Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18116 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 12/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28213/2016 proposto da:

L.M. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato RAFFAELE DI PALO;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DI SALERNO, QUESTURA DI SALERNO;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 874/2016 del GIUDICE DI PACE di SALERNO,

depositata il 03/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il cittadino georgiano L.M. ricorre con due motivi per la cassazione del provvedimento in epigrafe con cui il Giudice di pace di Salerno ha rigettato il suo ricorso avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale notificatogli in data 3 giugno 2016;

che il Prefetto di Salerno non ha svolto difese;

considerato che il primo motivo di ricorso lamenta l’erroneità del provvedimento impugnato per aver ritenuto legittima la mancata traduzione del provvedimento di espulsione nella lingua georgiana e quindi valida la traduzione nella lingua veicolare inglese, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7 e D.P.R. n. 394 del 1999, art. 3, comma 3;

che il secondo motivo di ricorso lamenta “Falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3” deducendo l’erroneità del provvedimento impugnato per aver ritenuto legittimo il decreto impugnato, nonostante l’assenza di motivazione del provvedimento amministrativo, da considerare tautologico;

che il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata;

ritenuto che il primo motivo di ricorso è fondato, alla luce del principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare per l’affermata irreperibilità immediata di traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Sez. 6-1, Ordinanza n. 3676 del 08/03/2012; Sez. 6-1, Ordinanza n. 14733 del 14/07/2015; Sez. 6-1, Ordinanza n. 18749 del 23/09/2015);

considerato che nella specie l’ordinanza impugnata afferma che era presente un interprete che avrebbe “informato” l’odierno ricorrente del provvedimento di espulsione emesso nei suoi confronti; tuttavia prosegue affermando che non sarebbe stato possibile provvedere alla traduzione del decreto di espulsione nella lingua madre del ricorrente perchè il georgiano sarebbe una lingua rara, essendo suddivisa in 17 dialetti; e conclude che la traduzione in lingua veicolare sarebbe stata legittimata dalla mancanza di strumenti informatici contenenti caratteri caucasici;

ritenuto che tali affermazioni appaiono palesemente contraddittorie, sì da rendere illegittima la motivazione dell’ordinanza impugnata perchè perplessa al punto tale da non consentire l’individuazione della ratio decidendi;

che invero l’ordinanza afferma (pag. 2, primo capoverso) che la lingua georgiana sarebbe rara perchè formata da 17 dialetti, ma subito dopo aggiunge che l’interprete era stato in grado di informare il ricorrente che “sarebbe stato destinatario di un provvedimento di espulsione”: tali affermazioni appaiono in evidente contrasto tra loro;

che la successiva argomentazione del Giudice di pace – secondo cui la traduzione del decreto in lingua georgiana non sarebbe stata disposta perchè non vi sarebbero stati strumenti informatici idonei a supportare i caratteri caucasici – appare in contrasto con i principi affermati da questa Corte: il giudizio di rarità della lingua, che legittima il ricorso alla lingua veicolare, deve basarsi sulla inesistenza della possibilità di traduzione del c’ecreto di espulsione in relazione alle circostanze oggettive della fattispecie, che il prefetto deve indicare e il Giudice di Pace valutare come plausibili, laddove nella specie, risultando la presenza di un interprete in grado di comunicare con il ricorrente nella sua lingua madre, la circostanza che non vi fossero strumenti informatici con caratteri caucasici non appare idonea ad impedire la traducibilità del decreto con strumenti manuali, posto che il provvedimento amministrativo può essere anche manoscritto;

ritenuto pertanto che la cassazione della ordinanza impugnata, in relazione al motivo accolto (l’altro restando assorbito), si impone e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa di opposizione può essere decisa nel merito con l’annullamento, per le ragioni esposte, del provvedimento di espulsione;

che le peculiarità della fattispecie in esame giustificano la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi del giudizio.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa l’ordinanza impugnata e decidendo nel merito annulla il provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Salerno Cat. A11.Imm.nr. 117/16 notificato al ricorrente in data 3 giugno 2016; compensa fra le parti le spese del giudizio di merito e di questo giudizio di cassazione.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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