la Corte di Appello di L’Aquila modificava la sentenza di primo grado, condannando l’appellato V.G. a versare ad N.A. la somma di S 500 mensili a titolo di assegno divorzile a far tempo dal 18.5.2004, confermandola nel resto.

In particolare il Tribunale di L’Aquila aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra il V. e la N., con obbligo per il primo di corrispondere Euro 500,00 mensili per il mantenimento del figlio minore ed aveva escluso l’obbligo di versamento in favore del coniuge, tenuto conto del reddito da lei percepito e del godimento della casa coniugale.

La detta decisione veniva impugnata dalla N., che lamentava il mancato riconoscimento dell’assegno divorzile in suo favore, oltre che l’inadeguatezza di quello fissato per il mantenimento del minore, impugnazione che veniva accolta nei termini indicati, essenzialmente in ragione dell’alto tenore di vita precedentemente goduto dalla N. e del constatato ridimensionamento conseguente alla cessazione della convivenza.

Avverso la decisione V. proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso la N..

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 9.7.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i due motivi di impugnazione V. ha rispettivamente denunciato:

1) violazione della L. n. 70 del 898, art. 5, nonchè vizio di motivazione, in quanto la Corte di appello nel decidere in ordine al riconoscimento o meno dell’assegno di divorzio avrebbe fatto riferimento ai redditi percepiti dalle parti nel 2004, e non anche a quelli goduti all’epoca della cessazione della convivenza, avvenuta nel 1998. Inoltre anche la documentazione prodotta dalla quale la Corte di appello avrebbe tratto il convincimento di un pregresso elevato tenore di vita della coppia (acquisti, viaggi all’estero, vacanze in località turistiche) sarebbe stata male interpretata, trattandosi di dati aventi modesta rilevanza economica; 2) violazione della L. n. 70 del 898, artt. 5 e 6 e vizio di motivazione, in relazione alla consistenza dell’assegno stabilito.

Il reddito annuo percepito nel 2004 da esso ricorrente, quale dipendente della Telecom Italia s.p.a., sarebbe stato infatti di Euro 37.480,00 mentre quello della N. sarebbe stato di Euro 18.864,14; quindi, detratti gli importi fissati per i due assegni (in favore della ex moglie e del figlio) nonchè quello risultante dal godimento dell’immobile assegnato alla N. (e di cui questa era comproprietaria nella misura del 50%), i redditi annui sarebbero stati sostanzialmente coincidenti. Per di più la Corte di appello non avrebbe adeguatamente considerato l’entità degli esborsi che esso ricorrente avrebbe dovuto sostenere per effetto dell’avvenuta costituzione di un nuovo nucleo familiare.

I due motivi di impugnazione, con i quali il V. ha rispettivamente denunciato l’avvenuto riconoscimento del diritto della N. a percepire l’assegno divorzile (primo motivo) e l’entità dell’assegno liquidato (secondo motivo), sono infondati.

Quanto al primo punto, va invero osservato che il detto assegno deve essere determinato con riferimento alle condizioni economiche dei coniugi, quali esistenti al momento della pronuncia di divorzio (C. 07/ 15611, C. 07/15610, C. 06/18241, C. 05/10210, C. 03/4040), sicchè da una parte non rileva la data della cessazione della convivenza e, dall’altra, correttamente la quantificazione dell’importo è stato effettuato, sulla base del CUD del 2004 di entrambi i coniugi, atteso che la sentenza di divorzio risale al 12 maggio 2004.

Quanto poi agli altri aspetti considerati dalla Corte di appello al fine di stabilire la sussistenza o meno delle condizioni in punto di fatto idonee a legittimare il riconoscimento dell’assegno in favore della N. (differenze reddituali, più alto tenore di vita nel periodo del matrimonio desumibile dalle diverse modalità di godimento del periodo feriale, dall’effettuazione di viaggi all’estero, dai reiterati acquisti di beni non necessari), si tratta di valutazioni di merito incentrate sulle deposizioni di testimoni, che hanno in particolare evidenziato lo squilibrio del tenore di vita fra i due ex coniugi e, per la N., fra quello goduto prima e dopo la cessazione degli effetti civili del matrimonio. In ordine alla seconda censura avente ad oggetto l’entità dell’assegno riconosciuto, non è poi ravvisabile la denunciata violazione di legge, poichè la Corte di appello ha correttamente richiamato, a tal fine, l’inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge richiedente a conservare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, mentre, per quanto concerne la conseguente quantificazione, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione, atteso che il giudice del merito ha puntualmente posto a base della propria valutazione il reddito annuale delle parti, la cui differenza avrebbe trovato ulteriore riscontro soprattutto negli esborsi non necessari effettuati durante il matrimonio.

Nè può essere condiviso il rilievo secondo il quale il calcolo della Corte sarebbe stato male effettuato sotto un triplice aspetto, vale a dire: a) omesso computo della decurtazione dal proprio reddito dell’importo di Euro 500,00 per il figlio A., b) mancata considerazione dell’assegnazione della casa coniugale alla N.;

c) omesso calcolo delle spese derivanti dalla costituzione di un nuovo nucleo familiare.

Al riguardo occorre invero rilevare che analoga incidenza per il mantenimento del figlio grava anche sull’altro genitore (sub a); che la N. è comproprietaria dell’immobile per il 50% e la sua esclusiva utilizzazione è riconducibile all’affidamento del figlio minore (sub b); che gli oneri derivanti dalla costituzione di una nuova convivenza non hanno comunque incidenza sugli obblighi conseguenti all’intervenuta cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di prova di spese aggiuntive (sub c).

Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

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