Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18116 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 05/07/2019, (ud. 10/01/2019, dep. 05/07/2019), n.18116

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9666/2013 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Bar Trattoria Sampeder s.a.s. di C.S. & C., Azienda

ceduta a La Linguaccia s.a.s. di V.C., V.V. &

C., con sede in Abbiategrasso via (OMISSIS), rappresentata e difesa

nel giudizio di appello dalla rag. Giuseppina Azzini, con studio in

Abbiategrasso via Cassolnovo n. 96;

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 134/07/2012, depositata il 5 ottobre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio

2019 dal Consigliere Marco Dinapoli.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Società Bar Trattoria Sampeder s.a.s. di C.S. & C. impugnava il silenzio rifiuto dell’Amministrazione Finanziaria sul sollecito di rimborso del credito Iva anno 2006 per l’importo di Euro 6.738,00 proposto il 2 luglio 2009. Sosteneva la richiedente che l’omessa compilazione della richiesta sul modello dedicato (VR) costituisse mera irregolarità e che non decorresse il termine previsto dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, avendo esposto il credito nella dichiarazione annuale.

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso con sentenza n. 215/29/11. Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate proponeva appello, che veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia con sentenza n. 134/28/2012 del 13 luglio 2012 (depositata il 5 ottobre 2012). L’Agenzia delle entrate ricorre in questa sede per un solo motivo e chiede la cassazione della sentenza impugnata con vittoria di spese. La società convenuta non si costituisce in giudizio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 30 e 38 bis, e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3): erroneamente, sostiene, la sentenza impugnata avrebbe rigettato l’appello sul presupposto dell’avvenuto consolidamento del credito di imposta a seguito della sola esposizione nella dichiarazione annuale da parte del contribuente; sarebbe stata necessaria invece anche la presentazione della richiesta formale di rimborso formulata sull’apposito modello, denominato VR, entro il termine di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2.

2. La sentenza impugnata ha deciso che l’esposizione del credito da parte del contribuente nella dichiarazione annuale configura esercizio del diritto, mentre la presentazione del modello VR costituisce solo il presupposto per l’esigibilità del credito indicato nella dichiarazione, da formularsi entro il termine di prescrizione decennale previsto dall’art. 2946 c.c., per cui non trova applicazione il termine di decadenza invocato dall’Agenzia delle entrate. Tale decisione non merita censura.

3. Il ricorso dell’Agenzia delle entrate è infondato. Appare a tal fine significativa anche la rubrica del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38 bis, “esecuzione dei rimborsi”, che lascia chiaramente intendere che la presentazione del modello VR influisce solo sulla esecuzione ma non anche sul diritto sostanziale al rimborso. Del resto, in tal senso si è ormai consolidata la giurisprudenza di questa Corte, per cui “in tema di IVA, ai fini del rimborso dell’eccedenza di imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro “RX4”, sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello “VR”, che costituisce solo un presupposto per l’esigibilità del credito, sicchè, anche in caso di cessazione dell’attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l’eccedenza nell’anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, ma solo quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all’art. 2946 c.c.” (Cass. Sez. Trib. n. 19115 del 2016; Cass. Sez. 5, ord. n. 33294 del 2018; Cass. Sez. 5, ord. n. 31426 del 2018).

Il ricorso pertanto deve essere rigettato, senza obbligo di spese per l’Agenzia ricorrente, dato che la società convenuta non si è costituita nel presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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