Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18116 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 16/07/2020, dep. 31/08/2020), n.18116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19698/2019 R.G. proposto da:

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAIO MARIO

27, presso lo studio dell’avvocato CHIARA SRUBEK TOMASSY, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLAUDIA DE MARCHI,

MARZIA LAURA MARTINOLI;

– ricorrente –

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del Procuratore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARISTIDE LEONORI 42,

presso lo studio dell’avvocato MARCO GHERARDI, rappresentata e

difesa dall’avvocato DOMENICO SINESIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1065/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 15/05/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata

del 16/07/2020 dal Presidente relatore Dott. DE STEFANO Franco.

 

Fatto

RILEVATO

che:

P.M. ricorre, con atto articolato su di un unitario motivo e notificato a mezzo p.e.c. il 14/06/2019, per la cassazione della sentenza n. 1065 del 15/05/2018 della Corte di appello di Firenze, che ha rigettato l’appello proposto da lui e dalla Walkworth Holding Limited SA, quali soci della poi cancellata società Euroforex spa, avverso la reiezione della loro domanda – proposta nel novembre 2002 – di accertamento dei crediti del debitore N.B., esecutato con pignoramento presso terzi in esecuzione di un sequestro fino alla concorrenza di Euro 2.427.340,00, nei confronti della Banca Monte dei Paschi di Siena;

notificato il ricorso esclusivamente a quest’ultima, essa resiste con controricorso;

è formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

che:

va esclusa la necessità di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, in applicazione del principio affermato fin da Cass. Sez. U. ord. 22/03/2010, n. 6826 (seguita da giurisprudenza costante; tra molte: Cass. Sez. U. 22/12/2015, n. 25772; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. ord. 21/05/2018, n. 12515; Cass. ord. 17/06/2019, n. 16141);

infatti, del motivo di doglianza (violazione e falsa applicazione dell’art. 2495 c.c. per la ritenuta carenza di legittimazione attiva dei soci della cancellata Euroforex spa) e delle repliche sul merito svolte dalla controricorrente può tralasciarsi l’illustrazione, per l’evidente tardività del ricorso;

invero, già l’intervenuta notifica – dedotta dalla controricorrente – di un primo ricorso in data 17/12/2018, neppure seguita però dal deposito dei relativi atti in cancelleria ai sensi dell’art. 369 c.p.c., aveva attivato il decorso del termine breve di impugnazione, sicchè il presente ricorso andava proposto al più tardi entro sessanta giorni dalla notifica del precedente;

al riguardo, ancora di recente si ribadisce che il termine c.d. breve di impugnazione decorre, oltre che dalla notificazione del provvedimento da impugnare, pure da quella del primo gravame contro lo stesso – pur se proposto in maniera irrituale – perchè il compimento di tale atto dimostra necessariamente la piena conoscenza della decisione contestata (Cass. ord. 31/01/2019, n. 2990);

e, comunque, il ricorso odierno è stato notificato il 14/06/2019, benchè la sentenza gravata fosse stata pubblicata il 15/05/2018: con conseguente violazione anche del termine c.d. lungo od ordinario (di un anno, per la remota data di instaurazione del giudizio in primo grado), poichè ai giudizi di accertamento dell’obbligo del terzo non si applica la sospensione feriale dei termini (Cass., ord. 28/11/2019, n. 31174; Cass. 25/10/2016, n. 21478; Cass., ord. 20/09/2016, n. 18439; Cass. 09/04/2015, n. 7072; Cass., ord. 05/12/2014, n. 25826; Cass., ord. 12/11/2014, n. 24047; Cass., ord. 29/08/2013, n. 19908; Cass. 11/12/2012, n. 22648; Cass. 25/01/2012, n. 1030; Cass. 25/05/2007, n. 12250; Cass. 19/02/1973, n. 499);

il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controparte;

va infine dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra moltissime altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti processuali (a ciò limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per applicare il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato eventualmente dovuto per i gradi o i giudizi di impugnazione ed in caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 16 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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