Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18116 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/09/2016, (ud. 26/05/2016, dep. 14/09/2016), n.18116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12145/2014 proposto da:

P.P., P.I., PA.IL., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso lo studio

dell’avvocato GIAN LUCA MARUCCHI, che li rappresenta e difende

unitamente agli avvocati MARCO COMPORTI, IGNAZIO PORCELLONI, giuste

procure in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI BANCA MONTE PASCHI SIENA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 26757/2013 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

depositata il 29/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

26/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

udito l’Avvocato GIANLUCA MARUCCHI, difensore dei ricorrenti, che si

riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Pa.Il., P.I. e P.P. ricorrono per la revocazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui questa Corte ne aveva rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza n. 27/06/07 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.

I ricorrenti deducono, in particolare, l’errore revocatorio in cui sarebbe incorsa questa Corte, la quale non si sarebbe avveduta per mera svista, che non era stato integrato il contraddittorio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 14 e che, pertanto, il processo era nullo; eccezione, questa, sollevata da essi ricorrenti nella memoria.

Inoltre, sempre secondo la prospettazione difensiva, nella sentenza era stato affermato che era stato accertato con la sentenza della C.T.R., con accertamento rimasto incontestato, il presupposto della mancala predazione della garanzia da parte della società Rosandra, mentre tale accertamento non si era svolto (come rilevato nella memoria a fondamento dell’eccepita nullità del processo).

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e di fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, i ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, l’errore di fatto previsto dall’art. 395 c.p.c., n. 4, idoneo a determinare la revocazione delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, deve consistere in un errore di percezione risultante dagli atti o dai documenti della causa direttamente esaminabili dalla Corte, vale a dire quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto del quale è supposta l’esistenza o l’inesistenza non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunziare. E quindi, deve: 1) consistere in una errata percezione del fatto, in una svista di carattere materiale, oggettivamente ed immediatamente rilevabile, tale da avere indotto il giudice a supporre la esistenza di un fatto la cui verità era esclusa in modo incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto accertato in modo parimenti indiscutibile; 2) essere decisivo, nel senso che, se non vi fosse stato, la decisione sarebbe stata diversa; 3) non cadere su di un punto controverso sul quale la Corte si sia pronunciata; 4) presentare i caratteri della evidenza e della obiettività, sì da non richiedere, per essere apprezzato, lo sviluppo di argomentazioni induttive e di indagini ermeneutiche; 5) non consistere in un vizio di assunzione del fatto, nè in un errore nella scelta del criterio di valutazione del fatto medesimo.

Alla luce dei superiori principi, il ricorso è inammissibile.

Ed invero, pur se, come evidenziato dai ricorrenti, l’errore percettivo può cadere anche su un vizio del procedimento, lo stesso deve pur sempre essere decisivo; circostanza, questa, da escludersi nella specie a fronte della consolidata giurisprudenza di questa Corte la quale ha già avuto modo di chiarire – con riferimento alle controversie in tema di imposta di registro, alle quali vanno assimilate le controversie in materia di imposte ipotecarie e catastali – che la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1, si muove in una prospettiva diversa da quella nella quale si collocano le regole relative all’obbligazione solidale. Il rapporto di solidarietà, in sostanza, non costituisce presupposto del litisconsorzio necessario e quest’ultimo, quindi, non trova applicazione alle posizioni del venditore e dell’acquirente di un immobile con riguardo alla controversia relative alle imposte ipotecarie e catastali pretese dall’Amministrazione finanziaria sull’atto di trasferimento di un immobile (cfr. Cass. n. 24063/2011; id. n. 24098/2014 e, di recente, Cass. n. 15958 del 28/07/2015). Le contrarie tesi difensive svolte in memoria dai ricorrenti non appaiono idonee allo scopo laddove le sentenze di questa Corte, invocate a sostegno, sono state pronunciate in fattispecie avulse dall’odierna.

I ricorrenti lamentano, inoltre, che questa Corte aveva affermato, in un passaggio della sentenza, che il presupposto della mancata prestazione della garanzia da parte della Società Rosandra era stato accertato con la sentenza della C.T.R., con accertamento rimasto incontestato, mentre, secondo la prospettazione difensiva, tale accertamento al contraria non si era svolto e su tale mancato svolgimento i ricorrenti avevano sollevato anche l’eccezione di nullità del processo.

Anche tale censura è inammissibile, ai sensi dell’art. 395 c.p.c., laddove dalla lettura della sentenza, oggetto di ricorso per revocazione, appare evidente che la Corte abbia dato per acquisita al processo, a seguito dell’accertamento in fatto compiuto dalla Commissione Regionale e non contestato, la mancata prestazione della garanzia da parte della società acquirente mentre la contestazione mossa dai ricorrenti aveva ad oggetto l’opponibilità ad essi di un procedimento amministrativo relativo ad un soggetto terzo (quale per l’appunto la società Rosandra); questione attinente ad un punto controverso sul quale la Corte si è pronunciata, con esclusione, quindi della ravvisibilità dell’errore revocatorio.

Alla luce di quanto esposto il ricorso è inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 , comma 1 bis.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese liquidate in complessivi Euro 4.000,00.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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